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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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DISEGNO DI LEGGE
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Art. 1. (Finalità)1. La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare, armonizzare in un unico testo normativo e di semplificare le disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le regioni e le province autonome, nel rispetto della normativa comunitaria, della disciplina dei diritti dei lavoratori e degli obblighi previsti per i datori di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, esercitano la propria competenza legislativa in materia, in attuazione dei princìpi fondamentali ricavabili dalla presente legge. 2. Il riordino della disciplina è finalizzato all’innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori, anche valorizzando il dialogo sociale e la bilateralità cui collegare la semplificazione di adempimenti e controlli nonché lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese. Art. 2. (Campo di applicazione oggettivo)1. La presente legge prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività privati o pubblici. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Art. 3. (Campo di applicazione soggettivo)1. Il datore di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni della presente legge. 2. Rientrano nel campo di applicazione della presente legge tutti i
lavoratori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a),
indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o
con il committente, fatte salve le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5
e 6 del presente articolo, nell’articolo 10 e in ogni altra disposizione
speciale di legge. Art. 4 (Computo dei lavoratori)1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale la presente legge fa discendere particolari obblighi non devono essere computati: a) il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e in linea collaterale; b) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari
e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici; 2. I lavoratori con contratto di lavoro ripartito e intermittente, i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori utilizzati nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre. Art. 5 (Definizioni)1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per: a) «lavoratore»: persona che presta il proprio lavoro fuori dal proprio domicilio alle dipendenze o sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione inclusi tutti i prestatori di lavoro con rapporti di lavoro subordinato speciale o di durata determinata, i prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 e i prestatori di lavoro con altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, qualora siano stabilmente inseriti nell’ambiente di lavoro organizzato dal committente. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, i volontari come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. b)
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa o
dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera m), in
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale; 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; e) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 15, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di cui alla lettera c) del presente articolo; f)
«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di
seguito denominato rappresentante per la sicurezza; |
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Allegato XVI: Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Leggi richiamate L. 18 dicembre 1973, n. 877 Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio. |
Titolo II: Luoghi di lavoro |
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