Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Finalità, campo di applicazione, definizioni

Art. 1.  (Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare, armonizzare in un unico testo normativo e di semplificare le disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le regioni e le province autonome, nel rispetto della normativa comunitaria, della disciplina dei diritti dei lavoratori e degli obblighi previsti per i datori di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, esercitano la propria competenza legislativa in materia, in attuazione dei princìpi fondamentali ricavabili dalla presente legge.

    2. Il riordino della disciplina è finalizzato all’innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori, anche valorizzando il dialogo sociale e la bilateralità cui collegare la semplificazione di adempimenti e controlli nonché lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese.

Art. 2. (Campo di applicazione oggettivo)

    1. La presente legge prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività privati o pubblici.

    2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Art. 3. (Campo di applicazione soggettivo)

    1. Il datore di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni della presente legge.

    2. Rientrano nel campo di applicazione della presente legge tutti i lavoratori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente, fatte salve le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, nell’articolo 10 e in ogni altra disposizione speciale di legge.
    3. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui all’articolo 28 della presente legge. Ai lavoratori di cui al presente comma devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
    4. A tutti i rapporti svolti a distanza mediante collegamento informatico e telematico si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII, quale che sia il titolo giuridico della prestazione lavorativa dedotta in contratto e indipendentemente dall’ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa. I lavoratori di cui al presente comma devono in ogni caso essere forniti dei necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
    5. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, anche nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano quando la prestazione lavorativa sia svolta nei locali del committente e per quanto compatibili con le caratteristiche del singolo rapporto di lavoro.
    6. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e dei lavoratori autonomi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9.
    7. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori che svolgono piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare alle persona, e di insegnamento privato supplementare ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettere a) e b) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
    8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non pregiudicano l’applicazione di norme di legge e di contratto collettivo o individuale più favorevoli per il lavoratore.

Art. 4 (Computo dei lavoratori)

    1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale la presente legge fa discendere particolari obblighi non devono essere computati:

        a) il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e in linea collaterale;

 b) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
        c) i lavoratori in prova e i lavoratori assunti in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
        d) i lavoratori occasionali;
        e) i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio o prestazioni che esulano dal mercato del lavoro rispettivamente ai sensi degli articoli 71 e 74 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003;
        f) i lavoratori assunti con contratti di inserimento;
        g) i lavoratori di cui alla legge legge 18 dicembre 1973, n. 877, e i lavoratori che svolgono prestazioni a distanza mediante collegamento informatico e telematico;
        h) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e gli obiettori di coscienza che prestino attività di servizio civile;
        i) i lavoratori occupati in programmi di lavori socialmente utili;
        l) gli stagisti e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali;
        m) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, ancorché nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
        n) i lavoratori stagionali, qualora il loro inserimento non sia indispensabile alla realizzazione del ciclo produttivo e, con particolare riferimento alle aziende agricole, qualora non siano inclusi nell’organico della azienda o della unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per l’intera annata agraria o, quantomeno, per un rilevante periodo di essa.

    2. I lavoratori con contratto di lavoro ripartito e intermittente, i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori utilizzati nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.

Art. 5 (Definizioni)

    1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:

        a) «lavoratore»: persona che presta il proprio lavoro fuori dal proprio domicilio alle dipendenze o sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione inclusi tutti i prestatori di lavoro con rapporti di lavoro subordinato speciale o di durata determinata, i prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 e i prestatori di lavoro con altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, qualora siano stabilmente inseriti nell’ambiente di lavoro organizzato dal committente. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, i volontari come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

        b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera m), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
        c) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda o nell’unità produttiva;
        d) «medico competente»: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

            1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca;

            2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
            3) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
            4) specializzazione in igiene e medicina preventiva e in medicina legale integrata con la frequenza di master di durata biennale in medicina occupazionale attivati, attraverso le sezioni di medicina del lavoro, dalle facoltà di medicina e chirurgia di una o più università consorziate. Il numero totale degli specialisti in igiene e medicina preventiva ed in medicina legale ammessi ogni anno a livello nazionale alla frequenza di master in medicina occupazionale, non può superare il 50 per cento del numero totale delle borse di studio assegnate dal Ministero dell’università e della ricerca alle scuole di specializzazione in medicina del lavoro per l’anno accademico precedente;
            5) specializzazione in medicina dello sport con esclusivo riferimento alla sorveglianza sanitaria degli sportivi professionisti.

        e) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 15, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di cui alla lettera c) del presente articolo;

        f) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
        g) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
        h) «pericolo»: la proprietà intrinseca di un determinato fattore o agente avente il potenziale di causare un danno;
        i) «rischio»: la probabilità che si raggiunga il potenziale di danno delle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente;
        l) «sorveglianza sanitaria»: valutazione preventiva e periodica dello stato di salute dei lavoratori in funzione dei fattori di rischio sul luogo di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
        m) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
        n) «norma di buona tecnica»: specifica tecnica emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo per la standardizzazione elettrotecnica (CENELEC), Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), Commissione internazionale elettrotecnica (IEC), Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), Comitato elettrotecnico italiano (CEI). Sono considerate altresì norme di buona tecnica le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323;
        o) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro raccolte e validate dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli enti bilaterali;
        p) «organismi bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; la programmazione di attività formative e l’elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Allegato XVI: Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni

Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione

Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione

Titolo I: Disposizioni generali capo IV Prevenzione incendi, emergenze, evacuazione dei luoghi di lavoro e primo soccorso

Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria

Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori

Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

Titolo I: Disposizioni generali capo IX Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

 

Leggi richiamate

D. Lgsl 165\2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Decreto Legislativo 10 settembre 2003 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro

L. 18 dicembre 1973, n. 877 Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

Legge 11 agosto 1991 Legge Quadro sul Volontariato

Titolo II: Luoghi di lavoro www.zenomoretti.com

Guarda anche nel sito:

Indice Giornali

Indice Televisioni

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