Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo VI

Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro

Capo VI

Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro

Art. 25.

(Rappresentante per la sicurezza)

    1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

    2. Nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
    3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
    4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
    5. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

        a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

        b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
        c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive.

    6. Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria, con il rispetto dei contenuti minimi previsti dall’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

Art. 26.

(Attribuzioni del rappresentante
per la sicurezza)

    1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante per la sicurezza:

        a) accede, nel rispetto delle esigenze produttive e previa informativa al datore di lavoro o al dirigente o preposto competente, ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

        b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
        c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
        d) è consultato in merito alla organizzazione della formazione di cui all’articolo 29;
        e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, con esclusione del documento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
        f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
        g) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
        h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
        i) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 18;
        l) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
        m) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
        n) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

    2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

    3. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

Art. 27.

(Organismi bilaterali)

    1. Gli organismi bilaterali, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

    2. Gli organismi bilaterali costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia.
    3. Agli effetti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi bilaterali sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
    4. Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli organismi bilaterali possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l’applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa certificazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali certificazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.
    5. Gli organismi bilaterali possono formulare proposte negli ambiti di competenza della commissione consultiva di cui all’articolo 35, comma 6.

  

 

  Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni

Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione

Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione

Titolo I: Disposizioni generali capo IV Prevenzione incendi, emergenze, evacuazione dei luoghi di lavoro e primo soccorso

Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria

Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori

Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

Titolo I: Disposizioni generali capo IX Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Titolo II: Luoghi di lavoro www.zenomoretti.com

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