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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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DISEGNO DI LEGGE
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Capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro Art. 25. (Rappresentante per la sicurezza) 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento. a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1.000 dipendenti; 6. Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria, con il rispetto dei contenuti minimi previsti dall’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997. Art. 26. (Attribuzioni del rappresentante 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante per la sicurezza: a) accede, nel rispetto delle esigenze produttive e previa informativa al datore di lavoro o al dirigente o preposto competente, ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi. Art. 27. (Organismi bilaterali) 1. Gli organismi bilaterali, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 2. Gli organismi bilaterali costituiscono prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in
materia.
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Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione |
Titolo II: Luoghi di lavoro | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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