Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo V

Sorveglianza Sanitaria

Capo V

Sorveglianza Sanitaria

Art. 23.

(Contenuto della sorveglianza sanitaria)

    1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla presente legge.

    2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

        a) accertamenti preventivi, anche in fase preassuntiva, intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

        b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
        c) visite mediche richieste dal lavoratore ove il medico competente le ritenga correlate a rischi professionali.

    3. Gli accertamenti di cui al comma 2 non possono riguardare lo stato di gravidanza, di tossicodipendenza o essere effettuati ove vietati dalla normativa vigente.

    4. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Art. 24.

(Medico competente)

    1. Il medico competente:

        a) collabora, nell’ambito delle proprie competenze, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 14, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;

        b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro di cui all’articolo 23;
        c) istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale o presso il suo studio, nel caso delle aziende di cui all’allegato II;
        d) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
        e) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; una copia viene comunque consegnata alla cessazione del rapporto di lavoro;
        f) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 18, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
        g) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
        h) collabora alla attività di formazione e informazione di cui al capo VII;
        i) invia all’ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio ed ogni altra documentazione, nei casi previsti dalla presente legge, alla cessazione del rapporto di lavoro.

    2. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, lettera b), esprima un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

    3. Avverso i giudizi di cui al comma 1, lettera b), è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
    4. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

        a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

        b) libero professionista;
        c) dipendente del datore di lavoro.

    5. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.

    6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
    7. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

 

 

  Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni

Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione

Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione

Titolo I: Disposizioni generali capo IV Prevenzione incendi, emergenze, evacuazione dei luoghi di lavoro e primo soccorso

Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria

Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori

Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

Titolo I: Disposizioni generali capo IX Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Titolo II: Luoghi di lavoro www.zenomoretti.com

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