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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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DISEGNO DI LEGGE
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Capo V Sorveglianza Sanitaria Art. 23. (Contenuto della sorveglianza sanitaria) 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla presente legge. 2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi, anche in fase preassuntiva, intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori; 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 non possono riguardare lo stato di gravidanza, di tossicodipendenza o essere effettuati ove vietati dalla normativa vigente. 4. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Art. 24. (Medico competente) 1. Il medico competente: a) collabora, nell’ambito delle proprie competenze, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 14, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso; b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi
di idoneità alla mansione specifica al lavoro di cui all’articolo 23; 2. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, lettera b), esprima un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 3. Avverso i giudizi di cui al comma 1, lettera b), è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca
del giudizio stesso. a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero professionista; 5. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza. 6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro,
questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti.
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Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione |
Titolo II: Luoghi di lavoro | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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