Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo VII

Informazione e formazione dei lavoratori

Capo VII

Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 28.

(Informazione)

    1. Il datore di lavoro o il dirigente provvedono affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

        a) sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività della impresa in generale;

        b) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
        c) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
        d) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
        e) sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
        f) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 19 e 22.

Art. 29.

(Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti)

    1. Il datore di lavoro o i dirigenti assicurano che ciascun lavoratore riceva una formazione commisurata alle risultanze della valutazione dei rischi e deve riguardare almeno:

        a) i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché ai possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;

        b) nozioni relative ai diritti o doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

    2. La formazione deve avvenire in occasione:
        a) della assunzione;

        b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
        c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

    3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.

    4. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono essere adeguatamente formati.
    5. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
    6. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria.
    7. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli enti bilaterali di cui all’articolo 27, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Art. 30.

(Formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione)

    1. I responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione devono essere in possesso dei requisiti di formazione di cui al capo III.

 

 

  Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni

Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione

Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione

Titolo I: Disposizioni generali capo IV Prevenzione incendi, emergenze, evacuazione dei luoghi di lavoro e primo soccorso

Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria

Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori

Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

Titolo I: Disposizioni generali capo IX Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Titolo II: Luoghi di lavoro www.zenomoretti.com

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