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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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DISEGNO DI LEGGE
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Capo IX Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali Art. 38. (Tenuta della documentazione) 1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dalla presente legge. 2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione di cui al comma 1 devono essere tali da assicurare che: a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia
consentita solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei
dati; 3. Nel caso di aziende articolate su vari sedi geografiche o su distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili. 4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 39. (Comunicazioni e trasmissione 1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dalla presente legge, possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi. Art. 40. (Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali) 1. L’INAIL e l’ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali anche con strumenti telematici. 2. L’INAIL e l’ISPESL indicono una conferenza permanente di servizio
per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto
dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, nonché per verificare l’adeguatezza dei sistemi
di prevenzione e assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative
e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali.
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Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione |
Titolo II: Luoghi di lavoro | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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