Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo IX

Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Capo IX

Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Art. 38.

(Tenuta della documentazione)

    1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dalla presente legge.

    2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione di cui al comma 1 devono essere tali da assicurare che:

        a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;

        b) la validazione delle informazioni inserite sia consentita solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
        c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
        d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
        e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dalla presente legge, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
        f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
        g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

    3. Nel caso di aziende articolate su vari sedi geografiche o su distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.

    4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 39.

(Comunicazioni e trasmissione
di documentazione)

    1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dalla presente legge, possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

Art. 40.

(Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali)

    1. L’INAIL e l’ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali anche con strumenti telematici.

    2. L’INAIL e l’ISPESL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
    3. I criteri per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l’attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio e i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità, e loro successivi aggiornamenti.
    4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all’articolo 35, possono essere individuati i criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
    5. I criteri per la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all’articolo 35, sulla base delle norme di buona tecnica, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n).

 

 

 

  Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni

Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione

Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione

Titolo I: Disposizioni generali capo IV Prevenzione incendi, emergenze, evacuazione dei luoghi di lavoro e primo soccorso

Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria

Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori

Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

Titolo I: Disposizioni generali capo IX Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Titolo II: Luoghi di lavoro www.zenomoretti.com

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