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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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DISEGNO DI LEGGE
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Capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica Art. 31. (Vigilanza) 1. La vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dalle Direzioni provinciali del lavoro, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, dal Ministero delle attività produttive, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. Art. 32. (Potere di disposizione) 1. Gli ispettori che effettuano attività di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere n) e o), qualora ne riscontrino la mancata adozione. 2. Avverso tali disposizioni è ammesso ricorso, entro trenta giorni,
con eventuale richiesta di sospensione delle stesse, all’autorità
gerarchicamente superiore nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza. Art. 33. (Informazione, consulenza, assistenza) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’ISPESL, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo delle Direzioni provinciali del lavoro, il Ministero dello sviluppo economico, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, l’Istituto italiano di medicina sociale, l’INAIL e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. 2. L’attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza. Art. 34. (Verifica sull’applicazione della normativa) 1. Il monitoraggio e la verifica sulla effettiva applicazione della normativa di sicurezza e salute sono effettuati congiuntamente dalle regioni, dalle province autonome, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute e dalle parti sociali mediante accordi e con metodi di misurazione condivisi. 2. In coerenza con il principio di sussidiarità ai fini di cui al comma 1 è utilizzato il sistema informativo nazionale regioni, ISPESL, INAIL e Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Art. 35. (Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro) 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, di seguito denominata «Commissione». Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro da lui delegato, ed è composta da: a) un rappresentante del Ministero della salute; b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico; 2. La Commissione può richiedere la consulenza di esperti nei diversi settori di interesse. 3. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione
degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Per ogni
rappresentante effettivo è designato un membro supplente. a) un gruppo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici; b) un gruppo per l’aggiornamento delle norme di buona
tecnica e delle buone prassi di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ai capi II,
III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, ai capi I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX e XI del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, ed
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
323 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2
settembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
1968, n. 242; 6. La Commissione può essere consultata in ordine a: b) l’elaborazione di linee guida tecniche da parte
dell’ISPESL e dell’INAIL e dell’Istituto italiano di medicina sociale
finalizzate ad assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il
territorio nazionale nell’applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori anche ai fini del coordinamento dei codici
e delle raccolte di buone prassi realizzate da parte delle regioni; 7. Ai componenti della Commissione per le riunioni o giornate di lavoro non spetta alcun gettone di presenza e le eventuali spese di viaggio e soggiorno sono a carico dell’amministrazione, dell’ente o dell’organizzazione di appartenenza. Art. 36. (Azioni positive per le piccole 1. L’INAIL promuove il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori dell’agricoltura e dell’artigianato. 2. L’attività di cui al comma 1 si realizza attraverso il sostegno
finanziario finalizzato a interventi informativi e formativi, di
miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, dei
processi produttivi, della organizzazione delle imprese, di individuazione e
diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione. Art. 37. (Attività promozionali) 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: a) utilizza il 20 per cento dei fondi derivanti dall’applicazione dell’articolo 176 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per il finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza; b) coordina i piani di azione e le attività di sostegno dell’INAIL, dell’ISPESL e dell’IIMS che sono individuati annualmente nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 35, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione |
Titolo II: Luoghi di lavoro | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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