RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail

“PRIME CURE” INAIL - Vademecum per l’infermiere

L’ATTIVITÀ DELL’INFERMIERE: AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ
L’attività dell’infermiere INAIL, che lavora nell’ambulatorio prime cure, non si differenzia molto dall’attività svolta nei reparti ospedalieri di “soccorso”.
Anche l’infermiere INAIL deve perciò attenersi strettamente a quanto prevedono gli articoli 2 e 3 del Regolamento dell’attività infermieristica (all. 1): anche egli fornisce infatti specifiche prestazioni nell’area della sanità pubblica in qualità di “infermiere di sanità pubblica” (art. 5 comma a).

Ugualmente, l’infermiere dell’INAIL si attiene, nello svolgimento della sua attività, ai principi del “Codice deontologico” (all. 3).

A proposito di quest’ultimo giova ricordare che, nel tempo, ha avuto una sua logica ed “obbligata” evoluzione, essendo cambiate nel corso degli anni le responsabilità.
L’ultima stesura del codice, dopo quelle del 1966 e del 1977, non poteva che essere nel 1999 approvato alla luce delle disposizioni che erano in via di emanazione e di cui si conoscevano perfettamente i contenuti, tanto che proprio la legge n. 42/99 parla di “codice deontologico” come perno insostituibile per lo svolgimento di tale attività.

Ovviamente però, come sempre accade oltre agli “onori”, sono aumentati gli “oneri”, in quanto dietro al concetto di “autonomia” non vi può che essere ricollegato il concetto di “responsabilità diretta” e l’infermiere è pertanto tenuto ad una diligenza fortemente caratterizzata dalla “qualifica specialistica” acquisita dopo l’abrogazione del mansionario e con l’emanazione della legge n. 251 del 2000 sulla dirigenza.

Sul concetto di responsabilità professionale è quindi doveroso esprimere alcune considerazioni.
La responsabilità è strettamente collegata all’autonomia professionale.
La legislazione che regola la professione dell’infermiere prevede, infatti, la facoltà, ed in taluni casi l’obbligo, di prendere iniziative e decisioni nel quadro della competenza specifica riconosciuta; questa autonomia comporta che, in caso di violazione degli obblighi professionali, l’infermiere è chiamato a rispondere del danno da lui prodotto con le sue azioni od omissioni.

La responsabilità professionale dell’infermiere, come di qualunque operatore nella sanità sia esso medico, sia tecnico sanitario riguarda i tre ambiti: penale, civile e disciplinare.

In ambito penale il diritto elenca in modo tassativo quali comportamenti sono puniti con la sanzione di una pena e questi comportamenti configurano il concetto di “reato”, cioè un “..comportamento umano che si attua mediante una azione od omissione” per il quale la legge stabilisce una pena; ed è importante la problematica relativa all’azione o omissione in quanto stabilisce di fatto che in alcuni casi vi è l’obbligo di intervenire per scongiurare situazioni più gravi.

Nel comportamento umano vi può essere il “dolo” che si caratterizza per la volontarietà della condotta offensiva e questa fattispecie, a rigore di logica dovrebbe poco interessare l’attività professionale, mentre fattispecie più ricorrente è quella della “colpa” che invece si caratterizza per la non volontà di compiere una determinata azione o non azione.

La stessa colpa, che come abbiamo segnalato sarà sicuramente più frequente del dolo, ha diverse gradazioni:
• Negligenza: trascuratezza, mancanza di diligenza
• Imperizia: insufficiente preparazione e capacità professionale
• Imprudenza: comportamento avventato, cattiva valutazione delle possibili conseguenze
• Preterintenzione: quando il soggetto compie un’azione il cui “risultato” è oltre l’intenzione posta in essere.

Non ci dilunghiamo sulle diverse fattispecie in quanto la loro gravità è direttamente proporzionale all’ordine in cui sono riportate ed è facilmente evincibile dal concetto espresso.
In ambito civile, fermo restando che si risponde con le stesse caratteristiche dinanzi riportate, riguardo al dolo ed alla colpa c’è da rilevare che siamo in un ambito di natura privatistica con finalità di difesa degli interessi privati e la reintegrazione del diritto leso per cui bisogna far riferimento all’art. 2043 c.c.:
“…qualunque fatto doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno…”.
Infine, in ambito disciplinare, possiamo far riferimento sia a responsabilità “amministrativo” disciplinare per i professionisti dipendenti (contratto di lavoro), sia a quelli di tipo “ordinistico” disciplinare per i liberi professionisti che nel caso di specie è il “Codice deontologico”.

In tema di responsabilità, quindi, la professione infermieristica rientra nel disposto dell’art. 2229 del c.c. come professione intellettuale, cioè attività da esercitare solo dopo l’iscrizione in un apposito albo professionale.

Non riteniamo di entrare nello specifico delle limitazioni delle responsabilità civili “soggettive” e “oggettive” (art.2236 del c.c.): il Codice Civile stabilisce che “…se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave…”.
Ci limitiamo a segnalare che vi è una graduazione delle sanzioni che vanno da quelle disciplinari (D.Lgs. n. 29/93 e CCNL 1995), al rimprovero verbale, a quello scritto (censura), alla multa con importo non superiore a 4 giornate lavorative, alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni, sino al licenziamento con preavviso, o addirittura al licenziamento senza preavviso.

Ribadiamo, quindi, che l’autonomia decisionale è una conquista importante, che non può ovviamente prescindere da una “responsabilità” personale che si traduce in un comportamento corretto e coscienzioso nei confronti del paziente.

 

RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail

LA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE

L’ATTIVITÀ DELL’INFERMIERE: AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

GLI AMBIENTI DI LAVORO: GLI AMBULATORI “PRIME CURE” DELL’INAIL

RISCHIO BIOLOGICO: CONOSCENZA, VALUTAZIONE E PREVENZIONE.

LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere

Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”

CODICE DEONTOLOGICO Testo approvato dal Comitato centrale Febbraio 1999

Legge 11 marzo 1988, n. 67 (G.U. n. 61 del 14 marzo 1988). Oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 1988).

Convenzione tra regione ed inail

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 465 Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/1/2002)

 

 

http://www.inail.it/pubblicazionieriviste/tuttititoli/medicina/vademecum_infermiere/indice.htm