|
|
|
|
RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail “PRIME CURE” INAIL - Vademecum per l’infermiere |
|
|
|
|
L’ATTIVITÀ DELL’INFERMIERE: AUTONOMIA E
RESPONSABILITÀ Ugualmente, l’infermiere dell’INAIL si attiene, nello svolgimento della sua attività, ai principi del “Codice deontologico” (all. 3). A proposito di quest’ultimo giova ricordare che, nel tempo,
ha avuto una sua logica ed “obbligata” evoluzione, essendo cambiate nel
corso degli anni le responsabilità. Ovviamente però, come sempre accade oltre agli “onori”, sono aumentati gli “oneri”, in quanto dietro al concetto di “autonomia” non vi può che essere ricollegato il concetto di “responsabilità diretta” e l’infermiere è pertanto tenuto ad una diligenza fortemente caratterizzata dalla “qualifica specialistica” acquisita dopo l’abrogazione del mansionario e con l’emanazione della legge n. 251 del 2000 sulla dirigenza. Sul concetto di responsabilità professionale è quindi
doveroso esprimere alcune considerazioni. La responsabilità professionale dell’infermiere, come di qualunque operatore nella sanità sia esso medico, sia tecnico sanitario riguarda i tre ambiti: penale, civile e disciplinare. In ambito penale il diritto elenca in modo tassativo quali comportamenti sono puniti con la sanzione di una pena e questi comportamenti configurano il concetto di “reato”, cioè un “..comportamento umano che si attua mediante una azione od omissione” per il quale la legge stabilisce una pena; ed è importante la problematica relativa all’azione o omissione in quanto stabilisce di fatto che in alcuni casi vi è l’obbligo di intervenire per scongiurare situazioni più gravi. Nel comportamento umano vi può essere il “dolo” che si caratterizza per la volontarietà della condotta offensiva e questa fattispecie, a rigore di logica dovrebbe poco interessare l’attività professionale, mentre fattispecie più ricorrente è quella della “colpa” che invece si caratterizza per la non volontà di compiere una determinata azione o non azione. La stessa colpa, che come abbiamo segnalato sarà sicuramente
più frequente del dolo, ha diverse gradazioni: Non ci dilunghiamo sulle diverse fattispecie in quanto la
loro gravità è direttamente proporzionale all’ordine in cui sono riportate
ed è facilmente evincibile dal concetto espresso. In tema di responsabilità, quindi, la professione infermieristica rientra nel disposto dell’art. 2229 del c.c. come professione intellettuale, cioè attività da esercitare solo dopo l’iscrizione in un apposito albo professionale. Non riteniamo di entrare nello specifico delle limitazioni
delle responsabilità civili “soggettive” e “oggettive” (art.2236 del c.c.):
il Codice Civile stabilisce che “…se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde
dei danni se non in caso di dolo o colpa grave…”. Ribadiamo, quindi, che l’autonomia decisionale è una conquista importante, che non può ovviamente prescindere da una “responsabilità” personale che si traduce in un comportamento corretto e coscienzioso nei confronti del paziente. |
||
RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail LA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE L’ATTIVITÀ DELL’INFERMIERE: AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO GLI AMBIENTI DI LAVORO: GLI AMBULATORI “PRIME CURE” DELL’INAIL RISCHIO BIOLOGICO: CONOSCENZA, VALUTAZIONE E PREVENZIONE. LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ CODICE DEONTOLOGICO Testo approvato dal Comitato centrale Febbraio 1999 Convenzione tra regione ed inail
http://www.inail.it/pubblicazionieriviste/tuttititoli/medicina/vademecum_infermiere/indice.htm |
|