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RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail “PRIME CURE” INAIL - Vademecum per l’infermiere |
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LA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERESolo negli ultimi anni, con la Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, l’attività di infermiere ha avuto, finalmente, un suo pieno riconoscimento sul piano giuridico e formale; è stata fatta, inoltre, definitivamente chiarezza sul ruolo di tale professionista e sulla sua autonomia, riconoscendone la validità sul piano normativo e sociale. Questa legge dal titolo “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” non riguarda solo gli infermieri professionali: infatti, da una parte ha abolito il precedente D.P.R. 225/74 che delineava la predetta attività, dall’altra, cosa ancora più importante, ha abolito la superata denominazione di professione sanitaria ausiliaria, che addirittura risaliva al T.U.LL.SS. del 1934, tanto che l’attuale corretta definizione è: Professione Sanitaria di Infermiere. Ora l’esercizio di questa professione risulta regolato,
proprio in base alla Legge n. 42/99, da tre tipi di norme regolamentari: Viene in conclusione riconosciuta la piena responsabilità, nelle decisioni e nelle scelte assistenziali, dell’infermiere, che non è più un semplice esecutore, ma è soggetto attivo nello svolgimento del proprio lavoro, con responsabilità dirette ben precise. Infatti, da una lettura combinata del Decreto Ministeriale
14.9.1994 n. 739 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell’infermiere”, della Legge n. 42/1999
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e della Legge n. 251/2000
“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”,
l’attività dell’infermiere risulta compiutamente delineata. Come detto la complessità di questa professione viene
determinata, proprio per volontà legislativa, (art.1, comma 2 della L.
42/99) dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi Sono fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario, per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. Tutto ciò è stato, poi, ribadito dalla L. 251/2000 che proprio all’art.1 (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) riporta che, nel rispetto dei tre “istituti” cardine, l’infermiere professionale svolge “…con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva..”. |
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RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail LA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE L’ATTIVITÀ DELL’INFERMIERE: AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO GLI AMBIENTI DI LAVORO: GLI AMBULATORI “PRIME CURE” DELL’INAIL RISCHIO BIOLOGICO: CONOSCENZA, VALUTAZIONE E PREVENZIONE. LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ CODICE DEONTOLOGICO Testo approvato dal Comitato centrale Febbraio 1999 Convenzione tra regione ed inail
http://www.inail.it/pubblicazionieriviste/tuttititoli/medicina/vademecum_infermiere/indice.htm |
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