RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail

“PRIME CURE” INAIL - Vademecum per l’infermiere

LA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE

Solo negli ultimi anni, con la Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, l’attività di infermiere ha avuto, finalmente, un suo pieno riconoscimento sul piano giuridico e formale; è stata fatta, inoltre, definitivamente chiarezza sul ruolo di tale professionista e sulla sua autonomia, riconoscendone la validità sul piano normativo e sociale.

Questa legge dal titolo “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” non riguarda solo gli infermieri professionali: infatti, da una parte ha abolito il precedente D.P.R. 225/74 che delineava la predetta attività, dall’altra, cosa ancora più importante, ha abolito la superata denominazione di professione sanitaria ausiliaria, che addirittura risaliva al T.U.LL.SS. del 1934, tanto che l’attuale corretta definizione è: Professione Sanitaria di Infermiere.

Ora l’esercizio di questa professione risulta regolato, proprio in base alla Legge n. 42/99, da tre tipi di norme regolamentari:
• Profilo professionale dell’infermiere
• Ordinamento didattico Universitario del Corso di Laurea
• Codice deontologico.

Viene in conclusione riconosciuta la piena responsabilità, nelle decisioni e nelle scelte assistenziali, dell’infermiere, che non è più un semplice esecutore, ma è soggetto attivo nello svolgimento del proprio lavoro, con responsabilità dirette ben precise.

Infatti, da una lettura combinata del Decreto Ministeriale 14.9.1994 n. 739 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, della Legge n. 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e della Legge n. 251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, l’attività dell’infermiere risulta compiutamente delineata.
Per opportuna conoscenza e completezza, queste disposizioni sono riportate integralmente in allegato (allegato 1 e 2).

La nuova definizione della professione ha una valenza fondamentale, e non semplicemente semantica: con l’articolo 1 della L. 42/99 si afferma che: “La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”, cioè viene riconosciuta di fatto una attività sanitaria propria e non solo semplicemente di supporto.
Un primo segnale in questo senso già risultava in qualche modo dal Regolamento del 1994 laddove si segnalava, nell’individuazione del profilo professionale dell’infermiere, che: “…l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica”; la nuova norma ha, quindi, esplicitato, ed ulteriormente rafforzato, in maniera chiara il concetto di “autonomia” e di completezza della professione.

Come detto la complessità di questa professione viene determinata, proprio per volontà legislativa, (art.1, comma 2 della L. 42/99) dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi
• dei relativi profili professionali
• degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base
• degli specifici codici deontologici

Sono fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario, per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Tutto ciò è stato, poi, ribadito dalla L. 251/2000 che proprio all’art.1 (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) riporta che, nel rispetto dei tre “istituti” cardine, l’infermiere professionale svolge “…con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva..”.

 
 

RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail

LA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE

L’ATTIVITÀ DELL’INFERMIERE: AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

GLI AMBIENTI DI LAVORO: GLI AMBULATORI “PRIME CURE” DELL’INAIL

RISCHIO BIOLOGICO: CONOSCENZA, VALUTAZIONE E PREVENZIONE.

LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere

Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”

CODICE DEONTOLOGICO Testo approvato dal Comitato centrale Febbraio 1999

Legge 11 marzo 1988, n. 67 (G.U. n. 61 del 14 marzo 1988). Oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 1988).

Convenzione tra regione ed inail

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 465 Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/1/2002)

 

 

http://www.inail.it/pubblicazionieriviste/tuttititoli/medicina/vademecum_infermiere/indice.htm