RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail

“PRIME CURE” INAIL - Vademecum per l’infermiere

GLI AMBIENTI DI LAVORO: GLI AMBULATORI “PRIME CURE” DELL’INAIL
Le prestazioni sanitarie erogate dall’INAIL sono profondamente mutate, nel corso degli ultimi 30 anni, in rapporto all’evoluzione legislativa in materia.

L’art. 86 del T.U. n. 1124/1965 stabiliva che l’Istituto era tenuto “a prestare all’assicurato nei casi di infortuni …..le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica”, ritenendo le stesse necessarie per il recupero della capacità lavorativa.

A seguito del D.L. 264/74, convertito in legge n. 386/74, aveva inizio un processo di riforma sanitaria per il quale “.. i compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie ..”, già di spettanza degli Enti previdenziali, venivano trasferiti alle Regioni.
Detto provvedimento si concretizzò anche con la cessione dei CTO alle Regioni.

La legge n. 833/78, meglio conosciuta come “Legge di Riforma Sanitaria”, apportava poi profonde ed ulteriori innovazioni, non solo sotto l’aspetto organizzativo ma anche per le situazioni giuridiche soggettive previdenziali.
Questa Legge, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, trasferiva, infatti, alle Unità Sanitarie Locali la gestione unitaria della tutela della salute nella quale ricomprendeva le prestazioni diagnostiche e terapeutiche da erogare a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, lasciando a carico dell’INAIL la sola fornitura di apparecchi protesici e di presidi sanitari, nonché la concessione di cure idrofangotermali e soggiorni climatici. Sulla scorta della predetta normativa le Unità Sanitarie Locali provvedevano quindi ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale.

In realtà, sulla base dell’art. 75 della predetta normativa, l’Istituto conservò “le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni”, nelle more dell’attuazione da parte delle ASL dei Centri Medico-Legali.

In virtù dell’art. 12 della legge finanziaria n. 67/88, secondo comma, divenuto operante con il Decreto interministeriale del 15.3.91, è stata di nuovo riconosciuta all’INAIL, attraverso le strutture sanitarie territoriali, la possibilità di erogare le prestazioni curative a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici. Nello stesso articolo, al primo comma, il legislatore aveva inoltre stabilito che “in deroga al disposto dell’art. 134, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,” l’Istituto “provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici”.
In tal modo l’Istituto otteneva la riassegnazione di tutte le prestazioni medicolegali che, di fatto, in virtù della deroga, non aveva mai interrotto - ed il reinserimento nell’attività terapeutica, a garanzia della qualità del servizio reso nella sua globalità (diagnosi, certificazione, cura e indennizzo).

Nel predetto Decreto era approvato lo schema tipo di convenzione INAILRegioni, per la disciplina dell’erogazione delle “Prime Cure Ambulatoriali”, e veniva precisato che l’attribuzione all’INAIL dell’attività terapeutica derivava dalla necessità “di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività possibile delle prestazioni”.

Il Decreto prevedeva che le prestazioni curative sarebbero state erogate dall’Istituto, con oneri a proprio carico, attraverso le proprie strutture sanitarie.
Le prestazioni, oggetto del convenzionamento, erano così individuate:
• le cure ambulatoriali (compresi gli accertamenti diagnostici e le prestazioni specialistiche eseguibili a livello ambulatoriale)
• la vaccinazione antitetanica e la sieroprofilassi.

Nella rinnovata prospettiva di tutela, la nuova legislazione affiancava quindi al risarcimento del danno subito, già previsto a partire dalla legge n. 833/78, la specifica prestazione sanitaria garantendone l’effettiva erogazione attraverso il diritto-dovere per l’assicurato di fruirne.

La particolare importanza assunta dalle prestazioni sanitarie, nel contesto della tutela assicurativa fornita dall’INAIL, trovava il suo fondamento nel principio per cui la stessa deve mirare non solo alla guarigione clinica delle lesioni ma, anche al massimo possibile recupero della capacità lavorativa dell’infortunato.

L’Istituto, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 303 del 30 maggio 1991, sanciva la riassunzione delle attività curative nei confronti degli infortunati e dei tecnopatici.

Per consentire l’erogazione delle Prime Cure presso i Centri Medico Legali si rendevano necessari interventi ambientali tali da garantire la presenza di strutture ambulatoriali idonee a norma di legge, in grado cioè di ottenere l’autorizzazione all’apertura per attività di diagnosi e cura (la L. 833/78 aveva rinviato alle Regioni la disciplina relativa all’autorizzazione ed alla vigilanza sulle strutture sanitarie private).

Con la Delibera n. 303 del 30.6.1991 il Comitato Esecutivo fissava il fabbisogno degli specialisti a rapporto libero-professionale globale (23.854 ore settimanali di cui 15.000 per le “prime cure”).

In data 7.8.1991, con lettera del Settore per il Sistema Organizzativo e del Servizio Normativo per le Gestioni Assicurative dell’INAIL, veniva definito il monte ore di ortopedia e di chirurgia per ogni singola Sede ed erano fornite indicazioni in merito agli ambienti, ai mezzi (strumentario, arredo e medicinali) nonché al personale da utilizzare per l’espletamento delle cure ambulatoriali rappresentate, come precisato, anche da quelle specialistiche, da erogare a livello ambulatoriale, con l’esclusione di tutti gli interventi che necessitano di ricovero in ambiente ospedaliero. Nella nota venivano anche definiti i “percorsi informativi” 1 necessari a garantire il coordinamento tra i servizi dell’INAIL ed i servizi e i presidi delle AASSLL, facendo particolare riferimento a quelli di Pronto Soccorso, di ricovero e cura nonché ai servizi di prevenzione multizonali.
In merito agli ambienti, nella lettera veniva specificato che dovevano essere recuperati i locali già utilizzati come ambulatori medici, oppure che bisognava procedere all’individuazione di ambienti da poter essere destinati a funzioni sanitarie.

In ciascun ambulatorio doveva essere predisposta una dotazione di strumentario, arredo e medicinali “atta a garantire la funzionalità della struttura, perfezionabile per fasi successive”.

Ai Direttori di Sede competeva provvedere direttamente all’acquisto dello strumentario e dei medicinali, mentre per la fornitura dell’arredo la competenza veniva lasciata alla Direzione Generale.

Veniva poi precisato che “la piena funzionalità nell’assunzione delle prime cure postula il concorso congiunto dell’attività dei medici di ruolo e dell’opera dei medici a rapporto libero-professionale”. Si diceva inoltre che nello svolgimento di detta attività il personale medico tutto “sarà assistito e coadiuvato da tutto il personale infermieristico in forza”.

Dotazione ambulatorio “Prime cure”
L’allegato 5, della predetta lettera, indicava la fornitura minima necessaria per l’arredo degli ambulatori prime cure (ortopedia e chirurgia), come nello schema sotto riportato:

1 scrivania per medico cm 160x80x62
1 tavolo scrittoio infermiere cm 110x60zx78
1 sedia con sedile a schienale in lamierato plastico
1 lettino da visita ad uno snodo, cm 180x55x75
1 armadio vetrina per strumenti e materiale sanitario, a due ante, parte superiore antine in vetro e tre piani interni spostabili, parte inferiore antine in metallo con ripiano interno, dimensioni cm 80x40x190
- sgabello girevole
2 sedie con schienale in laminato plastico
1 portatelefono
1 scaffaletto con tre piani in laminato plastico, dimensioni 80x35x100
1 carrello portamedicazioni a rotelle, scatola in vetro con due antine nella parte superiore dotate di pomi, dimensioni totali cm 60x40x80
1 tavolo portastrumenti a rotelle, due piani in vetro dotati di ringhierino, dimensioni cm 90x50x80
1 porta rifiuti a pedale
1 scala a due gradini
2 attaccapanni a muro a tre posti
1 gettacarte
1 frigo per sieri
1 contenitore sterile per garze (sterili)
1 paravento

Nell’allegato 1 veniva elencato (vedi schema) lo strumentario di cui doveva essere dotato ciascun ambulatorio prime cure.
1 sterilizzatrice a secco per strumenti chirurgici, dimensioni interne cm 40x17x12 circa
1 fonendoscopio biauricolare
1 sfigmomanometro a mercurio
2 bisturi a lame intercambiabili con lame di ricambio
2 forbici chirurgiche rette a punte acute
2 forbici chirurgiche rette a punte smusse
2 forbici chirurgiche curve sul dorso a punte smusse (le forbici devono avere una lunghezza media di cm 13-16)
2 pinze anatomiche di lunghezza media di cm 14-16
2 pinze chirurgiche di lunghezza media di cm 14-16
2 pinze di Pean rette di lunghezza di cm 12-14
4 pinze di Kocher rette di lunghezza media di cm 12-14
4 specilli bottonuti doppi di lunghezza media di cm 12-16
4 sonde scanalate di lunghezza media di cm 12-16
2 porta aghi di Mathieu di lunghezza media di cm 16-20 - aghi assortiti per suture, di misura piccola e media
4 pinze di Bachaus per fissare le garze di misura piccola
2 pinze di Mitchel per applicare e togliere agraphes
2 forbici grandi per medicazione
2 lacci emostatici
2 bacinelle reniformi in acciaio inox da cm 26-30
2 bacinelle rettangolari in acciaio inox con manici e coperchi da cm 30x18x6 circa
2 vasi di vetro con coperchio metallico da cm 18x18
2 bottiglie a tappo smerigliato da cc 200
1 cesoia di Stille a manici tondi di cm 36 circa
- siringhe monouso da 3cc, 5cc, 10cc
- compresse di garza sterile in bustine, misure da cm 10 e cm 20
- bende di garza per fasciature da cm 6 e cm 10
- rete tubolare elastica per sovramedicazioni, di varie misure
- cerotti in rotoli da 5 cm
- cerotti medicati di varie misure
- materiali di sutura e Katgut

Lo stesso Servizio, con nota del 16.4.1993, forniva poi indicazioni in merito al monte ore relativamente alle branche specialistiche di oculistica, radiologia, neurologia e ORL.

Nella circolare n. 34 del 26.6.1992, relativa agli “acquisti decentrati di beni strumentali”, nell’ottica del decentramento funzionale delle competenze, si riteneva opportuno ampliare l’elencazione dei beni che le Unità territoriali potevano acquisire direttamente. In particolare, in considerazione della necessità per i sanitari preposti all’effettuazione di interventi curativi presso gli ambulatori dell’Istituto di poter disporre di una “più completa gamma di piccole attrezzature diagnostiche e di strumentario minuto”, si provvedeva ad integrare la precedente circolare n. 52/1981, ampliando l’elenco delle attrezzature e del materiale sanitario che i Direttori di Sede potevano acquisire direttamente.

Detto elenco era indicato negli allegati della suddetta circolare.
Allegato 1:
- rete tubolare elastica, di varie dimensioni, per sovramedicazioni;
- bende elastiche adesive porose di diverse misure (cm 5-7, 5-10)

Allegato 2:
- bisturi a lame intercambiabili
- forbici chirurgiche curve sul dorso a punte smusse (lunghezza cm 13-16)
- pinze emostatiche (Klemmer) di lunghezza media cm 12-14
- aghi assortiti per suture di misura piccola e media
- materiale di sutura e Katgut
- forbici grandi per medicazione
- bacinelle reniformi in acciaio inox (cm 26-30);
- bacinelle rettangolari in acciaio inox con manici e coperchi (cm 30x18x6 circa)
- vasi di vetro con coperchio metallico (cm 18x18)
- bottiglie a tappo smerigliato da 200 cc
- cesoia di Stille a manici tondi di cm 36 circa
- sega elettrica oscillante per gessi
- cesoia di Esmarch per gessi di 20 cm circa
- stecche metalliche di Zimmer
- palmari di compensato.
L’allegato 2 disponeva altresì che a tutti gli operatori sanitari delle Unità venissero forniti mascherine e occhiali protettivi, come previsto dalla legge n. 136/1990 e dal Decreto del Ministro della Sanità del 28 settembre 1990, attesa la possibilità di venire a contatto con sangue e/o altri materiali biologici provenienti da soggetti portatori di HIV e AIDS.

Dal 1991 ad oggi si è provveduto ad assumere personale di collaborazione sanitaria tramite concorsi ad hoc espletati o tramite contratti di formazione lavoro e recentemente anche mediante contratti a termine. Per ciò che attiene il dimensionamento di massima dell’area medica, il fabbisogno per il nucleo prime cure è stato fissato in 50 mq nella nota del 7/2/2000 della Consulenza Tecnica dell’Edilizia allegata alla lettera del 2/3/2000 della Direzione Centrale Patrimonio, relativa agli investimenti immobiliari per l’anno 2000.

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Nota 1:
I percorsi informativi indicati nella nota sono i seguenti:
a) le strutture sanitarie del S.S.N. o dei presidi aziendali che forniscono prestazioni di Pronto Soccorso, qualora non si renda necessario il ricovero ospedaliero, avviano l’assicurato alla struttura INAIL più vicina al domicilio dello stesso, fornito di primo certificato medico, delle eventuali prescrizioni farmaceutiche e della certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione antitetanica e sieroprofilassi;
b) le strutture del S.S.N. o convenzionate con il S.S.N., qualora all’atto delle dimissioni si renda necessaria la prosecuzione della cura per il conseguimento della guarigione clinica, avviano ugualmente l’assicurato alla struttura INAIL più vicina al suo domicilio, fornito della necessaria documentazione clinica (ivi compresa la certificazione di vaccinazione antitetanica);
c) i medici di base trasmettono alla struttura INAIL più vicina al domicilio dell’assicurato le prescrizioni terapeutiche fornite allo stesso e lo avviano alla suddetta struttura per eventuali prestazioni specialistiche ambulatoriali;
d) la struttura INAIL, qualora evidenzi l’esigenza di prestazioni diagnostiche o terapeutiche erogabili soltanto in regime di ricovero, avvia l’assicurato ai presidi del S.S.N., fornito delle necessarie prescrizioni e dell’eventuale certificazione di avvenuta vaccinazione antitetanica e sieroprofilassi. Tale certificazione va comunque trasmessa alla USL competente;
e) si deve prevedere la disciplina della reciprocità di informazioni e dello scambio della necessaria documentazione in merito alle indagini diagnostiche effettuate, ivi compresi gli accertamenti radiologici, onde evitare non solo la duplicazione di spese, ma soprattutto danni alla salute dell’assistito;
f) per quanto riguarda le prescrizioni farmaceutiche, dovranno essere previsti particolari raccordi con le Regioni, tenuto conto che la convenzione non menziona espressamente tale tipo di prestazioni, peraltro indispensabili a fini terapeutici e per evitare sovrapposizioni di interventi a carico di strutture diverse;
g) dovranno infine essere stabiliti rapporti con i servizi di prevenzione sul territorio anche in merito al contenuto delle informazioni oggetto di reciproco scambio.

 
 

RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail

LA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE

L’ATTIVITÀ DELL’INFERMIERE: AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

GLI AMBIENTI DI LAVORO: GLI AMBULATORI “PRIME CURE” DELL’INAIL

RISCHIO BIOLOGICO: CONOSCENZA, VALUTAZIONE E PREVENZIONE.

LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere

Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”

CODICE DEONTOLOGICO Testo approvato dal Comitato centrale Febbraio 1999

Legge 11 marzo 1988, n. 67 (G.U. n. 61 del 14 marzo 1988). Oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 1988).

Convenzione tra regione ed inail

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 465 Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/1/2002)

 

 

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