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RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail “PRIME CURE” INAIL - Vademecum per l’infermiere |
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GLI AMBIENTI DI LAVORO: GLI AMBULATORI “PRIME CURE”
DELL’INAIL L’art. 86 del T.U. n. 1124/1965 stabiliva che l’Istituto era tenuto “a prestare all’assicurato nei casi di infortuni …..le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica”, ritenendo le stesse necessarie per il recupero della capacità lavorativa. A seguito del D.L. 264/74, convertito in legge n. 386/74,
aveva inizio un processo di riforma sanitaria per il quale “.. i compiti in
materia di assistenza ospedaliera degli enti previdenziali che gestiscono
forme di assistenza contro le malattie ..”, già di spettanza degli Enti
previdenziali, venivano trasferiti alle Regioni. La legge n. 833/78, meglio conosciuta come “Legge di Riforma
Sanitaria”, apportava poi profonde ed ulteriori innovazioni, non solo sotto
l’aspetto organizzativo ma anche per le situazioni giuridiche soggettive
previdenziali. In realtà, sulla base dell’art. 75 della predetta normativa, l’Istituto conservò “le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni”, nelle more dell’attuazione da parte delle ASL dei Centri Medico-Legali. In virtù dell’art. 12 della legge finanziaria n. 67/88,
secondo comma, divenuto operante con il Decreto interministeriale del
15.3.91, è stata di nuovo riconosciuta all’INAIL, attraverso le strutture
sanitarie territoriali, la possibilità di erogare le prestazioni curative a
favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici. Nello stesso
articolo, al primo comma, il legislatore aveva inoltre stabilito che “in
deroga al disposto dell’art. 134, terzo comma, lettera q), della legge 23
dicembre 1978, n. 833,” l’Istituto “provvede agli accertamenti, alle
certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori
infortunati e tecnopatici”. Nel predetto Decreto era approvato lo schema tipo di convenzione INAILRegioni, per la disciplina dell’erogazione delle “Prime Cure Ambulatoriali”, e veniva precisato che l’attribuzione all’INAIL dell’attività terapeutica derivava dalla necessità “di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività possibile delle prestazioni”. Il Decreto prevedeva che le prestazioni curative sarebbero
state erogate dall’Istituto, con oneri a proprio carico, attraverso le
proprie strutture sanitarie. Nella rinnovata prospettiva di tutela, la nuova legislazione affiancava quindi al risarcimento del danno subito, già previsto a partire dalla legge n. 833/78, la specifica prestazione sanitaria garantendone l’effettiva erogazione attraverso il diritto-dovere per l’assicurato di fruirne. La particolare importanza assunta dalle prestazioni sanitarie, nel contesto della tutela assicurativa fornita dall’INAIL, trovava il suo fondamento nel principio per cui la stessa deve mirare non solo alla guarigione clinica delle lesioni ma, anche al massimo possibile recupero della capacità lavorativa dell’infortunato. L’Istituto, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 303 del 30 maggio 1991, sanciva la riassunzione delle attività curative nei confronti degli infortunati e dei tecnopatici. Per consentire l’erogazione delle Prime Cure presso i Centri Medico Legali si rendevano necessari interventi ambientali tali da garantire la presenza di strutture ambulatoriali idonee a norma di legge, in grado cioè di ottenere l’autorizzazione all’apertura per attività di diagnosi e cura (la L. 833/78 aveva rinviato alle Regioni la disciplina relativa all’autorizzazione ed alla vigilanza sulle strutture sanitarie private). Con la Delibera n. 303 del 30.6.1991 il Comitato Esecutivo fissava il fabbisogno degli specialisti a rapporto libero-professionale globale (23.854 ore settimanali di cui 15.000 per le “prime cure”). In data 7.8.1991, con lettera del Settore per il Sistema
Organizzativo e del Servizio Normativo per le Gestioni Assicurative
dell’INAIL, veniva definito il monte ore di ortopedia e di chirurgia per
ogni singola Sede ed erano fornite indicazioni in merito agli ambienti, ai
mezzi (strumentario, arredo e medicinali) nonché al personale da utilizzare
per l’espletamento delle cure ambulatoriali rappresentate, come precisato,
anche da quelle specialistiche, da erogare a livello ambulatoriale, con
l’esclusione di tutti gli interventi che necessitano di ricovero in ambiente
ospedaliero. Nella nota venivano anche definiti i “percorsi informativi”
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necessari a garantire il coordinamento tra i servizi dell’INAIL ed i servizi
e i presidi delle AASSLL, facendo particolare riferimento a quelli di Pronto
Soccorso, di ricovero e cura nonché ai servizi di prevenzione multizonali. In ciascun ambulatorio doveva essere predisposta una dotazione di strumentario, arredo e medicinali “atta a garantire la funzionalità della struttura, perfezionabile per fasi successive”. Ai Direttori di Sede competeva provvedere direttamente all’acquisto dello strumentario e dei medicinali, mentre per la fornitura dell’arredo la competenza veniva lasciata alla Direzione Generale. Veniva poi precisato che “la piena funzionalità nell’assunzione delle prime cure postula il concorso congiunto dell’attività dei medici di ruolo e dell’opera dei medici a rapporto libero-professionale”. Si diceva inoltre che nello svolgimento di detta attività il personale medico tutto “sarà assistito e coadiuvato da tutto il personale infermieristico in forza”. Dotazione ambulatorio “Prime cure” 1 scrivania per medico cm 160x80x62 Nell’allegato 1 veniva elencato (vedi schema) lo
strumentario di cui doveva essere dotato ciascun ambulatorio prime cure. Lo stesso Servizio, con nota del 16.4.1993, forniva poi indicazioni in merito al monte ore relativamente alle branche specialistiche di oculistica, radiologia, neurologia e ORL. Nella circolare n. 34 del 26.6.1992, relativa agli “acquisti decentrati di beni strumentali”, nell’ottica del decentramento funzionale delle competenze, si riteneva opportuno ampliare l’elencazione dei beni che le Unità territoriali potevano acquisire direttamente. In particolare, in considerazione della necessità per i sanitari preposti all’effettuazione di interventi curativi presso gli ambulatori dell’Istituto di poter disporre di una “più completa gamma di piccole attrezzature diagnostiche e di strumentario minuto”, si provvedeva ad integrare la precedente circolare n. 52/1981, ampliando l’elenco delle attrezzature e del materiale sanitario che i Direttori di Sede potevano acquisire direttamente. Detto elenco era indicato negli allegati della suddetta
circolare. Allegato 2: Dal 1991 ad oggi si è provveduto ad assumere personale di collaborazione sanitaria tramite concorsi ad hoc espletati o tramite contratti di formazione lavoro e recentemente anche mediante contratti a termine. Per ciò che attiene il dimensionamento di massima dell’area medica, il fabbisogno per il nucleo prime cure è stato fissato in 50 mq nella nota del 7/2/2000 della Consulenza Tecnica dell’Edilizia allegata alla lettera del 2/3/2000 della Direzione Centrale Patrimonio, relativa agli investimenti immobiliari per l’anno 2000.
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RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail LA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE L’ATTIVITÀ DELL’INFERMIERE: AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO GLI AMBIENTI DI LAVORO: GLI AMBULATORI “PRIME CURE” DELL’INAIL RISCHIO BIOLOGICO: CONOSCENZA, VALUTAZIONE E PREVENZIONE. LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ CODICE DEONTOLOGICO Testo approvato dal Comitato centrale Febbraio 1999 Convenzione tra regione ed inail
http://www.inail.it/pubblicazionieriviste/tuttititoli/medicina/vademecum_infermiere/indice.htm |
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