Allegato 2
Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n.
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“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”
Art. 1.
(Definizione delle professioni sanitarie)
1. La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di
legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il
decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l’articolo
24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività
e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti
ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli
ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di
formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve
le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni
del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze
professionali.
Art. 2.
(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie)
1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese
sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell’articolo 17, terzo comma,
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.
Art. 3.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175)
Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: “sugli elenchi telefonici” sono
aggiunte le seguenti: “, sugli elenchi generali di categoria e attraverso
giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni
sanitarie”;
b) all’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Le
autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario della pubblicità”;
c) all’articolo 3, comma 1, le parole: “sono sospesi dall’esercizio della
professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi” sono sostituite
dalle seguenti: “sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura
o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi
dell’articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221”;
d) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: “sugli elenchi telefonici” sono
inserite le seguenti: “e sugli elenchi generali di categoria”;
e) all’articolo 5, comma 4, le parole: “sono sospesi dall’esercizio della
professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi” sono sostituite
dalle seguenti: “sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura
o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi
dell’articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221”;
f) all’articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: “5-bis. Le
inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi
telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi
generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione
per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere
utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le
autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario della pubblicità”;
g) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente: “Art. 9-bis - 1. Gli esercenti
le professioni sanitarie di cui all’articolo 1 nonchè le strutture sanitarie
di cui all’articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme
consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del
reddito dichiarato per l’anno precedente”.
Art. 4.
(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n.
475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per
le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, i
diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che
abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti
dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o
degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione postbase.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti,
con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato
e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una
pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per
riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni
e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla
formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente
all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di
individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti
dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la
partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo
svolgimento di un esame finale.
Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli
25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i
requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti
pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post-base per i profili
professionali di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni.
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