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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO IX PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Capo III Disposizioni particolari per la protezione |
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Art. 100. 1. Le disposizioni del presente capo costituiscono recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003 di modifica della direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. 2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente capo si applicano alle attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché bonifica delle aree interessate. Art. 101. (Definizioni) 1. Ai fini del presente capo con il termine «amianto» si intendono i seguenti silicati fibrosi: a) actinolite, numero di registro del Chemical Abstract Service (CAS) 77536-66-4; b) grunerite di amianto (amosite) n. CAS 12172-73-5; Art. 102. (Individuazione della presenza di amianto) 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto; se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo. Art. 103. (Valutazione del rischio) 1. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 7, il datore di lavoro considera i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 7 risulti che il valore limite di esposizione all’amianto non sia comunque superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 104, 113 e 114, comma 2, nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante la quali il lavoro venga effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non
degradati nei quali siano le fibre di amianto siano fermamente legate ad una
matrice; 3. L’ISPESL, previa consultazione delle parti sociali, elabora linee guida per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al comma 3. 4. Il datore di lavoro effettua una nuova valutazione ogniqualvolta si verifichino modifiche che possano comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto Art. 104. (Notifica) 1. Prima dell’inizio delle attività lavorative di cui all’articolo 100, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma 1 comprende una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; 3. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui al comma 1. 4. Il datore di lavoro, ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica. Art. 105. (Misure di prevenzione e protezione) 1. Nelle attività di cui all’articolo 100, comma 2, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di cui all’articolo 108, in particolare adottando le seguenti misure: a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile; b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo
da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non sia possibile, da
evitare emissione di polvere di amianto nell’aria; Art. 106. (Misure igieniche) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 100, comma 2, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché: a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi devono
accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati
indumenti di lavoro o protettivi; Art. 107. (Controllo dell’esposizione) 1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite di cui all’articolo 108 ed in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. 2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione
personale del lavoratore alla polvere prodotta dall’amianto o dai materiali
contenenti amianto. Art. 108. (Valore limite) 1. Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per cm3 di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. 2. Qualora il valore limite fissato al comma 1 venga superato, il
datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto
possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può
proseguire nella zona interessata solo se sono adottate misure adeguate per
la protezione dei lavoratori interessati. Art. 109. (Operazioni lavorative particolari) 1. Nel caso di operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che l’esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all’articolo 108, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare: a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l’uso durante tali lavori; b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che
si prevede il superamento del valore limite di esposizione; Art. 110 (Lavori di demolizione e rimozione 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 12, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257. 2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o
di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone
un piano di lavoro. a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione
individuale; 5. Una copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività lavorativa. 6. L’invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli
adempimenti di cui all’articolo 104. Art. 111. (Informazione dei lavoratori) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi
compresa la necessità di non fumare; 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall’articolo 108, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d’urgenza, li informa delle misure adottate. Art. 112. (Formazione dei lavoratori) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano regolarmente una formazione sufficiente ed adeguata. 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda: a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere
amianto; 3. I lavoratori addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate devono aver frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257. Art. 113. (Sorveglianza sanitaria) 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 23. 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con
periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata
nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei
risultati della sorveglianza medica; 3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace nonché esami della funzione respiratoria (spirometria e curva flusso-volume). 4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dello sputo, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Art. 114. (Registro di esposizione e cartelle sanitarie 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 113, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera c). Nella cartella sono riportati, tra l’altro, i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 14 del presente testo unico. 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i
lavoratori esposti nel registro di cui all’articolo 88, comma 2. Art. 115. (Mesoteliomi) 1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 89. |
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Titolo VIII: Uso di attrezzature munite di videoterminali | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
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Titolo X: Agenti biologici | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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