Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO IX

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
PERICOLOSI

Capo III

Disposizioni particolari per la protezione
da amianto

Art. 100.

    1. Le disposizioni del presente capo costituiscono recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003 di modifica della direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

    2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente capo si applicano alle attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché bonifica delle aree interessate.

Art. 101.

(Definizioni)

    1. Ai fini del presente capo con il termine «amianto» si intendono i seguenti silicati fibrosi:

        a) actinolite, numero di registro del Chemical Abstract Service (CAS) 77536-66-4;

        b) grunerite di amianto (amosite) n. CAS 12172-73-5;
        c) antofillite, n. CAS 77536-67-5;
        d) crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
        e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
        f) tremolite, n. CAS 77536-68-6.

Art. 102.

(Individuazione della presenza di amianto)

    1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto; se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

Art. 103.

(Valutazione del rischio)

    1. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 7, il datore di lavoro considera i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

    2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 7 risulti che il valore limite di esposizione all’amianto non sia comunque superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 104, 113 e 114, comma 2, nelle seguenti attività:

        a) brevi attività non continuative di manutenzione durante la quali il lavoro venga effettuato solo su materiali non friabili;

        b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati nei quali siano le fibre di amianto siano fermamente legate ad una matrice;
        c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovino in buono stato;
        d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

    3. L’ISPESL, previa consultazione delle parti sociali, elabora linee guida per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al comma 3.

    4. Il datore di lavoro effettua una nuova valutazione ogniqualvolta si verifichino modifiche che possano comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto

Art. 104.

(Notifica)

    1. Prima dell’inizio delle attività lavorative di cui all’articolo 100, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.

    2. La notifica di cui al comma 1 comprende una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

        a) ubicazione del cantiere;

        b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
        c) attività e procedimenti applicati;
        d) numero di lavoratori interessati;
        e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
        f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

    3. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui al comma 1.

    4. Il datore di lavoro, ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Art. 105.

(Misure di prevenzione e protezione)

    1. Nelle attività di cui all’articolo 100, comma 2, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di cui all’articolo 108, in particolare adottando le seguenti misure:

        a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

        b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non sia possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;
        c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
        d) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
        e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui è apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Art. 106.

(Misure igieniche)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 100, comma 2, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

        a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
            1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

            2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi devono accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
            3) oggetto di un divieto di fumare;

        b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

        c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
        d) gli indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. I predetti indumenti possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda;
        e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
        f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
        g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali destinati a tale scopo e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione;
        h) l’equipaggiamento difettoso sia riparato o sostituito prima di una nuova utilizzazione.

Art. 107.

(Controllo dell’esposizione)

    1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite di cui all’articolo 108 ed in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

    2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
    3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
    4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del servizio di cui all’articolo 14. I campioni prelevati sono successivamente analizzati con le metodologie di cui al comma 6 nei laboratori di cui al decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.  178 alla Gazzetta Ufficiale n.  251 del 25 ottobre 1996.
    5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
    6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
    7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a 3 micrometri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Art. 108.

(Valore limite)

    1. Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per cm3 di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

    2. Qualora il valore limite fissato al comma 1 venga superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono adottate misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
    3. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di amianto nell’aria.
    4. In ogni caso, qualora l’esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi, ed al fine di rispettare il valore limite il datore di lavoro l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie. L’utilizzo del predetto dispositivo non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
    5. Nel caso di cui al comma 4, il datore di lavoro, di concerto con i lavoratori o i loro rappresentanti, programma i periodi di riposo necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Art. 109.

(Operazioni lavorative particolari)

    1. Nel caso di operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che l’esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all’articolo 108, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

        a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l’uso durante tali lavori;

        b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
        c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
        d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere alle predette operazioni.

Art. 110

(Lavori di demolizione e rimozione
dell’amianto)

    1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 12, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n.  257.

    2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
    3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
    4. Il piano di cui al comma 2, in particolare, prevede e contiene informazioni in relazione ai seguenti punti:

        a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

        b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
        c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
        d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
        e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
        f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 108, delle misure di cui all’articolo 109, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
        g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
        h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
        g) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
        h) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono e utilizzare ai fini delle lettere d) ed e).

    5. Una copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

    6. L’invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 104.
    7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso al piano di cui al comma 4.

Art. 111.

(Informazione dei lavoratori)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

        a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto;

        b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
        c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
        d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l’esposizione.
        e) l’esistenza del valore limite di cui all’articolo 108 e la necessità del monitoraggio ambientale.

    2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall’articolo 108, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d’urgenza, li informa delle misure adottate.

Art. 112.

(Formazione dei lavoratori)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano regolarmente una formazione sufficiente ed adeguata.

    2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

        a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;

        b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
        c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
        d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
        e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
        f) le procedure di emergenza;
        g) le procedure di decontaminazione;
        h) l’eliminazione dei rifiuti;
        i) la necessità della sorveglianza medica.

    3. I lavoratori addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate devono aver frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 113.

(Sorveglianza sanitaria)

    1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 23.

    2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

        a prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

        b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
        c) all’atto della cessazione dell’attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
        d) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell’esposizione all’amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

    3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace nonché esami della funzione respiratoria (spirometria e curva flusso-volume).

    4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dello sputo, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

Art. 114.

(Registro di esposizione e cartelle sanitarie
e di rischio)

    1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 113, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera c). Nella cartella sono riportati, tra l’altro, i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 14 del presente testo unico.

    2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all’articolo 88, comma 2.
    3. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
    4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2, è trasmessa all’ISPESL.
    5. L’ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.

Art. 115.

(Mesoteliomi)

    1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 89.

Titolo VIII: Uso di attrezzature munite di videoterminali Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo IX: Protezione da agenti chimici pericolosi capo I Disposizioni generali per gli agenti chimici

Titolo IX: Protezione da agenti chimici pericolosi capo II Disposizioni particolari per la protezione da atmosfere esplosive

Titolo IX: Protezione da agenti chimici pericolosi capo III Disposizioni particolari per la protezione da amianto

 

Titolo X: Agenti biologici www.zenomoretti.com

Guarda anche nel sito:

Indice Giornali

Indice Televisioni

Blog Testo Unico

per discuterne