Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO IX

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
PERICOLOSI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI AGENTI CHIMICI

 

Art. 79.

(Campo di applicazione)

    1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

    2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali trovano applicazione provvedimenti di protezione radiologica disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
    3. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  282 del 2 dicembre 1996, 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  128 del 4 giugno 1997, e 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  249 del 22 ottobre 1999, nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nonché le disposizioni del codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG), del codice internazionale dell’IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi addotte al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (IBC) e del codice internazionale dell’IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (IGC), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, disposizioni dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), così come incorporate nella normativa comunitaria, e le istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
    4. Per le attività comportanti rischio di esposizione ad amianto si applicano le disposizioni particolari di cui al capo III del presente titolo.

Art. 80.

(Definizioni)

    1. Ai fini del presente capo, si intende per:

        a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nelle loro miscele, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano essi immessi o no sul mercato;

        b) agenti chimici pericolosi:

            1) gli agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto legislativo, indipendentemente dal fatto che tali sostanze siano classificate nell’ambito del medesimo decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;

            2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto legislativo, indipendentemente dal fatto che tali preparati siano classificati nell’ambito del medesimo decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
            3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi dei numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, ivi compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

        c) agenti cancerogeni:
            1) agenti chimici pericolosi di cui alla lettera b), che rispondono ai criteri per la classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2 stabiliti ai sensi dei decreti legislativi richiamati nella stessa lettera b);

            2) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XIII, parte A, nonché una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto dal medesimo allegato XIII, parte A;

        d) agenti mutageni: agenti chimici pericolosi di cui alla lettera b), che rispondono ai criteri per la classificazione come categorie mutagene 1 o 2 ai sensi dei decreti legislativi richiamati nella stessa lettera b);

        e) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzazione, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
        f) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori limite ed il periodo di riferimento sono riportati nell’allegato XIII, parte B;
        g) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori limite è riportato nell’allegato XIII, parte C.

Art. 81.

(Valutazione dei rischi)

    1. Nell’adempiere agli obblighi di cui all’articolo 7, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro; se presenti, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da tali agenti, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

        a) le loro proprietà pericolose;

        b) le informazioni sulla salute e la sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la scheda informativa in materia di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65;
        c) tutte le ulteriori informazioni, necessarie per la completa valutazione del rischio, che il fornitore o il produttore è tenuto a dare, anche ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002;
        d) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, tenendo conto di tutte le possibili vie di introduzione nell’organismo, compreso l’assorbimento cutaneo, anche in relazione allo stato di aggregazione degli agenti stessi;
        e) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità e la concentrazione degli stessi;
        f) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
        g) gli effetti delle misure preventive adottate o da adottare;
        h) le conclusioni tratte dalla sorveglianza sanitaria già in corso, se disponibili.

    2. Nella valutazione dei rischi devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di esposizione significativa o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.

    3. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi dell’articolo 82 e, ove applicabile, dell’articolo 83 ed è documentata in conformità all’articolo 7, comma 2.
    4. Nelle attività comportanti rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, il documento di cui all’articolo 7, comma 2, deve comprendere una indicazione dettagliata dei seguenti elementi:

        a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi di cui all’allegato XIII, parte A, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;

        b) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti;
        c) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati;
        d) il numero dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
        e) la natura dell’esposizione di cui alla lettera d) e il grado della stessa, ove noto;
        f) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati.

    5. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione, in particolare:
        a) in occasione di cambiamenti significativi che potrebbero averla resa superata;

        b) quando i risultati delle misurazioni di cui all’articolo 83 lo rendano necessario;
        c) quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità;

    6. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

    7. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, tale attività può iniziare solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione di misure di prevenzione.

Art. 82.

(Misure generali per la prevenzione
dei rischi)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in ogni attività che comporta la presenza di agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro elimina o riduce al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti da tali agenti, adottando le seguenti misure:

        a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

        b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
        c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti, anche isolando le lavorazioni valutate come pericolose; i locali in cui si svolgono lavorazioni comportanti il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere provvisti di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza e accessibili solo ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione;
        d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
        e) misure igieniche adeguate;
        f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
        g) procedure di lavoro appropriate, comprese disposizioni che garantiscano la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici;
        h) sistematica e regolare pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, comunque adeguata al rischio;
        i) divieti di assumere cibi o bevande o fumare nelle aree di lavoro;
        l) custodia in condizioni di sicurezza delle materie prime non in corso di lavorazione, dei residui e dei rifiuti, in particolare utilizzando contenitori muniti di una chiusura tale che, tenendo conto della volatilità degli agenti e del loro stato di aggregazione, non ne permetta l’emissione.

    2. Fatta eccezione per le attività comportanti la presenza di agenti cancerogeni o mutageni, se i risultati della valutazione del rischio dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio lieve per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure adottate a norma del comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83, 84 e 86.

Art. 83.

(Misure specifiche di protezione
e di prevenzione)

    1. Il datore di lavoro evita l’utilizzazione di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, in particolare sostituendoli con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

    2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, nelle attività comportante rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, se non è tecnicamente possibile sostituire detti agenti, provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso.
    3. Se il ricorso a quanto previsto nei commi 1 e 2 non è tecnicamente possibile anche in relazione alla natura dell’attività, il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 81, provvede affinché l’esposizione sia ridotta per quanto tecnicamente possibile e, in ogni caso, ad un livello non superiore al valore limite, mediante l’adozione delle seguenti misure nell’indicato ordine di priorità:

        a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

        b) appropriate misure organizzative;
        c) misure di protezione collettiva alla fonte del rischio, quali adeguata ventilazione generale dell’ambiente di lavoro ed aspirazione localizzata. In particolare, le attrezzature di lavoro che comportano pericoli dovuti ad emissioni di agenti chimici pericolosi sotto qualunque forma, gas, vapori, liquidi, aerosol o polveri e fibre, devono essere munite di idonei dispositivi di ritenuta o di captazione il più vicino possibile al punto di emissione;
        d) misure igieniche congrue con l’entità del rischio; in particolare, sulla base della valutazione del rischio e comunque nelle attività che comportano rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i lavoratori devono essere dotati di idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili e i dispositivi di protezione individuale devono essere custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione;
        e) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
        f) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma dell’articolo 87;

    4. Nelle attività di cui al comma 2, il datore di lavoro, oltre alle misure previste al comma 3, limita al massimo la durata dell’esposizione dei lavoratori e permette l’accesso alle aree interessate soltanto alle persone autorizzate.

    5. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro provvede periodicamente, ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni di esposizione, ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, anche al fine di individuare eventuali esposizioni anomale. La misurazione si effettua con metodiche standardizzate, di cui un elenco non esaustivo è riportato nell’allegato XIII, parte D, o, in mancanza, con metodiche appropriate, e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione stessa.
    6. Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale, il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate.
    7. I risultati delle misurazioni di cui al comma 5 sono allegati al documento di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro tiene conto di dette misurazioni per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 81 o conseguenti ad esso.
    8. Ai fini della protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dalle proprietà chimico-fisiche degli agenti chimici, sulla base della valutazione dei rischi e dei princìpi generali di prevenzione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
    9. Quando la natura dell’attività non consente di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve:

        a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi o ad esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare danni fisici per i lavoratori ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

        b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

    10. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

    11. Il datore di lavoro adotta le necessarie misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari o mette a disposizione sistemi di soppressione delle esplosioni o dispositivi di sfogo della pressione di esplosione.
    12. In presenza di agenti chimici pericolosi che possono dar luogo alla formazione di atmosfere esplosive si applica il capo II del presente titolo.
    13. Le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, si considerano norme di buona tecnica. Le disposizioni legislative relative alle procedure di sicurezza contenute nel medesimo decreto si considerano buone prassi.

Art. 84.

(Disposizioni in caso di incidenti
o di emergenze)

    1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 , il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

    2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio nel più breve tempo possibile alla situazione.
    3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento, che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
    4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.
    5. Le misure di emergenza devono essere contenute in un piano in cui vanno, in particolare, inserite:

        a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che i servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;

        b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

    6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

Art. 85.

(Informazione e formazione per i lavoratori)

    1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

        a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti intervenute sul luogo di lavoro determinino un cambiamento dei dati predetti;

        b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali la loro identità, i rischi per la sicurezza e la salute, le misure igieniche da osservare, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare, i valori limite di esposizione professionale relativi ai predetti agenti e altre disposizioni normative ad essi relative;
        c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro, ivi comprese la necessità di indossare ed impiegare gli indumenti di lavoro ed i dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione ed il loro corretto impiego, nonché le misure da adottare per prevenire il verificarsi di incidenti e per ridurne al minimo le conseguenze;
        d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza, di cui all’articolo 81, lettere b) e c).

    2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
        a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 81. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

        b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

    3. Qualora i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, anche sotto forma di rifiuti, non siano contrassegnati in base a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di etichettatura degli agenti chimici e di segnali di sicurezza nel luogo di lavoro, il datore di lavoro provvede, senza pregiudizio delle deroghe previste nella predetta legislazione vigente, affinché il contenuto dei contenitori e delle condutture, la natura dello stesso e tutti i pericoli ad esso connessi siano chiaramente identificabili.

Art. 86.

(Divieti)

    1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego sul luogo di lavoro degli agenti chimici pericolosi indicati nell’allegato XIII, parte E.

    2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se un agente chimico pericoloso è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’allegato XIII, parte E.
    3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:

        a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;

        b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici pericolosi presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
        c) produzione degli agenti chimici pericolosi, destinati ad essere usati come intermedi.

    4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al precedente comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti chimici pericolosi come prodotti intermedi avvenga in un unico sistema chiuso, dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

    5. Il datore di lavoro che intenda effettuare le attività di cui al comma 3 invia una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la rilascia previa intesa con il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

        a) i motivi della richiesta di deroga;

        b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
        c) il numero dei lavoratori addetti;
        d) la descrizione delle attività e delle reazioni o dei processi;
        e) le precauzioni previste per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché le misure tecniche ed organizzative adottate per prevenire l’esposizione dei lavoratori.

Art. 87.

(Accertamenti sanitari e norme preventive
e protettive specifiche)

    1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, fatta eccezione per gli agenti pericolosi solo per la sicurezza, quali esplosivi, infiammabili e comburenti, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art 23, secondo le procedure previste all’allegato XIII, parte C.

    2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

        a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

        b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
        c) all’atto della cessazione dell’attività comportante esposizione e, nel caso di agenti con effetti a lungo termine, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
        d) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora esse coincida con la cessazione dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

    3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato XIII, parte C. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.

    4. Gli accertamenti sanitari di cui al presente articolo devono essere a basso rischio per il lavoratore.
    5. Qualora la sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalie imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
    6. Nel caso di cui al comma 5 il datore di lavoro:

        a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 81;

        b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
        c) tiene conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
        d) adotta le misure necessarie affinché tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile siano sottoposti ad una visita medica straordinaria.

Art. 88.

Registro di esposizione
e cartelle sanitarie e di rischio.

    1. Il medico competente provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera c). Nella cartella sono, tra l’altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

    2. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o mutageni, oltre a quanto previsto al comma 1, tiene un registro aggiornato dei lavoratori addetti alle attività che, in base alla valutazione di cui all’art 81, comportano un rischio per la salute, indicando, per ciascuno dei lavoratori, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.
    3. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
    4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2, viene inviata all’ISPESL.
    5. L’ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di almeno quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e, per un periodo di almeno dieci anni le cartelle sanitarie e di rischio relative ai lavoratori esposti agli altri agenti chimici pericolosi.

Art. 89.

(Registrazione dei tumori)

    1. È istituito presso l’ISPESL il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.

    2. Il registro di cui al comma 1 contiene, per ciascun lavoratore, almeno le seguenti informazioni:

        a) l’anamnesi lavorativa con l’indicazione del tipo di azienda, della mansione e della durata dell’esposizione all’agente, nonché il tipo di agente con il relativo livello di esposizione, se noto;

        b) la sede ed il tipo di neoplasia.

    3. I medici competenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che stilino referti di casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni o mutageni, trasmettono all’ISPESL, tramite strutture individuate dalle regioni, copia della relativa documentazione clinica o anatomopatologica nonché quella inerente l’anamnesi lavorativa.

    4. Le modalità di tenuta del registro nonché della raccolta e trasmissione delle informazioni di cui al comma 3 sono determinate dall’ISPESL d’intesa con le regioni.

Titolo VIII: Uso di attrezzature munite di videoterminali Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo IX: Protezione da agenti chimici pericolosi capo I Disposizioni generali per gli agenti chimici

Titolo IX: Protezione da agenti chimici pericolosi capo II Disposizioni particolari per la protezione da atmosfere esplosive

Titolo IX: Protezione da agenti chimici pericolosi capo III Disposizioni particolari per la protezione da amianto

 

Titolo X: Agenti biologici www.zenomoretti.com

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