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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO IX PROTEZIONE DA
AGENTI CHIMICI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI AGENTI CHIMICI |
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Art. 79. (Campo di applicazione) 1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. 2. I requisiti individuati
dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che
sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli
agenti chimici per i quali trovano applicazione provvedimenti di protezione
radiologica disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni. Art. 80. (Definizioni) 1. Ai fini del presente capo, si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nelle loro miscele, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano essi immessi o no sul mercato; b) agenti chimici pericolosi: 1) gli agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto legislativo, indipendentemente dal fatto che tali sostanze siano classificate nell’ambito del medesimo decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente; 2) agenti chimici
classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2003, n. 65, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto
legislativo, indipendentemente dal fatto che tali preparati siano
classificati nell’ambito del medesimo decreto. Sono esclusi i preparati
pericolosi solo per l’ambiente; c) agenti
cancerogeni: 2) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XIII, parte A, nonché una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto dal medesimo allegato XIII, parte A; d) agenti mutageni: agenti chimici pericolosi di cui alla lettera b), che rispondono ai criteri per la classificazione come categorie mutagene 1 o 2 ai sensi dei decreti legislativi richiamati nella stessa lettera b); e) attività che
comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono
utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzazione, in ogni tipo di
procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento,
il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino
da tale attività lavorativa; Art. 81. (Valutazione dei rischi) 1. Nell’adempiere agli obblighi di cui all’articolo 7, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro; se presenti, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da tali agenti, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni
sulla salute e la sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore
tramite la scheda informativa in materia di sicurezza predisposta ai sensi
dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65; 2. Nella valutazione dei rischi devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di esposizione significativa o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche. 3. La valutazione di cui al
comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi
dell’articolo 82 e, ove applicabile, dell’articolo 83 ed è documentata in
conformità all’articolo 7, comma 2. a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi di cui all’allegato XIII, parte A, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni; b) le indagini
svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e
le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti; 5. Il datore di lavoro
aggiorna la valutazione, in particolare: b) quando i
risultati delle misurazioni di cui all’articolo 83 lo rendano necessario; 6. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 7. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, tale attività può iniziare solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione di misure di prevenzione. Art. 82. (Misure
generali per la prevenzione 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in ogni attività che comporta la presenza di agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro elimina o riduce al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti da tali agenti, adottando le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di
attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate; 2. Fatta eccezione per le attività comportanti la presenza di agenti cancerogeni o mutageni, se i risultati della valutazione del rischio dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio lieve per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure adottate a norma del comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83, 84 e 86. Art. 83. (Misure
specifiche di protezione 1. Il datore di lavoro evita l’utilizzazione di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, in particolare sostituendoli con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Fermo restando quanto
previsto al comma 1, il datore di lavoro, nelle attività comportante rischio
di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, se non è tecnicamente
possibile sostituire detti agenti, provvede affinché la produzione o
l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema
chiuso. a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate
misure organizzative; 4. Nelle attività di cui al comma 2, il datore di lavoro, oltre alle misure previste al comma 3, limita al massimo la durata dell’esposizione dei lavoratori e permette l’accesso alle aree interessate soltanto alle persone autorizzate. 5. Salvo che non possa
dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di
prevenzione e di protezione, il datore di lavoro provvede periodicamente, ed
ogni qualvolta sono modificate le condizioni di esposizione, ad effettuare
la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute,
anche al fine di individuare eventuali esposizioni anomale. La misurazione
si effettua con metodiche standardizzate, di cui un elenco non esaustivo è
riportato nell’allegato XIII, parte D, o, in mancanza, con metodiche
appropriate, e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione
professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione stessa. a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi o ad esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare danni fisici per i lavoratori ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. 10. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. 11. Il datore di lavoro
adotta le necessarie misure per assicurare un sufficiente controllo degli
impianti, apparecchi e macchinari o mette a disposizione sistemi di
soppressione delle esplosioni o dispositivi di sfogo della pressione di
esplosione. Art. 84. (Disposizioni
in caso di incidenti 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 , il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. 2. Nel caso di incidenti o di
emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne
gli effetti ed in particolare di assistenza, di evacuazione e di soccorso e
ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate
per porre rimedio nel più breve tempo possibile alla situazione. a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che i servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo. 6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata. Art. 85. (Informazione e formazione per i lavoratori) 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti intervenute sul luogo di lavoro determinino un cambiamento dei dati predetti; b) informazioni
sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali la loro
identità, i rischi per la sicurezza e la salute, le misure igieniche da
osservare, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare, i valori
limite di esposizione professionale relativi ai predetti agenti e altre
disposizioni normative ad essi relative; 2. Il datore di lavoro
assicura che le informazioni siano: b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 3. Qualora i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, anche sotto forma di rifiuti, non siano contrassegnati in base a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di etichettatura degli agenti chimici e di segnali di sicurezza nel luogo di lavoro, il datore di lavoro provvede, senza pregiudizio delle deroghe previste nella predetta legislazione vigente, affinché il contenuto dei contenitori e delle condutture, la natura dello stesso e tutti i pericoli ad esso connessi siano chiaramente identificabili. Art. 86. (Divieti) 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego sul luogo di lavoro degli agenti chimici pericolosi indicati nell’allegato XIII, parte E. 2. Il divieto di cui al comma
1 non si applica se un agente chimico pericoloso è presente in un preparato,
o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia
inferiore al limite indicato nell’allegato XIII, parte E. a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte
ad eliminare gli agenti chimici pericolosi presenti sotto forma di
sottoprodotto o di rifiuti; 4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al precedente comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti chimici pericolosi come prodotti intermedi avvenga in un unico sistema chiuso, dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema. 5. Il datore di lavoro che intenda effettuare le attività di cui al comma 3 invia una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la rilascia previa intesa con il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi
dell’agente da utilizzare annualmente; Art. 87. (Accertamenti
sanitari e norme preventive 1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, fatta eccezione per gli agenti pericolosi solo per la sicurezza, quali esplosivi, infiammabili e comburenti, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art 23, secondo le procedure previste all’allegato XIII, parte C. 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente,
di norma una volta l’anno o con periodicità diversa fissata dal medico
competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in
funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza
medica; 3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato XIII, parte C. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. 4. Gli accertamenti sanitari
di cui al presente articolo devono essere a basso rischio per il lavoratore. a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 81; b) sottopone a
revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; Art. 88. Registro di
esposizione 1. Il medico competente provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera c). Nella cartella sono, tra l’altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 2. Il datore di lavoro, in
caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o mutageni, oltre a
quanto previsto al comma 1, tiene un registro aggiornato dei lavoratori
addetti alle attività che, in base alla valutazione di cui all’art 81,
comportano un rischio per la salute, indicando, per ciascuno dei lavoratori,
l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno e, ove noto, il valore
dell’esposizione a tale agente. Art. 89. (Registrazione dei tumori) 1. È istituito presso l’ISPESL il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale. 2. Il registro di cui al comma 1 contiene, per ciascun lavoratore, almeno le seguenti informazioni: a) l’anamnesi lavorativa con l’indicazione del tipo di azienda, della mansione e della durata dell’esposizione all’agente, nonché il tipo di agente con il relativo livello di esposizione, se noto; b) la sede ed il tipo di neoplasia. 3. I medici competenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che stilino referti di casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni o mutageni, trasmettono all’ISPESL, tramite strutture individuate dalle regioni, copia della relativa documentazione clinica o anatomopatologica nonché quella inerente l’anamnesi lavorativa. 4. Le modalità di tenuta del registro nonché della raccolta e trasmissione delle informazioni di cui al comma 3 sono determinate dall’ISPESL d’intesa con le regioni. |
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Titolo X: Agenti biologici | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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