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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO X AGENTI BIOLOGICI |
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Art. 116. (Campo di applicazione) 1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la prevenzione e la protezione dei lavoratori contro i rischi per la sicurezza e la salute che derivano o possono derivare dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro. 2. Restano ferme le disposizioni di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, concernente l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e successivamente modificazioni, ed al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Art. 117. (Definizioni) 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che può provocare infezioni, allergie o intossicazione; b) microrganismo:
qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
di trasferire materiale genetico; Art. 118. (Classificazione degli agenti biologici) 1. Gli agenti biologici sono suddivisi in quattro gruppi di rischio, in funzione del livello del rischio di infezione: a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; b) agente
biologico del gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un pericolo per i lavoratori, la cui propagazione nella comunità
impossibile e per il quale sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche; 2. Gli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 sono quelli elencati nella parte B dell’allegato XIV. 3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede alla classificazione degli agenti biologici non ancora classificati che presentano o possono presentare un rischio per la salute umana, sulla base dei criteri di cui al comma 1. Art. 119. (Valutazione dei rischi) 1. Nella valutazione di cui all’articolo 7, il datore di lavoro considera la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, al fine di valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori ed individuare le misure di cui agli articoli 121 e 122. 2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di tutte le informazioni disponibili, considerando in particolare quanto segue: a) la classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana, di cui all’allegato XIV, parte B; b) le
raccomandazioni emanate dal Ministero della salute che segnalano la
necessità di controllare un agente biologico per proteggere la salute dei
lavoratori qualora questi siano o possano essere esposti a tale agente a
causa della loro attività lavorativa; 3. Per i lavori che comportano un’esposizione a agenti biologici appartenenti a gruppi diversi, i rischi sono valutati in base al pericolo presentato da tutti gli agenti biologici pericolosi presenti. 4. Il datore di lavoro
aggiorna periodicamente la valutazione di cui al comma 1 e, comunque,
ogniqualvolta si verifichi un cambiamento di condizioni che possa influire
sull’esposizione dei lavoratori agli agenti biologici. Art. 120. (Sostituzione) 1. Qualora il tipo di attività lavorativa lo consenta, il datore di lavoro evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, sostituendoli con agenti biologici che, nelle condizioni in cui sono utilizzati, non siano nocivi o siano meno nocivi per la salute dei lavoratori. Art. 121. (Misure di prevenzione e protezione) 1. Il datore di lavoro, qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 119 rivelino un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, evita l’esposizione di questi ultimi e, ove ciò non sia tecnicamente fattibile, la riduce al livello più basso necessario per proteggere adeguatamente la salute e sicurezza dei lavoratori interessati, in particolare tramite le seguenti misure: a) limitazione al minimo indispensabile del numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti; b) progettazione
dei processi lavorativi ed uso di misure tecniche al fine di evitare o di
minimizzare l’emissione di agenti biologici sul luogo di lavoro; 2. Il datore di lavoro informa immediatamente l’organo di vigilanza di qualsiasi infortunio o incidente che possa aver provocato la fuoriuscita di un agente biologico e che possa causare infezioni o malattie gravi in soggetti umani. Art. 122. (Misure
igieniche e di protezione 1. Per le attività lavorative con agenti biologici che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori il datore di lavoro adotta misure appropriate atte a garantire: a) che i lavoratori non mangino o bevano nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti biologici; b) che i
lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati
indumenti speciali; 1) correttamente riposti in un luogo ben determinato; 2) controllati e
puliti se possibile prima e, comunque, dopo ogni utilizzazione; e) che vengano definite procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana o animale; f) che i dispositivi di protezione individuale, compresi gli indumenti protettivi di cui alla lettera b), che possono essere contaminati da agenti biologici, siano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, riposti separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. Art. 123. (Informazione e formazione dei lavoratori) 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli. 28 e 29, il datore di lavoro adotta le misure idonee affinché i lavoratori ed i loro rappresentanti nell’impresa o nell’unità produttiva ricevano una formazione sufficiente e adeguata, sulla base di tutte le conoscenze disponibili, in particolare sotto forma di informazioni e di istruzioni relative a: a) i rischi potenziali per la salute; b) le precauzioni
da prendere per evitare l’esposizione; 2. La formazione deve: b) essere adattata
all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi rischi; Art. 124. (Informazione
dei lavoratori 1. Il datore di lavoro fornisce sul luogo di lavoro istruzioni scritte e, se del caso, cartelli contenenti almeno la procedura da seguire nei casi seguenti: a) infortunio o incidente grave, relativo alla manipolazione di un agente biologico; b) manipolazione di un agente biologico del gruppo 4. 2. I lavoratori segnalano immediatamente qualsiasi infortunio o incidente relativo alla manipolazione di agenti biologici al diretto superiore o al responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 3. Il datore di lavoro informa immediatamente i lavoratori e i loro rappresentanti di qualsiasi incidente o infortunio che possa aver causato la fuoriuscita di un agente biologico e che possa provocare gravi infezioni o malattie, delle loro cause e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione. Art. 125. (Notifica) 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportino l’utilizzo di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4, notifica all’organo di vigilanza territorialmente competente, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori: a) il nome e l’indirizzo dell’azienda o dell’unità produttiva e il suo titolare; b) il risultato
della valutazione di cui all’articolo 119, incluse le misure di protezione e
prevenzione previste; 2. Il datore di lavoro invia una ulteriore comunicazione preventiva qualora sia utilizzato, per la prima volta, un agente biologico del gruppo 4 non incluso nella comunicazione precedente, nonché nel caso di uso di qualsiasi nuovo agente classificato provvisoriamente nel gruppo 3 dallo stesso datore di lavoro. 3. I laboratori che intendono
fornire un servizio diagnostico per gli agenti biologici del gruppo 4 sono
tenuti unicamente alla notifica iniziale della loro intenzione. Art. 126. (Misure
specifiche per le strutture 1. Nelle strutture sanitarie e veterinarie o il datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui, nonché al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta. 2. In relazione ai risultati
della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro definisce e
provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare,
decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità i
materiali ed i rifiuti contaminati. Art. 127. (Misure specifiche per i processi industriali, i laboratori e gli stabulari) 1. Nei laboratori, compresi i laboratori diagnostici, e nei locali destinati agli animali da laboratorio deliberatamente infettati da agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 o che sono o potrebbero essere portatori di tali agenti, il datore di lavoro: a) nei laboratori in cui si svolgono lavori che implicano la manipolazione di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, di sviluppo, didattici o diagnostici, determina le misure di contenimento in conformità all’allegato XIV, parte C, al fine di rendere minimo il rischio di infezione; b) a seguito della valutazione di cui all’articolo 119, determina le misure di contenimento in conformità dell’allegato XIV, parte C, previa fissazione del livello di contenimento fisico richiesto per gli agenti biologici in funzione del grado di rischio. Le attività che comportano la manipolazione di un agente biologico sono eseguite solo: 1) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, per gli agenti biologici del gruppo 2; 2) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, per gli agenti
biologici del gruppo 3; c) nei laboratori
in cui si manipolano materie nelle quali è incerta la presenza di agenti
biologici che possano causare patologie nell’uomo, ma senza l’obiettivo di
lavorare con agenti biologici in quanto tali (ossia di coltivarli o
concentrarli), adotta almeno il secondo livello di contenimento. Il terzo e
il quarto livello di contenimento sono adottati, se necessario, qualora sia
nota o se ne sospetti la necessità, tranne il caso in cui il Ministero della
salute indichi un livello di contenimento meno elevato. 3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 per le quali non sia stato possibile procedere alla valutazione definitiva di un agente biologico, ma per le quali può sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori a causa dell’impiego previsto, il datore di lavoro adotta almeno il terzo livello di contenimento. Art. 128. (Sorveglianza sanitaria) 1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 23. 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente,
con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del
rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; 3. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, individua i lavoratori per i quali sono necessarie, anche per motivi individuali, misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di vaccini efficaci, da somministrare da parte del medico competente, previa informazione sui vantaggi e gli inconvenienti sia della vaccinazione sia della non vaccinazione. 4. Nel caso in cui dalla
sorveglianza sanitaria si evidenzi in un lavoratore l’esistenza di anomalie
imputabili all’esposizione ad agenti biologici, il medico competente valuta
l’opportunità di estendere la sorveglianza agli altri lavoratori che siano
stati esposti in modo analogo e ne informa il datore di lavoro. a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi di cui all’articolo 119; b) sottopone a
revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; Art. 129. (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 128, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall’articolo 24, comma 1 lettera c). Nella cartella è, tra l’altro, riportata la specie dell’agente biologico a cui il lavoratore è esposto. 2. Il datore di lavoro tiene
un registro aggiornato dei lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo
3 o 4 da cui risulti il tipo di lavoro svolto e, ove possibile, gli agenti
biologici a cui sono stati esposti in precedenza, nonché, l’annotazione
degli eventuali casi di esposizione individuale. a) possono provocare infezioni persistenti o latenti; b) in base alle
conoscenze, non sono diagnosticabili fintantoché non si sia sviluppata la
malattia molti anni dopo; Art. 130. (Registrazione dei casi di malattie e di decesso) 1. È istituito presso l’ISPESL il registro nazionale dei casi di malattia o di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici. 2. Il registro di cui al comma 1 contiene, per ciascun lavoratore, almeno le seguenti informazioni: a) anamnesi lavorativa con l’indicazione del tipo di azienda, della mansione, della durata dell’esposizione all’agente e il tipo di agente; b) patologia sofferta. 3. I medici competenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano i casi di cui al comma 1, trasmettono all’ISPESL, tramite strutture individuate dalle regioni, copia della relativa documentazione clinica o anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa. 4. Le modalità di tenuta del registro nonché di raccolta e trasmissione delle informazioni di cui al comma 3 sono determinate dall’ISPESL d’intesa con le regioni.
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Titolo IX: Protezione da agenti chimici pericolosi | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Titolo XI: Agenti fisici | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne |