Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO IX

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Art. 90.

(Campo di applicazione)

    1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 91.

    2. Il presente capo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.
    3. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:

        a) alle aree utilizzate per le cure mediche dei pazienti, nel corso della loro effettuazione;

        b) all’uso di apparecchi a gas di cui al regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
        c) alla produzione, manipolazione, uso, stoccaggio e trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
        d) alle industrie estrattive di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
        e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), il regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi.

    4. Il presente capo si applica ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Art. 91.

(Definizione)

    1. Ai fini del presente capo, per «atmosfera esplosiva» si intende una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta.

Art. 92.

(Prevenzione e protezione contro
le esplosioni)

    1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’articolo 6, il datore di lavoro adotta le misure di cui all’articolo 83, commi 8 e 9.

    2. Se necessario, le misure di cui al comma 1 sono combinate ed integrate con altre misure contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Art. 93.

(Valutazione dei rischi di esplosione)

    1. Nell’assolvere gli obblighi di cui all’articolo 7, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

        a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

        b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
        c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
        d) entità degli effetti prevedibili.

    2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

    3. Nella valutazione dei rischi di esplosione sono presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Art. 94.

(Obblighi generali)

    1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all’articolo 92, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

        a) gli ambienti di lavoro nei quali possano svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altre persone siano strutturati in modo tale da permettere lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza;

        b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, durante la presenza dei lavoratori sia garantito un adeguato controllo in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Art. 95.

(Coordinamento)

    1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di diverse imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.

    2. Fermi restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e gli obblighi di cui all’articolo 10, il datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro coordina l’attuazione di tutte le misure relative alla salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica, nel documento sulla protezione contro le esplosioni di cui all’articolo 97, l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del predetto coordinamento.

Art. 96.

(Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive)

    1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XIII parte F, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

    2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’allegato XIII parte G.
    3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso.

Art. 97.

(Documento sulla protezione contro le esplosioni)

    1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 93 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento sulla protezione contro le esplosioni.

    2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, precisa:

        a) l’individuzione e la valutazione dei rischi di esplosione;

        b) le misure che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi del presente capo;
        c) i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XIII parte F;
        d) i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato XIII parte G;
        e) la concessione, l’utilizzo ed il mantenimento in efficienza dei luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, tenendo nel debito conto la sicurezza;
        f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

    3. Il documento di cui al comma 1 è compilato prima dell’inizio dell’attività lavorativa ed è riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro subiscano modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

    4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 7.

Art. 98.

(Termini per l’adeguamento)

    1. I luoghi di lavoro comprendenti aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono essere adeguati entro il 30 giugno 2008 alle prescrizioni minime stabilite dal presente capo.

    2. Il datore di lavoro che procede a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente capo.

Art. 99.

(Verifiche)

    1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XVI siano sottoposte alle verifiche di cui all’articolo 61.

Titolo VIII: Uso di attrezzature munite di videoterminali Collegamenti

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Titolo IX: Protezione da agenti chimici pericolosi capo I Disposizioni generali per gli agenti chimici

Titolo IX: Protezione da agenti chimici pericolosi capo II Disposizioni particolari per la protezione da atmosfere esplosive

Titolo IX: Protezione da agenti chimici pericolosi capo III Disposizioni particolari per la protezione da amianto

 

Titolo X: Agenti biologici www.zenomoretti.com

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