Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO XI

AGENTI FISICI

Capo I

Disposizioni Generali

    Art. 131.

(Campo di applicazione)

    1. Il presente capo si applica a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono esposti o possono essere esposti ad agenti fisici durante il lavoro.

Art. 132.

(Definizioni)

    1. Ai fini del presente capo per agenti fisici si intendono il rumore, le vibrazioni meccaniche e le onde elettromagnetiche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Art. 133.

(Valutazione del rischio)

    1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 7, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici e adotta le opportune misure di prevenzione e protezione.

    2. Per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II e per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III.
    3. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per l’esposizione a radiazioni ionizzanti.

 

Titolo X: Agenti biologici Collegamenti

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Titolo XII: Cantieri temporanei e mobili www.zenomoretti.com

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