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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO XI AGENTI FISICI Capo I Disposizioni Generali |
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Art. 131. (Campo di applicazione) 1. Il presente capo si applica a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono esposti o possono essere esposti ad agenti fisici durante il lavoro. Art. 132. (Definizioni) 1. Ai fini del presente capo per agenti fisici si intendono il rumore, le vibrazioni meccaniche e le onde elettromagnetiche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Art. 133. (Valutazione del rischio) 1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 7, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici e adotta le opportune misure di prevenzione e protezione. 2. Per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il
capo II e per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo
III. |
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Titolo X: Agenti biologici | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Titolo XII: Cantieri temporanei e mobili | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne |