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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO XI AGENTI FISICI Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro |
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Art. 134. (Campo di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo costituiscono recepimento della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). 2. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito. Art. 135 (Definizioni) 1. Ai sensi del presente capo si intende per: a) pressione acustica di picco (p peak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h):
[dB(A) riferito a 20 mPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di
otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si
riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; Art. 136 (Valori limite di esposizione e valori 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione rispettivamente (LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 mPa (140 dB(C) riferito a 20 mPa); b) valori superiori di azione: rispettivamente (LEX,8h
= 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 mPa); 2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività
lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente da
una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini
dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione,
il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di
esposizione settimanale a condizione che: b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Art. 137. (Valutazione del rischio) 1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 7, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di
cui all’articolo 136; 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati
alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e
ai fattori ambientali. I metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore Art. 138. (Misure di prevenzione e protezione) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto
del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro
conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l’esposizione al rumore; 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 137 risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un
rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi
segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è
limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di
esposizione. Art. 139. (Uso dei dispositivi di protezione individuali) 1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 138, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo V e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito; b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al
di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i
dispositivi di protezione individuale dell’udito; 2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. Art. 140. (Misure per la limitazione dell’ esposizione) 1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell’esposizione eccessiva; Art. 141. (Informazione e formazione dei lavoratori) 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del presente capo
volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore,
incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; Art. 142. (Sorveglianza sanitaria) 1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 23 i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. 2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori
esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro
richiesta. a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 137; b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i
rischi a norma degli articoli 138 e 139; Art. 143. (Deroghe) 1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. 2. La deroga è concessa, per un periodo massimo di quattro anni,
dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a
darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno
consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Art. 144. (Linee guida) 1. Le regioni, sentite la parti sociali, entro due anni dall’entrata in vigore del presente capo, elaborano le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative. Art. 145. (Entrata in vigore) 1. Per il settore della navigazione aerea e marittima l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione entra in vigore il 15 febbraio 2011. 2. Per i settori della musica e delle attività ricreative, il presente capo entra in vigore il 15 febbraio 2008. |
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