Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO XII

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 156.

(Campo di applicazione)

    1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 157, fatte salve le disposizioni generali contenute negli altri titoli della presente legge.

    2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

        a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

        b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
        c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell’articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
        d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
        e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
        f) ai lavori svolti in mare;
        g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

    3. Le attività di cui al comma 2, lettera g), devono essere effettuate nel rispetto delle norme di buona tecnica. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, si considerano norme di buona tecnica.

Art. 157.

(Definizioni)

    1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

        a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile di cui all’elenco riportato all’allegato XVI, parte A;

        b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
        c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 165, e successive modificazioni;
        d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
        e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato «coordinatore per la progettazione»: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 159;
        f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato «coordinatore per l’esecuzione dei lavori»: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 160;
        g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
        h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 7.

Art. 158.

(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)

    1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 6. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

    2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 159, comma 1, lettere a) e b).
    3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

        a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

        b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari di cui all’XVI, parte B.

    4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 165.

    5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
    6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 165, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
    7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
    8 Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 165, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
    9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa:

        a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

        b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
        c) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
        d) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e c).

Art. 159.

(Obblighi del coordinatore
per la progettazione)

    1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

        a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167;

        b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. Le indicazioni di cui all’allegato XVI, parte C, si considerano norme di buona tecnica.

    2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera e non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 160.

(Obblighi del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori)

    1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a:

        a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

        b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 167, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 159, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
        c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
        d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
        e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 162, 163 e 164 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 167 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
        f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

    2. Nei casi di cui all’articolo 158, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167 e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 159, comma 1, lettera b).

Art. 161.

(Responsabilità dei committenti
e dei responsabili dei lavori)

    1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

    2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 159, comma 1, e 160, comma 1, lettera a).

Art. 162.

(Obblighi dei lavoratori autonomi)

    1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

        a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III;

        b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo V;
        c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 163.

(Misure generali di tutela)

    1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 6, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

        a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

        b) la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
        c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
        d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
        e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
        f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
        g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
        h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

Art. 164.

(Obblighi dei datori di lavoro)

    1. I datori di lavoro:

        a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV;

        b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
        c) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
        d) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 157, comma 1, lettera h).

    2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all’articolo 10, comma 1, lettera b).

Art. 165.

(Requisiti professionali del coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori)

    1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

        a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

        b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
        c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

    2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.

    3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XVI, parte D.
    4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
    5. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’allegato XVI, parte D, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
    6. Le spese connesse con l’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
    7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Art. 166.

(Notifica preliminare)

    1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XVI, parte E, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

        a) cantieri di cui all’articolo 158, comma 3;

        b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
        c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

    2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

    3. Gli enti bilaterali istituiti nel settore delle costruzioni hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 167.

(Piano di sicurezza e di coordinamento)

    1. Il piano di sicurezza e di coordinamento contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

        a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

        b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
        c) servizi igienico-assistenziali;
        d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
        e) viabilità principale di cantiere;
        f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
        g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
        h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
        i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
        l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;
        m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;
        n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
        o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
        p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
        q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 169;
        r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 160, comma 1, lettera c);
        s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
        t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

    2. Il piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

    3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
    4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
    5. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
    6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 168.

(Obbligo di trasmissione)

    1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167 a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

    2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
    3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Art. 169.

(Consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza)

    1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

Art. 170.

(Modalità di attuazione della valutazione
del rumore)

    1. La valutazione dell’esposizione di un lavoratore al rumore di cui all’articolo 137 può essere effettuata facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore reperibili in banche dati di riconosciuta validità.

    2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 7, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
    3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell’esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra può essere fatto riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente normativa, al valore dell’esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall’articolo 136, comma 2.

Art. 171.

(Modalità attuative di particolari obblighi)

    1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 169 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.

    2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 23, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
    3. Fermo restando l’articolo 29, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
    4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dal capo IV del titolo I.

Art. 172.

(Contenuti minimi dei piani di sicurezza)

    1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 167 e del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 157, comma 1, lettera h) sono individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

Art. 173.

(Lavori in cassoni ad aria compressa)

    1. I lavori nei cassoni ad aria compressa devono essere effettuati nel rispetto delle norme di buona tecnica.

    2. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, si considerano norme di buona tecnica.

 

Titolo XI: Agenti fisici Collegamenti

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