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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO XII CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI |
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Art. 156. (Campo di applicazione) 1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 157, fatte salve le disposizioni generali contenute negli altri titoli della presente legge. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni; 3. Le attività di cui al comma 2, lettera g), devono essere effettuate nel rispetto delle norme di buona tecnica. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, si considerano norme di buona tecnica. Art. 157. (Definizioni) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile di cui all’elenco riportato all’allegato XVI, parte A; b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è
il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell’appalto; Art. 158. (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 6. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 159, comma
1, lettere a) e b). a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari di cui all’XVI, parte B. 4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 165. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui,
dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o
di parte di essi sia affidata a una o più imprese. a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; Art. 159. (Obblighi del coordinatore 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. Le indicazioni di cui all’allegato XVI, parte C, si considerano norme di buona tecnica. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera e non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Art. 160. (Obblighi del coordinatore 1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e coordinamento di cui all’articolo 167, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il
fascicolo di cui all’articolo 159, comma 1, lettera b), in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando
le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 2. Nei casi di cui all’articolo 158, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167 e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 159, comma 1, lettera b). Art. 161. (Responsabilità dei committenti 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 159, comma 1, e 160, comma 1, lettera a). Art. 162. (Obblighi dei lavoratori autonomi) 1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III; b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale
conformemente a quanto previsto dal titolo V; Art. 163. (Misure generali di tutela) 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 6, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo
conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione; Art. 164. (Obblighi dei datori di lavoro) 1. I datori di lavoro: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori; 2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all’articolo 10, comma 1, lettera b). Art. 165. (Requisiti professionali del coordinatore 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma universitario in ingegneria o architettura
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per
almeno due anni; 2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. 3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono
rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XVI, parte D. Art. 166. (Notifica preliminare) 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XVI, parte E, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 158, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d’opera; 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli enti bilaterali istituiti nel settore delle costruzioni hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. Art. 167. (Piano di sicurezza e di coordinamento) 1. Il piano di sicurezza e di coordinamento contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili
rischi provenienti dall’ambiente esterno; 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1
e nel piano operativo di sicurezza. Art. 168. (Obbligo di trasmissione) 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167 a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il
piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Art. 169. (Consultazione dei rappresentanti 1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 167 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo. Art. 170. (Modalità di attuazione della valutazione 1. La valutazione dell’esposizione di un lavoratore al rumore di cui all’articolo 137 può essere effettuata facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore reperibili in banche dati di riconosciuta validità. 2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 7, va riportata
la fonte documentale cui si è fatto riferimento. Art. 171. (Modalità attuative di particolari obblighi) 1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 169 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza. 2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200
giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 23, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in
cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso
medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o
integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di
sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza. Art. 172. (Contenuti minimi dei piani di sicurezza) 1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 167 e del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 157, comma 1, lettera h) sono individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Art. 173. (Lavori in cassoni ad aria compressa) 1. I lavori nei cassoni ad aria compressa devono essere effettuati nel rispetto delle norme di buona tecnica. 2. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, si considerano norme di buona tecnica. |
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Titolo XI: Agenti fisici | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Titolo XIII: Sanzioni | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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