Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato II

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

(art. 7, comma 4 e art. 17, comma 1)

 

Allegato II

(art. 7, comma 4 e art. 17, comma 1)

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Aziende artigiane e industriali(1)fino a   50 addetti
2. Aziende agricole e zootecnichefino a   10 addetti(2)
3. Aziende della pescafino a   20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti

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        (1) Escluse le aziende industriali soggette all’obbligo di notifica di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le centrali termoelettriche, gli impianti e le installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
        (2) Addetti a tempo indeterminato.

 

 

 

 

 

 

Allegato I: Registro infortuni Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato III: Prescrizioni minime di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro www.zenomoretti.com

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