Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE e STRACQUADANIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

 

Allegato I

(art. 7, comma 1, lettera r))

Registro infortuni
        1. Il registro degli infortuni deve essere conforme al modello contenuto nel presente allegato e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative.

        2. Il registro degli infortuni deve essere intestato alla azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina.
        3. Il registro deve essere tenuto senza alcuno spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia leggibile.
        4. Il registro infortuni deve essere costantemente tenuto aggiornato a cura del datore di lavoro.

 

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N. d'ordine Data infortunio Data ripresa lavoro Cognome e nome dell'infortunato Età Reparto e qualifica professionale Descrizione della causa e delle circostanze dell'infortunio Natura e sede della lesione Conseguenze dell'infortunio Giorni assenza per inabilità temporanea % inabilità temporanea
g m a g m a a Inab. temp. b inab. perm. c morte
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

A riportare

         

Note esplicative
a) Alla colonna sei.
        La indicazione del reparto può essere omessa nelle aziende che non sono organizzate su distinti reparti.

        La qualifica professionale o mestiere deve essere indicata in rapporto alle mansioni normalmente espletate dal lavoratore.

b) Alla colonna sette.
        La descrizione sommaria dell’infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell’evento, il modo in cui è avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso.
c) Alla colonna otto.
        La natura e la sede della lesione devono essere annotate in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico.
d) Alla colonna nove.
        Le conseguenze dell’infortunio devono essere indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti alle conseguenze di infortunio previste dalla legge sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, e precisamente:
            1) inabilità temporanea: quando l’infortunio comporta un’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento;

            2) inabilità permanente: quando l’infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro.

        La registrazione delle conseguenze degli infortuni deve essere effettuata in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall’Istituto assicuratore per i lavoratori assoggettati alla legge assicurativa.

        Qualora trattasi di lavoratori non soggetti alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve registrarsi il contenuto del referto medico rilasciato all’infortunato.

            3) morte
e) Alla colonna dieci.
        I giorni di assenza per inabilità temporanea devono essere computati in base alle giornate di calendario comprese fra il primo giorno di assenza e quello precedente la data di ripresa del lavoro o la data in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il lavoro. Devono perciò essere inclusi i giorni di franchigia, le domeniche e i giorni festivi.
f) Alla colonna undici.
        Il grado percentuale di inabilità permanente deve essere registrato in base alla definizione dell’infortunio fatta dall’Istituto assicuratore.

        Qualora trattasi di lavoratori non soggetti alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la registrazione deve essere effettuata in base alla tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente annessa alla legge sull’assicurazione contro gli infortuni.

 

Titolo XIII: Sanzioni Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato II: Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi www.zenomoretti.com

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