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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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Allegato III PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE |
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1. Stabilità e solidità Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego. 2. Impianto elettrico L’impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire un pericolo d’incendio ed esplosione e far sì che le persone siano protette in modo adeguato dai rischi di infortunio che possono essere causati da contatti diretti o indiretti. La concezione, la realizzazione e la scelta del materiale e dei dispositivi di protezione devono tener conto della tensione, dei condizionamenti esterni e della competenza delle persone aventi accesso a parti dell’impianto. 3. Vie e uscite di emergenza 3.1. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all’aperto o in una zona di sicurezza. 3.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 4. Rilevazione e lotta antincendio 4.1. A seconda delle dimensioni e dell’uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l’incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme. 4.2. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono
essere facilmente accessibili e utilizzabili. 5. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 5.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente. Se viene utilizzato un impianto d’aerazione, esso deve essere
sempre mantenuto funzionante. 6. Temperatura dei locali 6.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 6.2. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il
personale di sorveglianza, dei servizi igienico-assistenziali, delle mense e
dei locali di primo soccorso deve essere conforme alla destinazione
specifica di questi locali. 7. Illuminazione naturale e artificiale dei locali 7.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 7.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle
vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo
d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i
lavoratori. 8. Pavimenti, muri, soffitti e tetti dei locali 8.1. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. I luoghi di lavoro in cui sono installati posti di lavoro devono essere provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività fisica dei lavoratori. 8.2. Le superfici dei pavimenti, dei muri e dei soffitti nei
locali devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate d’igiene. La pulizia va effettuata, per quanto
possibile, al di fuori dell’orario di lavoro e in modo da ridurre il
sollevamento della polvere, oppure mediante aspiratori (artt. 7 e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956). 9. Finestre e lucernari dei locali 9.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori. 9.2. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro, nonché per i lavoratori presenti nell’edificio e intorno ad esso. 10. Porte e portoni 10.1. La posizione, il numero, i materiali di realizzazione e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall’uso dei locali o degli spazi. 10.2. Sulle
porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all’altezza degli occhi. 11. Vie di circolazione – zone di pericolo 11.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. 11.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per
persone e/o merci dovrà basarsi sul numero potenziale di utenti e sul tipo
di impresa. 12. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza. Essi devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza. 13. Banchine e rampe di carico 13.1. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati. 13.2. Le banchine di carico devono disporre di almeno un’uscita. 14. Dimensioni e volume d’aria nei locali, spazio per la libertà di movimento sul posto di lavoro 14.1. I locali di lavoro devono avere una superficie, un’altezza e un volume d’aria tali da permettere ai lavoratori di eseguire il lavoro senza rischi per la sicurezza, la salute e il benessere. 14.2. Le dimensioni della superficie libera senza mobili del
posto di lavoro devono essere calcolate in modo tale che il personale
disponga di sufficiente libertà di movimento per le sue attività. 15. Locali di riposo e di refezione (art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956) 15.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedano, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo di refezione facilmente accessibile. Questa disposizione non si applica quando il personale lavora in
uffici o in analoghi locali di lavoro che offrano equivalenti possibilità di
riposo durante la pausa. 16. Donne incinte e madri che allattano Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate. 17. Servizi igienico-assistenziali 17.1 Acqua Nei luoghi di lavoro deve essere messa a disposizione dei
lavoratori acqua potabile in quantità sufficiente. 17.2.1. Spogliatoi appropriati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro speciali e non si possa loro chiedere, per ragioni di salute o di decenza, di cambiarsi in un altro locale. Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una
capacità sufficiente ed essere muniti di sedili. 17.3. Docce Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e
donne o un’utilizzazione separata degli stessi. 17.3. Gabinetti e lavabi I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di
lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce di un numero
sufficiente di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se
necessario. 18. Locali adibiti al primo soccorso 18.1. Qualora l’importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta a la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al primo soccorso. 18.2. I locali adibiti al primo soccorso devono essere dotati di
apparecchi e di materiale di primo soccorso indispensabili ed essere
facilmente accessibili con barelle. 19. Lavoratori portatori di HANDICAP I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. Questo obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. 20. Luoghi di lavoro esterni (disposizioni particolari) 20.1. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. I punti 11,12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell’impresa (vie di circolazione che
portano a posti di lavoro fissi), alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell’impresa, nonché
alle banchine di carico. a) siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti; b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad
agenti esterni nocivi (ad esempio, gas, vapori, polveri); ( Rispetto al 303 mancano i dormitori) |
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Allegato II: Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Allegato IV: Prescrizioni minime di sicurezza e salute per i cantieri | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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