Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato III

(art. 42, comma 1)

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE
PER I LUOGHI DI LAVORO

1. Stabilità e solidità

        Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego.

2. Impianto elettrico

        L’impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire un pericolo d’incendio ed esplosione e far sì che le persone siano protette in modo adeguato dai rischi di infortunio che possono essere causati da contatti diretti o indiretti.

        La concezione, la realizzazione e la scelta del materiale e dei dispositivi di protezione devono tener conto della tensione, dei condizionamenti esterni e della competenza delle persone aventi accesso a parti dell’impianto.

3. Vie e uscite di emergenza

        3.1. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all’aperto o in una zona di sicurezza.

        3.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
        3.3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e uscite d’emergenza dipendono dall’uso, dall’attrezzatura e dalle dimensioni dei luoghi di lavoro, nonché dal numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
        3.4. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l’esterno.
        Le porte di emergenza non devono essere chiuse, in modo da poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
        Le porte scorrevoli e le porte a bussola che costituiscono specificamente porte d’emergenza sono vietate.
        3.5. Le vie e uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme al titolo VI.
        Detta segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
        3.6. Le porte d’emergenza non devono essere chiuse a chiave. Le vie e uscite d’emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
        3.7. Le vie e uscite d’emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nei casi di guasto dell’impianto elettrico.

4. Rilevazione e lotta antincendio

        4.1. A seconda delle dimensioni e dell’uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l’incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

        4.2. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
        Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.
        Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

5. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

        5.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.

        Se viene utilizzato un impianto d’aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.
        Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò sia necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
        5.2. Se impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica sono utilizzati, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiose.
        Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
        5.3. Se i lavoratori devono penetrare in luoghi, quali pozzi, fogne, camini, fosse, gallerie, ed in generale ambienti o recipienti, in cui l’atmosfera può contenere sostanze tossiche o nocive o avere un tenore insufficiente di ossigeno o essere infiammabile, prima dell’accesso si deve controllare l’atmosfera oppure risanare l’atmosfera in modo certo mediante ventilazione o altre misure idonee. Quando possono esservi dubbi sulla pericolosità dell’atmosfera, occorre prevedere procedure adeguate per la particolare attività, ivi comprese la vigilanza e l’assistenza dall’esterno nonché l’impiego di idonei dispositivi di protezione individuale (art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956).

6. Temperatura dei locali

        6.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

        6.2. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienico-assistenziali, delle mense e dei locali di primo soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
        6.3. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono permettere di evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

7. Illuminazione naturale e artificiale dei locali

        7.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

        7.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
        7.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

8. Pavimenti, muri, soffitti e tetti dei locali

        8.1. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. I luoghi di lavoro in cui sono installati posti di lavoro devono essere provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività fisica dei lavoratori.

        8.2. Le superfici dei pavimenti, dei muri e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate d’igiene. La pulizia va effettuata, per quanto possibile, al di fuori dell’orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento della polvere, oppure mediante aspiratori (artt. 7 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956).
        8.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti né essere feriti qualora esse vadano in frantumi.
        8.4. L’accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

9. Finestre e lucernari dei locali

        9.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

        9.2. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro, nonché per i lavoratori presenti nell’edificio e intorno ad esso.

10. Porte e portoni

        10.1. La posizione, il numero, i materiali di realizzazione e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall’uso dei locali o degli spazi.

        10.2. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi.
        10.3. Le porte e i portoni a battente devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
        10.4. Se le superfici trasparenti o traslucide di porte e portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c’è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, dette superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
        10.5. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e di cadere.
        10.6. Le porte e i portoni che si aprono verso l’alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
        10.7. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata.
        Esse devono poter essere aperte ad ogni momento dall’interno senza aiuto speciale.
        Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono poter essere aperte.
        10.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile e essere sgombre in permanenza.
        10.9. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
        Essi debbono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperte anche manualmente, salvo che si aprano automaticamente in caso di mancanza di corrente.

11. Vie di circolazione – zone di pericolo

        11.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

        11.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone e/o merci dovrà basarsi sul numero potenziale di utenti e sul tipo di impresa.
        Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
        11.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
        11.4. Nella misura in cui l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
        11.5. Se i luoghi di lavoro comportano zone a rischio in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d’oggetti, tali luoghi dovranno essere dotati, nella misura del possibile, di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
        Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone a rischio.
        Le zone a rischio devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

12. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

        Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza.

        Essi devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza.
        Essi devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

13. Banchine e rampe di carico

        13.1. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

        13.2. Le banchine di carico devono disporre di almeno un’uscita.
        Ove sia tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano una certa lunghezza devono disporre di un’uscita a ciascuna estremità.
        13.3. Le rampe di carico devono offrire, per quanto possibile, una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.

14. Dimensioni e volume d’aria nei locali, spazio per la libertà di movimento sul posto di lavoro

        14.1. I locali di lavoro devono avere una superficie, un’altezza e un volume d’aria tali da permettere ai lavoratori di eseguire il lavoro senza rischi per la sicurezza, la salute e il benessere.

        14.2. Le dimensioni della superficie libera senza mobili del posto di lavoro devono essere calcolate in modo tale che il personale disponga di sufficiente libertà di movimento per le sue attività.
        Se questo criterio non può essere rispettato per motivi propri al posto di lavoro, il lavoratore deve poter disporre nelle vicinanze del suo posto di lavoro di un altro spazio libero sufficiente.

15. Locali di riposo e di refezione (art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956)

        15.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedano, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo di refezione facilmente accessibile.

        Questa disposizione non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrano equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
        15.2. I locali di riposo e di refezione devono avere dimensioni sufficienti e essere dotati di un numero di tavoli e di sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
        15.3. Nei locali di riposo e di refezione si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
        15.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l’interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esiga.
        In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

16. Donne incinte e madri che allattano

        Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate.

17. Servizi igienico-assistenziali

        17.1 Acqua

        Nei luoghi di lavoro deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile in quantità sufficiente.
        17.2. Spogliatoi e armadi per il vestiario

        17.2.1. Spogliatoi appropriati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro speciali e non si possa loro chiedere, per ragioni di salute o di decenza, di cambiarsi in un altro locale.

        Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una capacità sufficiente ed essere muniti di sedili.
        17.2.2. Gli spogliatoi devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
        Ove le circostanze lo richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
        17.2.3. Spogliatoi separati o un’utilizzazione separata degli stessi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.
        17.2.4. Qualora gli spogliatoi non risultino necessari ai sensi del punto 17.1.1, ciascun lavoratore deve poter disporre di uno spazio per riporre i propri indumenti.

        17.3. Docce
        17.3.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.

        Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi.
        17.3.2. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permetterne l’uso a ciascun lavoratore senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
        Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda.
        17.3.3. Le docce e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra loro.

        17.3. Gabinetti e lavabi

        I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario.
        Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati o un’utilizzazione separata degli stessi.

18. Locali adibiti al primo soccorso

        18.1. Qualora l’importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta a la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al primo soccorso.

        18.2. I locali adibiti al primo soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di primo soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
        Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme al titolo VI.
        18.3. Il materiale di primo soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
        Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

19. Lavoratori portatori di HANDICAP

        I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.

        Questo obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

20. Luoghi di lavoro esterni (disposizioni particolari)

        20.1. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.

        I punti 11,12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell’impresa (vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi), alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell’impresa, nonché alle banchine di carico.
        Il punto 11 si applica per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
        20.2. I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
        20.3. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto, questi posti devono essere strutturati, per quanto possibile, in modo tale che i lavoratori:

            a) siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

            b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi (ad esempio, gas, vapori, polveri);
            c) possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente;
            d) non possano scivolare o cadere.

       ( Rispetto al 303 mancano i dormitori)

 

Allegato II: Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato IV: Prescrizioni minime di sicurezza e salute per i cantieri www.zenomoretti.com

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