Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO III

ATTREZZATURE DI LAVORO

Capo II

Ponteggi metallici fissi

 

TITOLO III

ATTREZZATURE DI LAVORO

Capo II

Ponteggi metallici fissi

Art. 50.

(Autorizzazione alla costruzione
ed all’impiego)

    1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo.

    2. Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo 51.
    3. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
    4. Chiunque intenda impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme della autorizzazione di cui al comma 2, nonché delle istruzioni e degli schemi elencati all’articolo 51, comma 1, lettere d), e), f) e g).

Art. 51.

(Relazione tecnica)

    1. La relazione di cui all’articolo 50, comma 2, deve contenere:

        a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;

        b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
        c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
        d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
        e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
        f) istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio del ponteggio;
        g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Art. 52.

(Progetto)

    1. I ponteggi metallici di altezza superiore a 24 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

        a) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;

        b) disegno esecutivo.

    2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.

    3. Copia dell’autorizzazione ministeriale e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.

Art. 53.

(Disegno)

    1. Il datore di lavoro, nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici, deve curare che sia tenuta ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, copia dell’attestazione di conformità di cui all’articolo 30, comma 3, e copia del disegno esecutivo, dai quali risultino:

        a) l’indicazione del tipo di ponteggio usato;

        b) generalità e firma del progettista, salvo che nei casi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera g);
        c) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
        d) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

    2. Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera g), invece delle indicazioni di cui al comma 1, lettera b), sono sufficienti le generalità e la firma del responsabile del cantiere.

    3. Il datore di lavoro provvede affinché le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, restino nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.

Art. 54.

(Nome del fabbricante)

    1. Gli elementi metallici dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.

Art. 55.

(Manutenzione e revisione)

    1. Il datore di lavoro, prima della messa in servizio del ponteggio e successivamente ad intervalli periodici, nonché dopo qualsiasi modifica, ovvero a seguito di violente perturbazioni atmosferiche o scosse sismiche o nel caso di prolungata interruzione del lavoro e conseguente periodo di inutilizzazione del ponteggio o per qualsiasi altra causa che abbia potuto comprometterne la resistenza o la stabilità, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo degli elementi inefficienti.

 

 

 

Titolo II: Luoghi di lavoro Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo III: Attrezzature di lavoro capo I Disposizioni generali

Titolo III: Attrezzature di lavoro Capo II Ponteggi metallici fissi

Titolo IV: Impianti ed apparecchiature elettriche www.zenomoretti.com

Guarda anche nel sito:

Indice Giornali

Indice Televisioni

Blog Testo Unico

per discuterne