Decreto Legislativo n.
626 del 19/09/1994 |
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino
a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino
a 20 addetti
4. Altre aziende fino a
200 addetti
__________
(1) Escluse le aziende
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti
a tempo indeterminato.
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature
presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti,
nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di
lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio,
e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere
facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere
durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e
la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali
adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi
e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente
accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in
tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in
tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere
facilmente accessibile.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di
lavori pubblici, industrie varie
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti,
cuffie, retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata,
ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO
- Palline e tappi per le orecchie
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni
ultraviolette, infrarosse, visibili
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia
o adattabili a caschi protettivi)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti a presa d'aria
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- Scafandri per sommozzatori
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
- Guanti
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni,
ecc.)
contro le aggressioni chimiche
per elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- ghette;
- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE
- Creme protettive/pomate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- giubbotti termici;
- giubbotti di salvataggio;
- grembiuli di protezione contro i raggi X;
- cintura di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- attrezzature con freno "ad assorbimento di energia
cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori
necessari al funzionamento);
- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
INDUMENTI DI PROTEZIONE
- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e
tute);
- indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, ecc.);
- indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi
infrarossi;
- indumenti di protezione contro il calore;
- indumenti di protezione contro il freddo;
- indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- indumenti antipolvere;
- indumenti antigas;
- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di
segnalazione, catarifrangenti;
- coperture di protezione.
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di
protezione
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di
impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di
armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di
demolizione
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di
grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni,
acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali
elettriche
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in terra e in roccia
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di
spostamento di ammassi di sterile
- Uso di estrattori di bulloni
- Brillatura mine
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e
nastri trasportatori
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in
acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di
fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge
e condotte
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
- Macelli
2. PROTEZIONE DEL PIEDE
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizione di rustici
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e
smontaggio di armature
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito
- Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di
grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche
in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi
condotte, gru, caldaie e impianti elettrici
- Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di
aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche
- Lavori di trasformazione e di manutenzione
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e
laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a
stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in
discarica
- Lavorazione e finitura di pietre
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e
finitura
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della
ceramica
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei
materiali da costruzione
- Movimentazione e stoccaggio
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori
metallici di conserve
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola
imperforabile
- Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di
materiali che producono trucioli corti
- Fucinatura a stampo
- Rimozione e frantumazione di schegge
- Operazioni di sabbiatura
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi
- Impiego di pompe a getto liquido
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità
delle stesse
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante
- Impiego di laser
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali
riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di
carenza di ossigeno
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di
altoforno
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile
che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile
la formazione di polveri
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito
della rete fognaria
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di
fuoriuscita del refrigerante
5. PROTEZIONE DELL'UDITO
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici
- Attività del personale a terra negli aeroporti
- Battitura di pali e costipazione del terreno
- Lavori nel legname e nei tessili
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI
Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e
detergenti corrosivi
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro
vicinanza o comunque un'esposizione al calore
- Lavorazione di vetri piani
- Lavori di sabbiatura
- Lavori in impianti frigoriferi
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano
mossi in direzione del corpo
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
Guanti
- Saldatura
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui
sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti a maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di
produzione e macellazione
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei
lavoratori
9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)
- Lavori su impalcature
- Montaggio di elementi prefabbricati
- Lavori su piloni
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
- Lavori in pozzi e in fogne
11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
- Manipolazione di emulsioni
- Concia di pellami
ELEMENTI DI RIFERIMENTO.
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro
dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato
a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto .
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare
nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro .
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le
possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo
svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di
scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona
posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano
la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono
inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività .
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se
comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale,
troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di
trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal
lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
Osservazione preliminare .
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare
gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro
e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE
a) Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di
rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una
forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato
tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento
o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo
devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del
videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo dev'essere orientabile ed inclinabile liberamente e
facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano
regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare
molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per
consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non
provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire
un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono
tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere
leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere
di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello
schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere
collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa
e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una
posizione comoda.
e) Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una
certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di lavoro
deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente
per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione
generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire
un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e
l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze
visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi
abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere
evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione
dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche
tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro
devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le
altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le
pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono
essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare
la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle
attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in
considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in
particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature
appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore
che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni,
eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono
essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo
di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto
dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo viene
modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione
di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a
livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o
controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei
lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro
svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e a un ritmo
adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
ALLEGATO VIII
(art.
61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)
ELENCO DI SOSTANZE,
PREPARATI E PROCESSI
1.
Produzione di auramina col metodo Michler.
2.
I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella
fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3.
Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il
raffinamento del nichel a temperature elevate.
4.
Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5.
Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).
(1)
Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla
valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and
Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione
1995.".
(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art.
72, comma 2, lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
PROFESSIONALE
Nome agente |
EINECS(1) |
CAS(2) |
Valori limite di
esposizione professionale |
Osservazioni |
Misure transitorie |
|
|
|
|
Mg/m3
(3) |
ppm
(4) |
|
|
Benzene |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 (5) |
1 (5) |
Pelle (6) |
Sino al 31/12/01 il valore limte è di 3 ppm (=9,75mg/m3) |
Cloruro
di vinile monomero |
200-831 |
75-01-4 |
7,77 (5) |
3 (5) |
- |
- |
Polveri
di legno |
- |
- |
5,00 (5) (7) |
- |
- |
- |
(1)
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European
Inventory of Existing Chemical susbstances).
(2)
CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3)
mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e 101,3 Kpa (corrispondenti a
760 mm di mercurio).
(4)
ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5)
Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto
ore.
(6)
Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile
esposizione cutanea.
(7)
Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre
polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in
questione".
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti
di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e
post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i
laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti
speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro
esterno del paniere > 50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi
di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi
di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di
portata > 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e
dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la
lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni
sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori
mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio
privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore
d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi
surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di
riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas
compressi, liquefatti e disciolti.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si
applicano allorche' esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un
rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto
riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente
l'adozione delle stesse misure
corrispondenti ai requisiti essenziali
applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo
degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di
lavoro mobile e suoi accessori e traini
possa provocare rischi specifici,
l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da
impedire il bloccaggio degli elementi di
trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa
essere impedito, dovra' essere presa ogni precauzione possibile per evitare
conseguenze pregiudizievoli per i
lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di
energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e
di rovinarsi strisciando al suolo, si devono
prevedere possibilita' di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con
lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di
utilizzazione reali, i rischi derivanti da un
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione
che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che
garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori
trasportati a bordo qualora il movimento
possa continuare oltre un quarto di
giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo
di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono
essere integrate all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono
obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante tutto il
periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di
lavoro e' concepita in modo da escludere
qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore
trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti
dell'attrezzatura di lavoro e il suolo,
deve essere installato un sistema di
ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono
posto uno o piu' lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da
limitarne i rischi di ribaltamento, ad
esempio:
a) installando una cabina per il
conducente;
b) mediante una struttura atta ad
impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in
modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno
spazio sufficiente tra il suolo e talune
parti del carrello stesso per il
lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga
il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in
caso di ribaltamento del carrello
elevatore, essi possano essere
intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili
semoventi il cui spostamento puo' comportare rischi per le persone devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi
necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi
appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale
collisione in caso di movimento
simultaneo di piu' attrezzature di
lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora
considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con
comandi facilmente accessibili o
automatici che ne consenta la frenatura
e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del
conducente e' insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere
dotate di dispositivi ausiliari per
migliorare la visibilita';
e) le attrezzature di lavoro per le quali
e' previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo
di illuminazione adeguato al lavoro
da svolgere e garantire sufficiente
sicurezza ai lavoratori;
f)
le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei loro carichi
o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i
lavoratori, devono essere dotate di
appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino
gia' ad una distanza sufficientemente
ravvicinata sul luogo in cui esse sono
usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate
con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo
di controllo;
h) le attrezzature di lavoro
telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di
urto o di intrappolamento dei lavoratori devono
essere dotate di dispositivi di
protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri
dispositivi per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono
essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche
essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non e'
destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovra'
esservi apposta in modo visibile onde non
ingenerare alcuna possibilita' di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo
spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di
schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare
i rischi dovuti a collisione
accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati
in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e
possano essere liberati."