Decreto Legislativo n. 626 del 19/09/1994

 

 

ALLEGATO I
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).

 

 

1. Aziende artigiane e industriali (1)      fino a 30 addetti

2. Aziende agricole e zootecniche        fino a 10 addetti (2)

3. Aziende della pesca             fino a 20 addetti

4. Altre aziende            fino a 200 addetti

 

__________

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.

 

 

ALLEGATO II
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
.

 

1. Rilevazione e lotta antincendio.

 

A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

 

I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.

 

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

 

Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

 

 

2. Locali adibiti al pronto soccorso.

 

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.

 

I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.

 

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

 

Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.

 

Esso deve essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

 

Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.

 

Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

 

ALLEGATO III
Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.

 

ALLEGATO IV
Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale.

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie

- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)

- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

- Palline e tappi per le orecchie

- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)

- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria

- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza

- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

- Occhiali a stanghette

- Occhiali a maschera

- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili

- Schermi facciali

- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive

- Apparecchi isolanti a presa d'aria

- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile

- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori

- Scafandri per sommozzatori

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

- Guanti

contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)

contro le aggressioni chimiche

per elettricisti e antitermici

- Guanti a sacco

- Ditali

- Manicotti

- Fasce di protezione dei polsi

- Guanti a mezze dita

- Manopole

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza

- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido

- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;

- stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;

- zoccoli;

- ginocchiere;

- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;

- ghette;

- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);

- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE

- Creme protettive/pomate.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);

- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;

- giubbotti termici;

- giubbotti di salvataggio;

- grembiuli di protezione contro i raggi X;

- cintura di sicurezza del tronco.

 

DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO

- Attrezzature di protezione contro le cadute;

- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

- attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

 

INDUMENTI DI PROTEZIONE

- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);

- indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);

- indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;

- indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;

- indumenti di protezione contro il calore;

- indumenti di protezione contro il freddo;

- indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;

- indumenti antipolvere;

- indumenti antigas;

- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;

- coperture di protezione.

 

 

ALLEGATO V
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

 

 

1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)

Elmetti di protezione

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione

- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche

- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera

- Lavori in terra e in roccia

- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile

- Uso di estrattori di bulloni

- Brillatura mine

- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori

- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie

- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte

- Costruzioni navali

- Smistamento ferroviario

- Macelli

 

2. PROTEZIONE DEL PIEDE

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali

- Lavori su impalcature

- Demolizione di rustici

- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature

- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito

- Lavori su tetti

 

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici

- Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche

- Lavori di trasformazione e di manutenzione

- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura

- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica

- Lavorazione e finitura di pietre

- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura

- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica

- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica

- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione

- Movimentazione e stoccaggio

- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve

- Costruzioni navali

- Smistamento ferroviario

 

 

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile

- Lavori su tetti

 

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante

- Attività su e con masse molto fredde o ardenti

 

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse

 

3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura

- Lavori di mortasatura e di scalpellatura

- Lavorazione e finitura di pietre

- Uso di estrattori di bulloni

- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

- Fucinatura a stampo

- Rimozione e frantumazione di schegge

- Operazioni di sabbiatura

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi

- Impiego di pompe a getto liquido

- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse

- Lavori che comportano esposizione al calore radiante

- Impiego di laser

 

4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Autorespiratori

- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno

- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno

- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti

- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri

- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione

- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria

- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante

 

5. PROTEZIONE DELL'UDITO

Otoprotettori

- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli

- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici

- Attività del personale a terra negli aeroporti

- Battitura di pali e costipazione del terreno

- Lavori nel legname e nei tessili

 

6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI

Indumenti protettivi

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi

- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore

- Lavorazione di vetri piani

- Lavori di sabbiatura

- Lavori in impianti frigoriferi

 

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti

 

Grembiuli imperforabili

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli

- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo

 

Grembiuli di cuoio

- Saldatura

- Fucinatura

- Fonditura

 

Bracciali

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli

 

Guanti

- Saldatura

- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine

- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini

           

Guanti a maglia metallica

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli

- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione

- Sostituzione di coltelli nelle taglierine

 

7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE

- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo

 

8. INDUMENTI FOSFORESCENTI

- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori

 

9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)

- Lavori su impalcature

- Montaggio di elementi prefabbricati

- Lavori su piloni

 

10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru

- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori

- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione

- Lavori in pozzi e in fogne

 

11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE

- Manipolazione di emulsioni

- Concia di pellami

 

 

ALLEGATO VI
Elementi di riferimento.

 

 

ELEMENTI DI RIFERIMENTO.

 

1. Caratteristiche del carico.

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:

- il carico è troppo pesante (kg 30);

- è ingombrante o difficile da afferrare;

- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

 

2. Sforzo fisico richiesto .

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- è eccessivo;

- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

- può comportare un movimento brusco del carico;

- è compiuto con il corpo in posizione instabile.

 

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro .

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;

- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;

- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;

- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

- il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;

- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

 

4. Esigenze connesse all'attività .

L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

 

 

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

 

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

 

 

ALLEGATO VII
Prescrizioni minime

 

Osservazione preliminare .

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

 

 

1. ATTREZZATURE

 

a) Osservazione generale

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

 

b) Schermo

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Lo schermo dev'essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

 

c) Tastiera

La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.

Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

 

d) Piano di lavoro

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.

È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

 

e) Sedile di lavoro

Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.

I sedili debbono avere altezza regolabile.

Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

 

 

2. AMBIENTE

 

a) Spazio

            Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) Illuminazione

            L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

            Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

c) Riflessi e abbagliamenti

            I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

            Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

d) Rumore

            Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

e) Calore

            Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) Radiazioni

            Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) Umidità

            Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

 

3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO

 

            All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;

d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e a un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

  

 

 

ALLEGATO VIII
(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)

 

ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

 

1. Produzione di auramina col metodo Michler.

 

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

 

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

 

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

 

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).

 

(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.".

 

 

 

ALLEGATO VIII-bis

(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)

 

 

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

 

Nome agente

EINECS(1)

CAS(2)

Valori limite di esposizione

professionale

Osservazioni

Misure transitorie

 

 

 

Mg/m3 (3)

ppm (4)

 

 

 

Benzene

 

200-753-7

 

71-43-2

 

3,25 (5)

 

1 (5)

 

Pelle (6)

 

Sino al 31/12/01

il valore limte è di

3 ppm (=9,75mg/m3)

 

Cloruro di vinile monomero

 

200-831

 

75-01-4

 

7,77 (5)

 

3 (5)

 

-

 

-

 

Polveri di legno

 

-

 

-

 

5,00 (5) (7)

 

-

 

-

 

-

 

 

 

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical susbstances).

(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.

(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).

(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a      tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".

 

ALLEGATO IX
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici.

 

1. Attività in industrie alimentari.

2. Attività nell'agricoltura.

3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.

4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.

5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.

6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.

7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

 

ALLEGATO X
Segnale di rischio biologico.

 

ALLEGATO XI
Elenco degli agenti biologici classificati

 

ALLEGATO XII
Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.

 

ALLEGATO XIII
Specifiche per processi industriali.

 

 

ALLEGATO XIV
. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:

   

   1) scale aeree ad inclinazione variabile;

   2) ponti mobili sviluppabili su carro;

   3) ponti sospesi muniti di argano;

   4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;

   5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;

   6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;

   7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;

   8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;

   9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;

   10) elementi di ponteggio;

   11) ponteggi metallici fissi;

   12) argani dei ponti sospesi;

   13) funi dei ponti sospesi;

   14) armature degli scavi;

   15) freni dei locomotori;

   16) micce;

   17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;

   18) opere sceniche;

   19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;

   20) teleferiche private;

   21) elevatori trasferibili;

   22) ponteggi sospesi motorizzati;

   23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;

   24) ascensori e montacarichi in servizio privato;

   25) apparecchi a pressione semplici;

   26) apparecchi a pressione di gas;

   27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;

   28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;

   29) forni per oli minerali;

   30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;

   31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

   

       

 ALLEGATO XV
. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.

   

   0. Osservazione preliminare.

   

     Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche' esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

     Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure

     corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

   1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.

   1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini

     possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di

     trasmissione d'energia.

     Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra' essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i

     lavoratori.

   1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono

     prevedere possibilita' di fissaggio.

   1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un

     ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

     a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,

     b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento

       possa continuare oltre un quarto di giro,

     c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

     Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

     Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di

     lavoro e' concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

     Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo,

     deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

   1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu' lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad

     esempio:

     a) installando una cabina per il conducente;

     b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;

     c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune

       parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;

     d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello

       elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

   1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento puo' comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

     b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento

       simultaneo di piu' attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

     c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o

       automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;

     d) quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per

       migliorare la visibilita';

     e) le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro

       da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

     f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i

       lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino gia' ad una distanza sufficientemente

       ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

     g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

     h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono

       essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

   2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.

   2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

     Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo visibile onde non

     ingenerare alcuna possibilita' di confusione.

   2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

     a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione

       accidentale;

     b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati."