Cronotachigrafo

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Esenzioni uso Tachigrafo

Le fonti normative da cui si evincono le esenzioni dal montaggio e dall'uso del cronotachigrafo (sia digitale che analogico) nonché dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali sono il Regolamento Europeo CE 561/2006 (che abroga il Reg Cee 3820/85) e il Decreto Ministeriale del 20/06/2007.

Le esenzioni permanenti stabilite dal Reg. CE 561/2006, applicabili ai mezzi circolanti in tutto il territorio UE si riferiscono a:

veicoli per trasporto merci di massa complessiva non superiore a 3,5 t compreso l’eventuale rimorchio o semirimorchio;

veicoli utilizzati par operazioni di trasporto non commerciale di aiuti umanitari;

veicoli adibiti a servizio antincendio, attività di polizia o protezione civile oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell’esercizio dalla funzioni istituzionali a sotto la diretta responsabilità di tali enti veicoli militari appartenenti alle Forze armate (esercito, marina, aeronautica) oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell’esercizio delle funzioni istituzionali a sotto la diretta responsabilità di tali enti;

veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente veicoli in servizio regolare di passeggeri con più di nove posti il cui percorso non supera i 50 km veicoli adibiti al trasporto non commerciale di beni di uso privato, organizzati per soddisfare esigenze personali del proprietario o del conducente del veicolo aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 7,5 t veicoli speciali adibiti ad usi medici veicoli la cui velocità massima autorizzata nella carta di circolazione non supera i 40 km/h veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma dell'art. 60 Cds e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci. veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

veicoli utilizzati occasionalmente per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio carri attrezzi, cioè veicoli ad uso speciale attrezzati permanentemente per un’attività e non atti al carico, limitatamente ad un ambito operativo inferiore a 100 km dalla propria sede o base operativa

scuolabus e miniscuolabus immatricolati a uso terzi in servizio di linea e utilizzati per il trasporto scolastico il cui percorso non supera 50 km

A queste esenzioni vanno aggiunte le esenzioni nazionali permanenti previste dal DM del 20/06/2007 ,applicabili per la sola circolazione sul territorio nazionale:

veicoli adibiti ai seguenti servizi (elenco tassativo): - fognature e protezione contro le inondazioni, - acqua, gas, elettricità - rete stradale - nettezza urbana - telegrafi e telefoni - radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base del latte per l’alimentazione animale

veicoli o combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali

veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

Da ultimo è stata emanata la Circolare Prot n. 17598 del 22/07/2011 che al punto 5, tra le altre cose, specifica alcune tipologie di esenzione.

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5. Campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali
L'art. 3, par.1, lett. h), del Reg. (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con "veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci".
Si ha pertanto che, se l'espletamento dell'attività di trasporto di cose viene effettuata con un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e la stessa avvenga a fini non commerciali, non vige l'obbligo di utilizzo del cronotachigrafo.
Ove invece il trasporto di merce sia riconducibile a un'attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo cronotachigrafo in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006.
Dagli articoli 2, par. 1 lettera a), e 3, par. 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006, si ricava che sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento gli autoveicoli immatricolati per uso speciale, in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci.
I veicoli utilizzati nell'attività di spurgo dei pozzi neri, per i quali in diverse occasioni si è posto il dubbio se siano da ritenere esentati o meno, non rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006, sia se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale, a norma degli articoli prima citati (articolo 2, comma 1 lettera a), e articolo 3, comma 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006) sia se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici, a norma del D.M. 20 giugno 2007, in relazione all'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del Reg. n. 561/2006. In questa seconda ipotesi l'esenzione è però limitata al territorio nazionale.
Analogamente, il citato decreto ministeriale esenta i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi di nettezza urbana, ossia quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportarti al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta e se circolanti a vuoto. Non sono, invece, compresi nell'esenzione i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all'altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento

 

 

 

 

 

 

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