normative scuole
Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975
Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992
Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
Allegato
NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
1. Generalità .
1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da
applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine
e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i
beni contro il rischio di incendio.
Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai termini e definizioni generali
di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 ( Gazzetta Ufficiale n. 339 del
12 dicembre 1983).
1.1. Campo di applicazione.
Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di
nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che
comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi
competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo
l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali
lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento
strutturale delle scale o l'aumento di altezza.
Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo
punto 13.
1.2. Classificazione.
Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee
in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti
tipi:
tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.
Alle scuole di tipo «0º si applicano le particolari norme di sicurezza di
cui al successivo punto 11.
Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purchè non comunicante
con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.
11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo «0º.
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non
inferiore a REI 30.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola
d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1º marzo 1968.
Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo
degli occupanti la scuola.
Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti
3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.
3. Comportamento al fuoco .
3.0. Resistenza al fuoco delle strutture.
| 3.1. Reazione al fuoco dei materiali. Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984): a ) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; b ) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 ( Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); c ) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini; d ) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. |
| 9.2. Estintori. Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano. |
| 10. Segnaletica di sicurezza. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 ( Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). |
| 12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente
sgombre da qualsiasi materiale. 12.2. é fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni. 12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere. 12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo
destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti
contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente
combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas
infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per
esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso
come previsto al punto 6.2. |