Con il termine amianto (dal greco amiantos - inattaccabile,
incorruttibile) o asbesto (dal greco asbestos - che non brucia, perpetuo)
si indica un minerale, anzi un gruppo di minerali a struttura
microcristallina e di aspetto finemente fibroso, composti da silicato di
magnesio, calcio e ferro.
Oggi sull’amianto non si hanno difficoltà ad acquisire notizie, da quelle
storico-tecnico-normative, a quelle scientifico-epidemiologico-sanitarie o
socio-economico-previdenziali. Non si hanno, tuttavia, risposte
completamente esaustive. Quelle di interesse sanitario, in particolare,
richiedono ancora sforzi conoscitivi ed applicativi relativamente, ad
esempio, al nuovo tema delle esposizioni naturali, ma ancora di più agli
interventi di diagnosi e cura, alla prevenzione ed alla sorveglianza
sanitaria degli attuali e degli ex lavoratori esposti.
I tragici effetti sanitari, lentamente sempre più evidenti, hanno
evidenziato, senza possibilità di replica, la pesante azione
cronico-irritativa e le capacità di induzione cancerogena a carico
dell’apparato respiratorio, con aspetti addirittura “patognomonici” cioè
di unica ragionevole ed effettiva causa-effetto, per quanto riguarda la
comparsa del mesotelioma maligno della pleura.
Il lento progredire delle conoscenze si può far risalire, in concreto, a
partire gli anni '40-'50.
Le prime importanti, ma ancora generali norme sulla salubrità e la
sicurezza dei posti di lavoro, vengono correlate con il rischio di
esposizione all’amianto, e diventano man mano sempre più specifiche sino
al
D.Lgs.
n. 277 del 15 agosto 1991, recepimento di direttive comunitarie che
stabilivano i limiti di esposizione per l’effettuazione di attività in cui
vi era presenza di amianto. Attualmente quest’ultima norma è stata
abrogata e sostituita dal
D.Lgs.
n. 257 del 25 luglio 2006, numero che, quasi per magia, appare
indissolubilmente legato al tema amianto.
Interventi
L’Italia è stata tra i primi Paesi che hanno vietato l’impiego del
minerale fibroso amianto con la messa al bando delle attività ad esso
correlate, operata attraverso la
Legge
257 del 27 marzo 1992 “Norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” (propriamente
vietandone l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la produzione
industriale e la commercializzazione - consentito è, per forza di cose
l’utilizzo, considerati i necessari interventi di manutenzione e
bonifica).
L’attuazione della legge è stata realizzata attraverso una serie di
decreti applicativi scaturiti dal lavoro della “Commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all’impiego dell’amianto” istituita, a norma dell’articolo 4 della legge,
presso il Ministero della sanità. Ultimo mandato scaduto il 31 dicembre
2006.
13 le norme tecniche principali (trasferite in 7 decreti ministeriali).
 | edifici pubblici (DM
6 settembre 1994) |
 | veicoli rotabili (DM
26 ottobre 1995) |
 | siti industriali dismessi (DM
14 maggio 1996) |
 | unità prefabbricate (DM 14 maggio 1996) |
 | condotte e cassoni per acque potabili e non (DM 14 maggio 1996) |
 | classificazione e uso delle “Pietre Verdi” (DM 14 maggio 1996) |
 | requisiti minimi dei laboratori e metodologie analitiche (DM 14
maggio 1996) |
 | parametri per l’omologazione dei materiali sostitutivi (DM
12 febbraio 1997) |
 | partecipazione dei laboratori ai programmi di qualità (DM
7 luglio 1997) |
 | trasporto, messa in discarica e/o trasformazione dei rifiuti (DM 13
marzo 2003 - Reg. DM
29 luglio 2004) |
 | unità navali o equipollenti (DM 20 agosto 1999 - rett. DM
25 luglio 2001) |
 | coprenti per amianto-cemento (inglobanti e incapsulanti) (DM 20
agosto 1999 - rett. DM 25 luglio 2001) |
 | dispositivi di protezione individuali (DM 20 agosto 1999 - rett. DM
25 luglio 2001) |
Il bando totale nell’Europa comunitaria è stato sancito con la Direttiva
1999/77/CE e fissato al 1°
gennaio 2005.
L’armonizzazione delle regole comunitarie ha dato occasione al nostro
Paese (già normativamente coperto) di chiarire e ribadire l’approccio
gestionale riguardo ai divieti, in particolare rispetto all’utilizzo di
prodotti contenenti amianto intenzionalmente aggiunto e ai materiali
ancora presenti e in opera sul territorio nazionale.
Il DM 20 gennaio 2005 chiarisce, infatti, che non si possono utilizzare
prodotti contenenti amianto intenzionalmente aggiunto e che il materiale
ancora esistente in opera, in condizioni di efficienza e manutenzione
controllata, può essere lasciato in situ fino alla fine della vita utile
di esercizio.
Questo concetto è in linea con quanto già espresso dalla normativa
nazionale che pone nella valutazione del rischio, il razionale per
qualsiasi intervento da attuare, che vada dalla manutenzione alle varie
forme di bonifica, dall’incapsulamento /confinamelo alla bonifica
terminale mediante rimozione finale affidata a ditte /imprese iscritte
all’Albo bonificatori.
Situazione attuale
Contemporaneamente alla previsione della scadenza del mandato della
Commissione, il Ministero della Salute, considerando le potenzialità
finanziarie del Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie (CCM)
istituito con presso la Direzione Generale della Prevenzione (Legge
26 maggio 2004, n. 138), ha avviato due progetti, della durata
prevista di due anni ciascuno, che prevedono anche la presenza delle
Regioni (non presenti in modo formale nella composizione della
Commissione) per completare e rendere operative le ultime indicazioni
ereditate dal lavoro della Commissione (Accordi di collaborazione con
Regione Piemonte e INAIL siglati
separatamente in data 11 dicembre 2006).
Tale iniziativa ha come finalità quella di supportare sia gli interventi
di bonifica dall’amianto (definitiva standardizzazione delle metodiche
analitiche) che per rispondere alle esigenze più strettamente di carattere
sanitario per la valutazione delle nuove esposizioni (lavori in cava,
grandi opere, pietre verdi) per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti
e per chiarire le perplessità suscitate dalle disposizioni contenute nel
recente D.Lgs. n. 257 del 25 luglio 2006 (attuazione della Direttiva
2003/18/CE relativa alla
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione
all’amianto durante il lavoro).
Il Ministero della Salute ha inoltre avviato, le procedure per la
costituzione di un Gruppo di Lavoro nazionale ristretto sulle tematiche
amianto, di maggiore interesse sanitario, che sarà formalizzato con
apposito decreto dirigenziale, che ne definirà gli ambiti di attività.
Per approfondire consulta la pubblicazione: Amianto
- adempimenti amministrativi