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R/CXXXV D.P.C.M. 22 dicembre 1989.Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI d’intesa con IL MINISTRO DELLA SANITA’ Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che tra l’altro prevede la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti; Visto l’art. 20. comma 2. lettera f), della citata legge n. 67 deI 1988 che prevede la emanazione di apposito atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e delle province autonome sulle dimensioni e relative tipologie delle strutture destinate ad accogliere anziani che non possono essere assistiti a domicilio e che richiedono trattamenti continui; Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 settembre 1989; Sentito il nucleo di valutazione costituito con decreto del Ministro della sanità in data 26 luglio 1988, in attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad emanare, d’intesa con il Ministro della sanità, un atto di indirizzo e coordinamento concernente le tipologie costruttive ed il dimensionamento delle strutture residenziali per anziani e per soggetti non autosufficienti, da realizzare nell'ambito del finanziamento disposto con l’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Decreta:
1. 1. Le residenze sanitarie assistenziali per anziani non assistibili a domicilio e che richiedono trattamenti continui, da realizzare o adeguare nel piano pluriennale di investimenti previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono corrispondere alle tipologie e ai requisiti dimensionali indicati nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. 2. 1 I requisiti di cui all'art. 1 devono essere posseduti anche dalle istituzioni che si convenzionano con il Servizio sanitario regionale. 2 Per le istituzioni già convenzionate, l'adeguamento ai requisiti di cui sopra dovrà essere effettuato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. 1 I requisiti di cui all'art. 1, in quanto applicabili, si estendono alle strutture per soggetti non autosufficienti. |
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| Collegamenti Indice Presidi Socio Assistenziali Requisiti tecnico-normativi dei presidi socio-assistenziali per anziani D.P.C.M. 22 dicembre 1989 Allegato A
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