R/CXXXV D.P.C.M. 22 dicembre 1989.

 Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali.

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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

d’intesa con

IL MINISTRO DELLA SANITA’

[1]  [2]

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che tra l’altro prevede la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l’art. 20. comma 2. lettera f), della citata legge n. 67 deI 1988 che prevede la emanazione di apposito atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e delle province autonome sulle dimensioni e relative tipologie delle strutture destinate ad accogliere anziani che non possono essere assistiti a domicilio e che richiedono trattamenti continui;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 settembre 1989;

Sentito il nucleo di valutazione costituito con decreto del Ministro della sanità in data 26 luglio 1988, in attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad emanare, d’intesa con il Ministro della sanità, un atto di indirizzo e coordinamento concernente le tipologie costruttive ed il dimensionamento delle strutture residenziali per anziani e per soggetti non autosufficienti, da realizzare nell'ambito del finanziamento disposto con l’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

 Decreta:

 

1. 1.    Le residenze sanitarie assistenziali per anziani non assistibili a domicilio e che richiedono trattamenti continui, da realizzare o adeguare nel piano pluriennale di investimenti previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono corrispondere alle tipologie e ai requisiti dimensionali indicati nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

2.   1       I requisiti di cui all'art. 1 devono essere posseduti anche dalle istituzioni che si convenzionano con il Servizio sanitario regionale.

        2      Per le istituzioni già convenzionate, l'adeguamento ai requisiti di cui sopra dovrà essere effettuato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 3.    1                      I requisiti di cui all'art. 1, in quanto applicabili, si estendono alle strutture per soggetti non autosufficienti.

D.P.C.M. 22 dicembre 1989 Allegato A

 

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Requisiti tecnico-normativi dei presidi socio-assistenziali per anziani

D.P.C.M. 22 dicembre 1989 Allegato A

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