Ascensori e Montacarichi

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ASCENSORI E MONTACARICHI (DPR 162/99)

 

L’attività di verifica di sorveglianza periodica di ascensori e montacarichi è imposta dall’art. 13 del DPR 162/99).

 

L’articolato del decreto regolamenta inoltre tutti gli adempimenti in carico;

ü        al Proprietario/Legale rappresentante lo stabile ove è installato l’impianto;

ü        ai Comuni cui è demandata l’immatricolazione degli impianti e il successivo controllo amministrativo delle installazioni insistenti nel proprio territorio.

 

La verifica periodica biennale consiste nell’accertamento e controllo dello stato di conservazione e manutenzione dell’impianto, con particolare riferimento ai sistemi e dispositivi di sicurezza dai quali dipende il funzionamento sicuro dell’impianto.

La verifica ha una cadenza biennale e viene ripetuta automaticamente dal Servizio, salvo disdetta inviata 6 mesi prima della scadenza dal Proprietario/Legale rappresentante lo stabile.

Attualmente il Servizio accetta richieste di verifica provenienti da Pubbliche Amministrazioni, tramite incarico (allegato “MODULO DI INCARICO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORE”).

La verifica straordinaria prevista dall’art. 14 viene effettuata su richiesta del Proprietario/Legale rappresentante a seguito di modifiche o trasformazioni sostanziali dell’impianto o a fronte di eventuale esito negativo della verifica periodica biennale.

In quest’ultimo caso il Servizio invia al Comune relativo in cui è installato l’impianto il verbale con lettera di accompagnamento, invitando Lo stesso all’emissione dei provvedimenti di competenza.

A lavori eseguiti il Proprietario/Legale rappresentante lo stabile, inoltra formale richiesta di verifica straordinaria al Servizio, che entro 20 gg. provvederà a effettuare la verifica straordinaria.

Le verifiche vengono effettuate con pagamento a carico del richiedente in base al tariffario in vigore.

 Verifiche periodiche (art. 13 DPR 162/99)

 

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:

·          L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio,

·          La Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, solo per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole

·          Gli organismi di certificazione notificati ai sensi del nuovo regolamento per le valutazioni di conformità

E' fatto obbligo al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante, di acquisire un atto di accettazione di incarico da parte del soggetto a cui vengono affidate le verifiche periodiche.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

Rispetto al passato, viene pertanto confermato l'obbligo delle verifiche periodiche degli impianti, la cui periodicità da annuale diventa biennale, e rimane l'obbligo dell'affidamento in manutenzione dell'impianto a personale abilitato.

 

Adempimenti Comunali

 L’entrata in vigore del D.P.R. 162/99 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”, ha introdotto grosse novità sul sistema di responsabilità attribuite ai vari soggetti interessati dalla norma.

 

In particolare ai Comuni è stato affidato un ruolo centrale per quanto riguarda l’aggiornamento dell’archivio anagrafico degli impianti insistenti sul proprio territorio gravandoli dell’operazione di rilascio del numero di matricola dell’impianto che prima spettava ad altro Ente.

 A distanza di 4 anni dall’entrata in vigore della norma, sentite le varie ASL presenti sulle province regionali si è constatato che non tutte le Amministrazioni Comunali hanno applicato sistematicamente quanto esposto nell’articolato legislativo del citato decreto, pertanto si è ritenuto utile esporre alcune indicazioni e suggerimenti al fine di uniformare le procedure amministrative dei vari funzionari comunali.

 L’utente è tenuto a presentare al Comune entro 10 gg. dalla data di emissione della Dichiarazione CE di conformità (*) la seguente documentazione:

·          Comunicazione di messa in esercizio dell’ascensore

 In tale dichiarazione deve essere riportato:

-          indirizzo dello stabile di installazione;

-          portata (kg), corsa (m), velocità (m/s), numero di fermate, e tipo di azionamento;

-          indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n. 46/90 e munita di certificato di abilitazione incaricata dall’utente con regolare contratto di manutenzione dell’impianto;

Attenzione: si verificano casi in cui l’impianto non è sottoposto a regolare manutenzione per rifiuto da parte dell’Utente di firmare il contratto con la Ditta.

-          copia della lettera di accettazione di incarico per l’effettuazione della verifica periodica biennale (da richiedere ai soggetti indicati all’art. 13 del D.P.R. 162/99 e cioè le ASL, gli Organismi Notificati e nel caso di stabilimenti industriali o aziende agricole, le Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro);

Attenzione: si verifica che gli Organismi individuati  dalla norma per l’effettuazione della verifica periodica biennale  si vincolano solo per periodi di tempo limitati (generalmente 4 anni) pertanto gli Amministratori degli stabili potrebbero non rinnovare a scadenza in modo puntuale.

-          (*) copia della Dichiarazione CE di conformità (da non confondere con la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge n. 46/90). Tale dichiarazione deve comprendere gli elementi previsti nell’allegato II punto B. del D.P.R. 162/99

 Entro 30 gg. dall’arrivo al protocollo comunale della comunicazione di messa in esercizio dell’impianto il Comune verificati i punti di cui sopra comunica al proprietario o legale rappresentante e solo al soggetto individuato dall’utente per l’effettuazione della verifica periodica biennale il numero di matricola.

 Attenzione: si verifica spesso che il Comune comunica alle ASL il rilascio del numero di matricola e non all’Organismo incaricato per l’effettuazione della verifica periodica biennale

 Si ricorda inoltre l’obbligo di intervento e responsabilità dell’Amministrazione Comunale nei casi previsti

·          dall’art. 12 comma 5, 6, 7

·          dall’art. 13 comma 2

·          dall’art.14 comma 1, 2.

 

Attenzione: si verifica che a seguito di verbale negativo l’ascensore continui a funzionare regolarmente senza nessun intervento dell’Amministrazione competente. Si verificano casi di verifiche periodiche negative a cui non seguono richieste di verifiche straordinarie per la rimessa in esercizio dell’impianto

Nel vigilare se tutti gli ascensori insistenti sul proprio territorio siano stati affidati dal proprietario e/o legale rappresentante a Ditta di manutenzione abilitata per l’effettuazione di regolari manutenzioni (con apposito contratto) e verificare l’accettazione dell’incarico per l’effettuazione di verifica periodica biennale da parte di Ente riconosciuto

da http://www.asl.lecco.it/osintranet/Homeintern1/Area11/Impiantist/Ascensori/body.htm

 

 

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