L'Italia si è
adeguata alla normativa europea solo nel 1999
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Sicurezza ascensori, istruzioni d'uso
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E' un mezzo di
trasporto non sempre sicuro. È quanto denunciano varie associazioni di settore,
lamentando il ritardo con cui si dà avvio al collaudo dei nuovi impianti. Molti
dei quali (si stima circa 10.000) non sono mai stati verificati, e sono quindi
da ritenersi a rischio
di p.p.
L’Italia detiene il record
di Paese con più ascensori al mondo e recentemente, dopo oltre
cinquant’anni, è andata in pensione la legge n. 1415 del 24 ottobre 1942.
Il mercato è controllato, per il 50% circa, da tre multinazionali, nel seguente ordine: Kone (Finlandia), Otis (Stati Uniti) e Schindler (Svizzera). L’altro 50% è costituito da centinaia di piccole aziende delle quali molte sono di tipo artigianale. Nel settore della manutenzione prevale la Otis.
Chi usa l’ascensore ha due problemi: sicurezza e economicità del servizio. Entrambi riconducibili a uno solo: che tipo di manutenzione? Infatti la durata e l’affidabilità di qualsiasi apparecchiatura sono strettamente connesse a come viene usata e a come viene mantenuta
Le aziende del settore offrono, di norma, agli utenti, tre tipi di contratto: la manutenzione completa, quella semicompleta e quella ordinaria.
Il contratto di manutenzione completa in genere comprende l’effettuazione della pulizia, della lubrificazione, di piccole regolazioni (manutenzione ordinaria), di una serie di interventi su chiamata del cliente. Esclude, di solito, la sostituzione di componenti a contatto dell’utenza. Si tratta senza dubbio del contratto più caro, perlomeno al momento della sua firma. I canoni di manutenzione ordinaria invece sono estremamente contenuti, ma ogni volta che l’impianto richiede un intervento diverso da pulizia o lubrificazione, questo viene fatturato a parte e, più è vecchio l’impianto, più i prezzi si alzano.
Ma il cliente che reali possibilità di controllo ha? Per esempio sulle forniture di manodopera o di pezzi di ricambio? È presto detto. Se non se ne intende: ben poche.
Per tutelarsi
conviene chiedere all’amministratore dello stabile che vengono predisposte da
lui o da un suo incaricato alcune operazioni di controllo. Innanzitutto è buona
norma segnare la durata e la periodicità delle visite e degli interventi su
richiesta.
Chiedere al tecnico se occorre sostituire dei pezzi, visionare i pezzi nuovi e farsi consegnare i pezzi sostituiti. Tenerne una registrazione.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga a Settembre 2002 per il collaudo dei circa 15.000 ascensori installati prima del 1999.
Nel settembre 1995 è stata pubblicata la direttiva 95/16/CE recante nuove regole in materia di ascensori e montacarichi. Il DPR 162 del 30 aprile 1999 (recentemente modificato dal DPR 369 del 19 ottobre 2000) ha recepito la Direttiva introducendo una serie di obblighi per aumentare la sicurezza degli impianti.
Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato attuando le procedure di controllo finale,verifica dell’unità (ad opera di un organismo notificato) egaranzia di qualità indicate nel nuovo regolamento.
L’installatore (il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore) appone la marcatura CE all’ascensore e redige una dichiarazione di conformità .
La marcatura CE di conformità deve essere apposta in ogni cabina di ascensore (in modo chiaro e visibile) e su ciascun componente di sicurezza. E’ vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marchiatura CE.
Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. Gli impianti che al 30/06/99 erano sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l’esito positivo del collaudo effettuato ( ai sensi delle norme vigenti fino alla data dell’entrata in vigore del nuovo regolamento)
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è il responsabile diretto dell’impianto installato ed è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o alla ditta specializzata.
Il manutentore provvede periodicamente secondo le esigenze
dell’impianto:
-a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed
elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature
-a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene
-alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti almeno una
volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i
montacarichi:
-a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di
velocità e degli altri dispositivi di sicurezza
-a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi
-a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei
collegamenti con la terra
-ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto
Il proprietario deve provvedere prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto fino a quando esso non sia stato riparato informando subito il proprietario e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dell’ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell’impianto sia munito del certificato di abilitazione rilasciato dal prefetto.
(Pubblicato il
10 marzo 2003 13:22 )
(Aggiornato alle
ore: 13:24 )
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