Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e
la composizione del comitato per le pensioni privilegiate. testo in vigore
dal: 22-1-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma,
della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n.23;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63; Vista la legge
11 marzo 1926, n. 416; Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686; Vista la legge
23 dicembre 1970, n. 1094; Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915; Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834; Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111; Visto
l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; Vista la legge 7
agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n.349; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n.662; Vista la
legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2001; Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni
città ed autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2001; Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 giugno 2001; Acquisito
il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze ed il Ministro della difesa;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "impiegato" o "dipendente" l'appartenente ad amministrazioni
pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché l'appartenente alle
Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle
altre categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
b) per "militare" l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento
militare;
c) per "Amministrazione" la pubblica amministrazione o il Corpo militare,
equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;
d) per "Commissione" la Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo
165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092;
e) per "Comitato" il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui
all'articolo 10.
Art. 2.Iniziativa a domanda
1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito
aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in
caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da
causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il
quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o
lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le
conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al
servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento
pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei
benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal
dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso
o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o
dell'aggravamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione
dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto
d'impiego.
3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva
o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può
essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di
servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo
caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di
equo indennizzo.
4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una
menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito
denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla
tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la
menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle
è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad
alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la
menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla
cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità
derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del
dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi
precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il
termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento
di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o
lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui
al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza
dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento
della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in
materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per
l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 3.Avvio d'ufficio
1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento
della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia
riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto
infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette
infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra
menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.
2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente
quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico
ivi riportato.
Art. 4.
Tutela della riservatezza
1. In applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, il presente regolamento identifica le tipologie di dati
sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione
alle finalità perseguite.
2. Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione del presente
regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.
3. Possono essere effettuate, in conformità agli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco,
cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione,
elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite solo previa
indicazione scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi interessati
rendono pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati
sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni
normative.
4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in ordine
alle misure anche organizzative da adottare per la tutela della riservatezza
in casi di infezione da HIV o di AIDS.
Art. 5.Istruttoria
1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla
documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione
competente ad emettere il provvedimento finale.
2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale,
entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta
inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con
provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via
amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine
di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti
istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto
organizzativo interno dell'Amministrazione.
3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2,
l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo
termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dall'articolo 8, trasmette
alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione
prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i
successivi dieci giorni.
4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato
servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti
all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle
richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni
dalla ricezione della richiesta stessa.
5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di
cui al comma 3, il dipendente può comunicare l'opposizione alla trattazione
e comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del
procedimento, con effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia
già dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque
attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione
dei dati personali da parte degli uffici competenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di avvio
di ufficio del procedimento.
Art. 6.Commissione
1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche
dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità
della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o
sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione
territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione
del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla
residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro
che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della
Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità
consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.
2. La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno,
preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o
l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale
superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore
anzianità di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di
militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di
polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due ufficiali medici, di
cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al
comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata,
corpo o amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento
sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto
consultivo, di un medico specialista.
5. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per
l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione
della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un
componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale
debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei
componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e
gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di
conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione
ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria
stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le
eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i
motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto
consultivo del medico specialista.
7. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici
giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla
trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il
verbale è inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a
dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il
Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da
sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del
procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche
organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n.135, per l'ulteriore utilizzazione e
conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la
conoscibilità.
9. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con
anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione,
per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è
convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la
Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro
trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la
Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti
all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente
impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita
domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle
domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed è
approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in
via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti
sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.
Art. 7.
Incombenze dell'Amministrazione
1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione,
l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato,
oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli
elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità
o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione
prodotta dall'interessato.
2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al
Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene
indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di
equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di
presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5.
3. Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi
dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il provvedimento di
accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla
ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o
comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci
giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della domanda qualora
non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 2.
4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento
motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito degli
accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o
stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata
oltre i termini di decadenza.
Art. 8.
Presentazione diretta di certificazione medica
1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente
diritto in caso di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla
domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo
indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità
specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le
indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle
commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n.
295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda
stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano
condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la
certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il
Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al
Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene
indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di
equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di
presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5.
3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 è disposta, previa
richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale,
territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma
1. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia,
senza oneri per l'Amministrazione.
4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi
sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.
Art. 9.
Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico
1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6,
l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro
della Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche territoriale
della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione
prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente
competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1, per
l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla
Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5
del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri
indicati all'articolo 6, comma 1.
2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura seguita da
tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7. 3. Per le visite relative a
militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile,
disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica è di volta in
volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza
armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.
Art. 10.
Comitato di verifica per le cause di servizio
1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione
di Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a
venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia,
provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal
ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori
e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle
amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o
appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è
di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari
dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.
3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una
volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso
il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno,
secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12
giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di
provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato, tra i
componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato
provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilità di riunione
plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal
Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno
due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei
termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 per le
pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei
componenti responsabili di inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si
avvale di una segreteria, costituita da un contingente di personale, non
superiore alle cinquanta unità, appartenente all'Amministrazione
dell'economia e delle finanze.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti
criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e
dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di
uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della
dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle
procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta
segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente
regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, nella
composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a
dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande
predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e
dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a
norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.
12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere
costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in
aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di
non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate
al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di
composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora
pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le
domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti
negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del
Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di
cause di servizio o infermità. A supporto dell'attività dei Comitati
speciali è utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal
fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.
13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione
dell'articolo 4.
Art. 11. Pareri del Comitato
1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle
cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed
al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel
giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla
dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da
comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.
3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può
richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica
prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all'articolo 9,
scelta in modo da assicurare la diversità dell'organismo rispetto a quello
che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel rispetto
dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di
impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6,
commi 8 e 11, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al
Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma
2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.
Art. 12.
Unicità di accertamento
1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o
lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva
richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
Art. 13.Atti per via telematica
1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono
effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed
esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati
ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica
devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti
stessi.
3. È in facoltà del dipendente chiedere, in qualunque stato del
procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei
competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i dati
necessari.
4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi
medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.
Art. 14.
Termini e competenza
1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o
lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato,
anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi
dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere
stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni,
non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere
ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei
successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.
2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini
procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o
comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi
quindici giorni.
3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della
espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di
riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo
indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo
indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti
dal presente regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al
comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della
integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo
indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione
dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal
presente regolamento.
5. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali
dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento è del responsabile
dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo
stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso
ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.
Art. 15.
Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio,
l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione
territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli
elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a
qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni
dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto
di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di
trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti
disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.
Art. 16.
Accelerazione di procedure
1. L'Amministrazione non può chiedere pareri, anche d'ordine tecnico,
ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento
né dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità
emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la
definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.
Art. 17.
Trattamenti pensionistici di privilegio
1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di
trattamento pensionistico di privilegio, nonché di stati invalidanti al
servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio, sempre per fini
pensionistici, dei dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le
procedure indicate dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non
abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino
all'assunzione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi
procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci
anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di
trattamento pensionistico di privilegio, in relazione a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3.
Art. 18.
Disposizione transitoria
1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio
e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento
di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già
presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma
1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini
del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione
prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento.
2. Gli accertamenti di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui
al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n.187, avviati con domande
pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato
decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure
previste dal presente regolamento in tema di accertamento di inidoneità al
servizio.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta
fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.
Art. 19.
Norme finali e di coordinamento
1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti
disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del
presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato
dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai
procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al
riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di
definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo
le vigenti disposizioni.
3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento
civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma
parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti
disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno
della dipendenza da causa di servizio.
4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di
accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del
ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del
verbale della Commissione medica.
5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla
regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio
e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria autonomia
legislativa e organizzativa.
Art. 20.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis, 12, 13 e
14, nonché l'articolo 5 per la parte non richiamata dall'articolo 19 del
presente regolamento;
b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n.1024, salvo
gli articoli 19, 20 e 21;
c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi
primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175,
176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.349;
h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001 Ministeri istituzionali,
registro n. 14, foglio n. 160