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Il Decreto Ministeriale del 03/11/2004
Il 3 Novembre 2004 il Ministero dell’Interno ha emanato un Decreto dal
titolo: “Disposizioni relative
all’installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle
porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso
di incendio”
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18/11/2004
e qui di seguito ne riassumiamo i punti più importanti
| 1) |
Sulle porte installate lungo le vie di esodo possono essere
applicati dispositivi di apertura manuale conformi alle norme UNI EN 179
o UNI EN 1125. |
| 2) |
I criteri per la scelta dei dispositivi
casi in cui è consentito l’uso di dispositivi conformi alla UNI
EN 179 oppure UNI EN 1125
- attività aperte al pubblico, ma dove la porta di uscita sia
utilizzabile da non più di 9 persone
- attività non aperte al pubblico, ma dove la porta sia
utilizzabile da un numero compreso tra 10 e 25 persone
casi in cui è obbligatorio l’uso di dispositivi conformi all
norma UNI EN 1125
- attività aperte al pubblico e dove la porta sia utilizzabile da
più di 9 persone
- attività non aperte al pubblico e dove la porta sia utilizzabile
da più di 25 persone
- attività con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di
esplosione e specifici rischi di incendio con più di 5 lavoratori
addetti
Nostro commento
Come si vede il Decreto Ministeriale contempla la possibilità di
applicare in alcuni casi dispositivi conformi alla UNI EN 179 in
alternativa alla UNI EN 1125.
A nostro avviso, pur nel rispetto di quanto riportato sul Decreto, è
utile ricordare che le norme europee specificano che nei luoghi in cui
vi sono dispositivi conformi alla norma UNI EN 179 tutte le persone
presenti devono essere addestrate all’uso di tali dispositivi in modo da
escludere situazioni di panico. In mancanza di tale certezza pensiamo
che sia molto meglio non correre rischi ed applicare sempre, ove
possibile, dispositivi certificati secondo la norma UNI EN 1125 (gli
unici a poter essere chiamati, come affermato dalla norma stessa,
“Maniglioni Antipanico”) |
| 3) |
Obblighi per il produttore, installatore e utente finale
il produttore deve
- fornire istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per
l’installazione e la manutenzione
l’installatore deve
- effettuare l’installazione osservando tutte le istruzioni fornite dal
produttore, redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una
dichiarazione di corretta installazione.
l’utilizzatore deve
- conservare la dichiarazione di corretta installazione
- effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando le
istruzioni fornite dal produttore
- annotare le operazioni di manutenzione su apposito registro |
| 4) |
Termini attuativi e disposizione transitoria
Tutti i dispositivi non muniti di marcatura CE già installati
dovranno essere sostituiti entro 6 anni a partire
dal 3 Febbario 2005 |
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