Decreto Ministeriale del 03/11/2004

“Disposizioni relative all’installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”

 

Il Decreto Ministeriale del 03/11/2004
Il 3 Novembre 2004 il Ministero dell’Interno ha emanato un Decreto dal titolo: “Disposizioni relative all’installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18/11/2004 e qui di seguito ne riassumiamo i punti più importanti

1) Sulle porte installate lungo le vie di esodo possono essere applicati dispositivi di apertura manuale conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125.
2) I criteri per la scelta dei dispositivi
 
casi in cui è consentito l’uso di dispositivi conformi alla UNI EN 179 oppure UNI EN 1125
     - attività aperte al pubblico, ma dove la porta di uscita sia utilizzabile da non più di 9 persone
     - attività non aperte al pubblico, ma dove la porta sia utilizzabile da un numero compreso tra 10 e 25 persone
casi in cui è obbligatorio l’uso di dispositivi conformi all norma UNI EN 1125
     - attività aperte al pubblico e dove la porta sia utilizzabile da più di 9 persone
     - attività non aperte al pubblico e dove la porta sia utilizzabile da più di 25 persone
     - attività con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi di incendio con più di 5 lavoratori addetti

Nostro commento
Come si vede il Decreto Ministeriale contempla la possibilità di applicare in alcuni casi dispositivi conformi alla UNI EN 179 in alternativa alla UNI EN 1125.
A nostro avviso, pur nel rispetto di quanto riportato sul Decreto, è utile ricordare che le norme europee specificano che nei luoghi in cui vi sono dispositivi conformi alla norma UNI EN 179 tutte le persone presenti devono essere addestrate all’uso di tali dispositivi in modo da escludere situazioni di panico. In mancanza di tale certezza pensiamo che sia molto meglio non correre rischi ed applicare sempre, ove possibile, dispositivi certificati secondo la norma UNI EN 1125 (gli unici a poter essere chiamati, come affermato dalla norma stessa, “Maniglioni Antipanico”)
3) Obblighi per il produttore, installatore e utente finale

il produttore deve
- fornire istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione

l’installatore deve
- effettuare l’installazione osservando tutte le istruzioni fornite dal produttore, redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione.

l’utilizzatore deve
- conservare la dichiarazione di corretta installazione
- effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando le istruzioni fornite dal produttore
- annotare le operazioni di manutenzione su apposito registro

4) Termini attuativi e disposizione transitoria

Tutti i dispositivi non muniti di marcatura CE già installati dovranno essere sostituiti entro 6 anni a partire dal 3 Febbario 2005

 

 

 

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