Scadenza 16 Febbraio 2013!!!!!!!!!
Maniglioni antipanico
installati in corrispondenza delle vie di fuga
L’art 5 del Decreto del 2004 ha stabilito che i dispositivi non muniti di
marcatura CE devono essere sostituiti:
· in caso di “rottura del dispositivo”;
· in caso di “sostituzione della porta”;
· in caso di modifica dell’ attività aziendale “che comporti
un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo” .
Ministero dell'Interno, D.M. 6 dicembre 2011 - Modifica al decreto 3
novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi
per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente
alla sicurezza in caso d'incendio
Ministero dell'Interno
Decreto 6 dicembre 2011
Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la
manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le
vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
(G.U. 24 dicembre 2011, n. 299)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante
«Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma
4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, recante «Disposizioni
relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per
l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso d'incendio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare gli
articoli 1 e 5, i quali, prevedono, tra l'altro, rispettivamente, il campo
di applicazione del decreto medesimo e i termini attuativi per la
sostituzione dei dispositivi non muniti di marcatura CE già installati;
Considerato che, con l'entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono state
rideterminate la disciplina e le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi e, pertanto, si rende necessario modificare il campo di
applicazione del richiamato decreto
del Ministro dell'interno 3 novembre 2004;
Considerato, altresì, che la sostituzione degli accessori, compresi i
dispositivi di apertura, delle porte del tipo resistenti al fuoco installate
lungo le vie di esodo, necessita, anche sulla base di osservazioni formulate
dagli operatori di settore, di un approfondimento tecnico in ordine al
mantenimento delle prestazioni di resistenza al fuoco delle porte medesime;
Tenuto conto dello sviluppo della regola dell'arte nel settore della
manutenzione dei predetti dispositivi e delle porte lungo le vie di esodo,
in ordine alla quale è prevista l'emanazione della specifica norma UNI;
Ritenuto che, a tal fine, occorre differire il termine per la sostituzione
dei dispositivi per l'apertura delle porte già installate lungo le vie di
esodo, previsto dall'art. 5 del decreto
del Ministro dell'interno 3 novembre 2004;
Visto il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, espresso nella
riunione n. 305 del 5 luglio 2011, ad un differimento di ventiquattro mesi;
Ritenuto, infine, che, per assicurare il mantenimento della funzionalità
originaria dei dispositivi per l'apertura delle porte già installate lungo
le vie di esodo per ulteriori ventiquattro mesi, si rende opportuno un
rafforzamento delle misure previste dal richiamato decreto
del Ministro dell'interno 3 novembre 2004;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. l del decreto
del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle
seguenti «di cui all'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».
Art. 2
1. All'art. 5 del decreto
del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono
sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui è
prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte
installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento
della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite
asseverazione di tecnico abilitato.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2011
Il Ministro: Cancellieri