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Premessa
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Parere di conformità
Art. 3 - Rilascio del certificato di prevenzione incendi
Art. 4 - Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
Art. 5 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
Art. 6 - Procedimento di deroga
Art. 7 - Nulla osta provvisorio
Art. 8 - Norme transitorie
Art. 9 - Abrogazioni
Art. 10 - Entrata in vigore
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
- Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle
condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base
alla vigente normativa,alla competenza dei comandi provinciali dei vigili
del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti
sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo,
all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli
adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio
di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modificazioni ed integrazioni.
- Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili
del fuoco è denominato "comando".
- Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte
le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di
cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive
modifiche ed integrazioni.
- Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la
trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di
presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del
presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa
documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo
stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei
servizi a pagamento resi da parte dei comandi.
Art. 2.
Parere di conformità
- Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4
dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti
di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
- Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli
stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data
di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il
predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni
dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo
giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso
in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al
soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il
termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla
data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il
comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende
respinto.
Art. 3.
Rilascio del certificato di prevenzione incendi
- Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati
sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a
quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
- Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il
comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché
la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale
termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque
giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.
- Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo
viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il
certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini
antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
- Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza
richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed
alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
- Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del
sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da
certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato,
con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in
materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi
di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale
ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce,
ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio
dell'attività.
- Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di
economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba
essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di
autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da
organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il
termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai
termini procedimentali ivi stabiliti
Art. 4.
Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
- Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli
interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della
scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni
contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, corredata da una
dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata
la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e
da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché
dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della
documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di
presentazione della domanda.
Art. 5.
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
- Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficenza i
sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza
antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi
di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando
nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a
seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi
provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e
formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la
specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e
sulle procedure da attuare in caso di incendio.
- I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione,
l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati,
devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili
dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso
disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
- Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni
di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad
avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente
regolamento.
Art. 6.
Procedimento di deroga
- Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di
prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della
normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal
decreto di cui all'articolo 1, comma 5, possono presentare al comando
domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
- Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la
trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale
dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico
regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro
sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al
comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco
trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la
costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari
indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.
Art. 7.
Nulla osta provvisorio
- I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le
attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti
all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985,
nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 del presente
regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività
ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla
normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi
conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché
quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della
legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche
direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi
di attività di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16
febbraio 1982. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate
entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento.
Art. 8.
Norme transitorie
- Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in
vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su
progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in
deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si
applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende
per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore
dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione
aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.
Art. 9.
Abrogazioni
- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate
le seguenti norme:
- articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma
primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
- articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7
dicembre 1984, n. 818.
Art. 10.
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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