Parchi Gioco

   

 

 

Gestione

Le strutture del parco giochi devono essere sottoposti a controlli ed ispezioni periodici e con le relative manutenzioni come prestabilito nella norma EN 1176-7

Manutenzione

1) Controllo a vista:

Il controllo a vista garantisce di evidenziare eventuali pericoli evidenti, derivanti da vandalismo oppure intemperie atmosferiche. Spacchi nelle strutture, oggetti estranei, schegge...

Controllo dell'usura su punti di attrito (catene, giunti, corde), superfici di scivolamento, gradini pioli

Controllo a vista di rotture o cedimenti di parti dell'attrezzo, sia per il consumo o a causa di atti vandalici.

Controllo di viti Chiodi sporgenti, di bulloni allentati

Controllo dell'usura o danneggiamenti di parti dell'attrezzo a causa di agenti atmosferici, per esempio marciume in zone di contatto terra-aria, danni da corrosione nelle parti metalliche, indurimento di materiale plastico, zone di acqua stagnante.

Tempistica: un controllo ogni 2 settimane

2) Controllo di funzionamento

 Il controllo di funzionamento è un'ispezione dettagliata avendo come punto di riferimento la stabilità delle strutture e per riscontrare il consumo dei giochi in oggetto.

Controllo del perfetto funzionamento dei giunti, cuscinetti ed altre parti mobili

Verifica della robustezza e della sicurezza statica dell'attrezzo mediante prove pratiche e/o sollecitazioni da parte di adulti o carichi appositamente collocati sulle strutture

Tempistica: un controllo ogni 2 o 3 Mesi

3) Controllo annuale

Il controllo annuale è un'ispezione della sicurezza generale degli attrezzi da gioco, delle fondamenta, e delle superfici della pavimentazione.

Controllo delle intemperie atmosferiche

Controllo riguardante eventuali punti di marciume e corrosione e il livello della sicurezza compromessa da riparazioni effettuate o da parti di gioco mancanti.

Tempistica: un controllo all'anno

Indicazione per gli Enti

Per evitare degli incidenti, l'ente pubblico è obbligato a definire un programma di ispezione e manutenzione adeguato. In caso che durante l'ispezione vengano riscontrati grandi mancanze, le quali compromettono la sicurezza dei giochi, queste devono essere risolte immediatamente o reso inaccessibile l'attrezzo.

Sentenze

Incidente al parco giochi   Responsabile è il genitore

I genitori devono vigilare sui loro figli quando si trovano nei parchi giochi; in particolare devono valutare la capacità del bambino di utilizzare i vari attrezzi installati nei parchi. L'Amministrazione comunale non può quindi essere ritenuta responsabile di un eventuale danno causato da una caduta accidentale, anche se l'attrezzo utilizzato non è conforme alle norme europee in materia di sicurezza.

Questa è la sintesi di una sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Orazio Pescatore, che ha prosciolto dall'imputazione di lesioni colpose il responsabile del settore Opere pubbliche e manutenzione del Comune di Imola.

La denuncia contro il Comune era stata presentata dal padre di un bambino che nel 2001 si era procurato lesioni cadendo da un attrezzo installato nel parco giochi di via Tiro a Segno. Si trattava di un un traliccio in ferro con tubi trasversali posto parallelamente al terreno a un'altezza di circa 230 centimetri, utilizzato dai bambini per arrampicarsi e spostarsi da un sostegno all'altro restando sospesi per le braccia

Secondo la denuncia le lesioni del bambino erano da addebitare all'Amministrazione comunale in quanto l'attrezzo non era conforme alla normativa europea in materia (Uni En 1176, recepita dall'Italia nel 1999) perché il terreno non era rivestito di in modo da assorbire l'impatto di un'eventuale caduta.

Il Giudice per le indagini preliminari, invece, ha accolto la tesi prospettata dall'avvocato Edore Campagnoli, difensore del dipendente comunale, secondo la quale la struttura era conforme alle norme En 1177 essendo la superficie d'impatto costituita da prato-terriccio ed essendo prevista come altezza massima di caduta 100 centimetri. Tale previsione di altezza massima di caduta — ha sostenuto il difensore — induce a ritenere che l'attrezzo sia destinato a bambini che raggiungano i 130 centimetri con l'estensione delle braccia da posizione appesa, quindi di età tale da essere in grado di rimanere appesi senza cadere per tutto il percorso. Il figlio del denunciante all'epoca dell'incidente aveva sei anni e quindi non era ancora sviluppato fisicamente in modo adeguato a poter usare senza pericolo di caduta l'attrezzo-gioco.

Nella sua valutazione il magistrato, prosciogliendo il dipendente del Comune di Imola, ha escluso che il gioco fosse intrinsecamente pericoloso; anche un cavallo a dondolo, infatti, può essere pericoloso se a utilizzarlo è un bambino che abbia problemi di equilibrio

da "Il resto del Carlino" di Paolo Morelli

  

 

 

 

 

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