Raccomandazione del
Consiglio 18 febbraio 2003, n. 2003/134/Ce
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 febbraio 2003 n. L 53)
Raccomandazione del Consiglio del 18
febbraio 2003 relativa al miglioramento della protezione della salute e
della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 308,
vista la proposta di raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) La comunicazione della Commissione relativa a un programma comunitario
nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro
(1996- 2000) prevedeva di esaminare la necessità di una proposta di
raccomandazione del Consiglio riguardante la salute e la sicurezza dei
lavoratori autonomi, dato il numero crescente di lavoratori autonomi.
(2) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul quadro generale per
l'azione della Commissione nel settore della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro (1994-2000), propone che esso comprenda misure miranti a
estendere la direttiva quadro ai lavoratori autonomi. Il Parlamento europeo,
nella sua risoluzione riguardante la relazione intermedia sulla
realizzazione di questo programma, attira nuovamente l'attenzione sulla
categoria dei lavoratori autonomi che si collocano molto al di fuori del
campo di applicazione della legislazione e ricorda che lo sviluppo del
subappalto ha per corollario un aumento degli infortuni sul lavoro.
(3) Sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi dovrebbero, ogni
qualvolta sia possibile, tenere conto della comunicazione della Commissione
dell'11 marzo 2002 dal titolo "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e
della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza
(2002-2006)", e della risoluzione del Consiglio su una nuova strategia
comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006),
intese a suscitare una cultura basata sulla prevenzione e a orientare i
comportamenti.
(4) Le parti sociali conferiscono particolare importanza alla tutela della
salute e della sicurezza sia dei lavoratori autonomi che delle altre persone
che lavorano nel medesimo luogo di lavoro e quasi la totalità è a favore di
un'azione comunitaria sotto forma di raccomandazione del Consiglio, che
metta l'accento sui settori ad alto rischio e in particolare su misure in
materia di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rischi,
di formazione adeguata e di controllo della salute appropriato.
(5) I lavoratori che esercitano la loro attività professionale al di fuori
di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro o, più in generale, al di
fuori di qualsiasi subordinazione a una terza persona, non sono, in regola
generale, coperti dalle direttive comunitarie che riguardano la salute e la
sicurezza sul lavoro, in particolare dalla direttiva quadro 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro. D'altra parte, in alcuni Stati membri, tali lavoratori
non sono coperti dalla legislazione applicabile in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
(6) I lavoratori autonomi, sia che lavorino da soli o con altri dipendenti,
possono essere esposti a rischi per la salute e la sicurezza analoghi a
quelli che corrono i lavoratori dipendenti.
(7) Con le loro attività i lavoratori autonomi possono compromettere la
sicurezza e la salute di altre persone che lavorano nel medesimo luogo di
lavoro.
(8) Esistono inoltre nella Comunità settori considerati ad "alto rischio" in
cui il numero di lavoratori autonomi è molto elevato (agricoltura, pesca,
edilizia, trasporti).
(9) La recente raccomandazione del BIT, che accompagna la convenzione
concernente la salute e la sicurezza nell'agricoltura, stabilisce che gli
Stati membri devono estendere progressivamente agli agricoltori autonomi la
tutela prevista per i lavoratori dipendenti, tenendo conto delle opinioni
delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori autonomi, se del
caso.
(10) Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui i lavoratori
autonomi sono particolarmente esposti determinano notevoli costi sociali e
umani.
(11) È pertanto opportuno tener conto della categoria dei lavoratori
autonomi e, nella presente raccomandazione, concentrarsi sulla prevenzione
dei rischi di infortuni e di malattie professionali a cui sono esposti i
lavoratori autonomi.
(12) La necessità di tenere conto della situazione particolare dei
lavoratori autonomi è già stata riconosciuta per quanto riguarda il lavoro
svolto nei cantieri temporanei o mobili. Infatti la direttiva 92/57/CEE
prevede l'estensione ai lavoratori autonomi di talune disposizioni
pertinenti in materia di attrezzature di lavoro e di dispositivi di
protezione.
(13) Il miglioramento delle norme in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori autonomi può favorire le condizioni di concorrenza e la
competitività a livello europeo.
(14) Occorre inoltre favorire l'accesso dei lavoratori autonomi alla
formazione e all'informazione, al fine di migliorare sia la loro salute e
sicurezza sia quella delle persone che lavorano nel medesimo luogo di
lavoro.
(15) Gli Stati membri dovrebbero scegliere i mezzi che ritengono più
opportuni per raggiungere questi obiettivi.
(16) La presente raccomandazione lascia impregiudicate le disposizioni
nazionali esistenti o future che garantiscono un livello di protezione più
elevato.
(17) Nella situazione attuale, gli Stati membri sono i più idonei ad
adottare le misure opportune, ma anche la Comunità dovrebbe contribuire al
conseguimento degli obiettivi di cui alla presente raccomandazione.
(18) La proposta è stata definita in seguito alla consultazione delle parti
sociali, in applicazione dell'articolo 138, paragrafi 2 e 3, del trattato
CE, e del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della
salute sul luogo di lavoro,
raccomanda agli Stati membri:
1. di promuovere, nel quadro delle loro
politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la
sicurezza e la salute dei lavoratori autonomi, tenendo conto dei particolari
rischi esistenti in settori specifici e della natura specifica della
relazione tra le imprese contraenti e i lavoratori autonomi;
2. di scegliere, nel promuovere le misure di salute e sicurezza per i
lavoratori autonomi, le misure che ritengono più opportune, quali, ad
esempio, una o più delle misure che seguono: provvedimenti legislativi,
incentivi, campagne d'informazione e incoraggiamento delle parti
interessate;
3. di adottare le misure necessarie, comprese le campagne di
sensibilizzazione, per garantire che i lavoratori autonomi possano ottenere,
presso i servizi e/o gli organismi competenti, nonché presso le loro
organizzazioni rappresentative, informazioni e consigli utili riguardo alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
4. di adottare le misure necessarie perché i lavoratori autonomi
possano avere accesso a una formazione sufficiente per ottenere qualifiche
adeguate in materia di sicurezza e di salute;
5. di agevolare un accesso più facile a queste informazioni e alla
formazione senza oneri finanziari eccessivi per i lavoratori autonomi
interessati;
6. in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, di
consentire ai lavoratori autonomi che lo desiderano di beneficiare di
controlli medici proporzionati ai rischi cui sono esposti;
7. di tenere conto, nel quadro delle loro politiche di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, delle informazioni
disponibili sulle esperienze fatte in altri Stati membri;
8. di esaminare, al termine di un periodo di quattro anni dopo
l'adozione della presente raccomandazione, l'efficacia delle misure
nazionali esistenti o delle misure prese in seguito all'adozione della
presente raccomandazione e di informare la Commissione delle loro
conclusioni.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003