IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 6.Dicembre.1993, n. 499 recante la delega al
Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in
materia di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27.Ottobre.1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazine del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 15.Dicembre.1994; Sulla proposta del Ministro di
Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale;
EMANA
il seguente decreto legislativo
CAPO I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
- Art. 1 -
Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi
1) L'art. 509 del Codice Penale è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle norme
disciplinanti i rapporti di
lavoro";
b) nel primo comma le parole: "è punito con la multa fino ad lire un
milione"sono sostituite dalle seguenti: "è punito con
la sanzione amministrativa da lire duecentomila a
lire un milione";
c) il secondo comma è abrogato.
- Art. 2 -
Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario
1) Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto legge 15.marzo.1923, n.
692, convertito dalla legge 17.aprile.1925, n. 473, è
sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di
cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più
di cinquanta giorni, si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.".
2) Per le violazioni di cui all'art. 5-bis quinto comma, secondo periodo,
del regio decreto-legge 15.marzo.1923, n. 692, convertito dalla legge
17.aprile.1925, n. 473, come modificato dal comma 1
del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24.novembre.1981, n. 689.
- Art. 3 -
Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro
1) L'art. 9 del regio decreto-legge 15.marzo.1923, n. 692, convertito dalla
legge 17.aprile.1925, n. 473, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Sanzioni Amministrative). -1. Le violazioni delle disposizioni del
presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei
loro incaricati sono punite con la sanzione
amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza
si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è
verificata nel corso dell'anno solare per più di
cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila
a lire due milioni.".
2) Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio
decreto-legge
15.marzo.1923, n. 692, convertito dalla legge 17.aprile.1925, n. 473, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, non è
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 16 della legge 24.novembre.1981, n. 689.
- Art. 4 -
Orario di lavoro nelle aziende industriali 1) L'art.
16 del regio decreto 10.settembre.1923, n. 1955, è così modificato:
a) nel primo comma la parola: "contravvezioni" è sostituita dalla seguente:
"violazioni"; b) il quarto comma è abrogato.
2) L'art. 17 del regio decreto 10.settembre.1925, n. 1955, è sostituito dal
seguente:
"L'art. 17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i
gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione
amministrativa:
a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art.
12;
b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di
cui agli artt. 8 quinto comma, 9 terzo comma e 11
secondo comma;
c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre
disposizioni del presente regolamento".
- Art. 5 -
Orario di lavoro nelle aziende agricole
1) l'art. 13 del regio decreto10.settembre.1923, n. 1956, è così modificato:
a) nel primo comma la parola: "Contravvenzione" è sostituita dalla seguente:
"Violazioni";
b) il quarto comma è abrogato.
2) L'art. 14 del regio decreto 10.settembre.1923, n. 1956, è sostituito dal
seguente:
"Art. 14 - 1. I datori di lavoro o i loro
rappresentanti sono puniti, in caso di violazioni delle disposizioni del
presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a
più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel
corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni,
si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.".
3) Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio
decreto 10 settembre.1923, n. 1956, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il
pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 16 della legge 24.novembre
1981, n.689.
- Art. 6 -
Riposo domenicale e settimanale
1) L'art. 27 della legge 22.febbraio.1934, n. 370, è sostituito dal
seguente:
"Art.27 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle
disposizioni contenute negli artt. 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18,
19, 20 e 21 della presente legge è punito con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
- Art. 7 -
Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali
1) Il primo comma dell'art. 28 della legge 22.febbraio.1934, n. 370, come
modificato dall'art. 2 della legge 11.dicembre.1952,
n. 2466, è sostituito dal seguente:
"Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 è punito con la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire
due milioni.".
- Art. 8 -
Libretto di lavoro
1) L'art 12 della legge 10.gennaio.1935, n. 112, è così modificato:
a) "L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la
mancata consegna, nel termine prescritto, del
libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro
sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque
lavoratori si applica la sanzione amministrativa da
lire trecentomila a lire due milioni.
Ad uguale sanzione soggiace il datore di lavoro in caso di registrazione
inesatte od incomplete, salvo che il fatto
costituisca reato.";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque metta in circolazione od usa
libretti od altri documenti non autorizzati a norma
dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa
da lire duecentomila a lire un milione.".
2) L'art. 15 della legge 10.gennaio.1935, n. 112, è abrogato.
- Art. 9 -
Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi
1) Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato del 13.settembre.1946, n. 303, è
sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la
sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire
un milione. Se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila
a lire due milioni.".
2) Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13.settembre.1946, n. 303, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, non è
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16,
della legge 24.novembre.1981, n. 689.
- Art. 10 -
Prospetti paga
1) L'art. 5 della legge 5.gennaio.1953, n. 4, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o
ritardata consegna di paga, di omissione o di
inesattezza nelle registrazioni apposte su detto
prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da
lire cinquantamila a lire trecentomila.".
- Art. 11 -
Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza
1) L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19.marzo.1955, n.
520, è sostituito dal seguente:
" Art. 11 - 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite
dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni
sono punite con la sanzione amministrativa da lire
trecentomila a lire due milioni.".
2) Si applica la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a
lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia
di sicurezza o igiene del lavoro.".
- Art. 12 -
Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi
1) L'art. 6 della legge 3.maggio.1955, n. 370, è sostituito dal seguente:
" Art. 6 - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono
punite con la sanzione amministrativa da lire
duecentomila a lire un milione. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa
da lire trecentomila a lire due milioni.".
2) Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3.maggio.1955, n. 370,
come modificato dal comma 1 del presente articolo,
non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della
legge 24.novembre.1981, n. 689.
- Art. 13 -
Minimi di trattamento economico e normativo
1) L'art. 8 della legge 14.luglio.1959, n. 741, è sostituito dal seguente:
" Art. 8 - 1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti
dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge è
punito con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di
cinque lavoratori si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
- Art. 14 -
Contratto di lavoro a tempo determinato
1) L'art. 7 della legge 18.aprile.1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
" Art. 7 - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5
il datore di lavoro è punito con la sanzione
amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. se la
inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire
due milioni.".
- Art. 15 -
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
1) L'art. 195 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con D.P.R. 30.giugno.1965
n. 1124, è sostituito dal seguente:
" Art. 195 - 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del
presente titolo sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila,
salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche
sanzioni.".
- Art. 16 -
Riposo settimanale degli addetti alla produzione del pane
1) L'art. 2 della legge 13.luglio.1966, n. 611, è sostituito dal seguente:
" Art.2 - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 è punito
con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila
a lire trecentomila.".
- Art. 17 -
Autorità competente
1) L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente titolo ed
emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.
- Art. 18 -
Disposizioni transitorie
1) Le disposizioni del presente titolo che sostituiscono le sanzioni penali
con sanzioni amministrative si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non
sia stato definito con sentenza o con decreto
divenuti irrevocabili.
2) Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le
disposizioni della legge 24.novembre.1981, n. 689,
successive modificazioni, in quanto compatibili.
CAPO II
ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
- Art. 19 -
Definizioni
1) Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si indica per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro
puniti con la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo
comma, della legge 23.dicembre.1978, n. 833, fatte
salve le diverse competenze previste da altre norme.
2) La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti
previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in
relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge
24.novembre.1981, n. 689, nonchè degli artt. 589, secondo comma e 590
commi terzo e quinto, del codice penale.
- Art. 20 -
Prescrizione
1) Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di
vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale,
impartisce al contravventore una apposita prescrizione, fissando per
la regolarizzazione un termine non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine
è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi.
Tuttavia quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore
determinano un ritardo nella regolarizzazione, il
termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al
pubblico ministero.
2) Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
servizio del quale opera il contravventore.
3) Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure
atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per
la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4) Resta fermo l'obbligo dell'organo di
vigilanza di riferire al pubblico ministero la
notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del
codice di procedura penale.
- Art. 21 -
Verifica dell'adempimento
1) Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se
la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2) Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza
ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa. Entro 120 gg dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza
comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione,
nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma.
3) Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza
ne dà comunicazione al pubblico ministero e al
contravventore entro 90 gg dalla scadenza del termine
fissato nella prescrizione.
- Art. 22 -
Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza
1) Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvezione di propria
iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici
ufficiali o incariti di un pubblico servizio diversi
dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di
vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si
renda necessaria allo scopo di eliminare la
contravvenzione.
2) Nel caso previsto dal comma 1, l'organo do vigilanza informa il pubblico
ministero delle proprie determinazioni entro sessanta
giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato
dal pubblico ministero.
- Art. 23 -
Sospensione del procedimento penale
1) Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro
di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al
momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni
di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2) Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il
nuovo corso quando l'organo di vigilanza informa il
pubblico ministero che non ritiene di dover impartire
una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22,
comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico
ministero delle proprie determinazioni inerenti alla
prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo
di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una
prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al
termine indicato dal comma 1.
3) La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di
archiviazione. Non impedisce, inoltre l'assunzione
delle prove con incidente probatorio, nè gli atti
urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli
artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale.
- Art. 24 -
Estinzione del reato
1) La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla
prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel
termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto
dall'art. 21, comma 2.
2) Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è
estinta ai sensi del comma 1.
3) L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione,
ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20,
comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diversa da
quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice
penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
- Art. 25 -
Norme di coordinamento e transitorie
1) Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di
diffida e di disposizione.
2) Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore presente decreto.
CAPO III
SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
- Art. 26 -
Sanzioni penali
1) L'art. 7 della legge 22.marzo.1908, n. 105, come sostituito dall'articolo
unico della legge 16. ottobre.1962, n. 1498, è così
modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'esercente che contravvienenalle norme della presente legge o del
regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione.".
b) nel terzo comma le parole: "ai sensi dell'art. 162 del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art.
162-bis del codice penale".
2) Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23.dicembre.1920, n.
1881,
convertito dalla legge 15.maggio.1924, n. 891, le parole: "con la multa da
lire duecentomila a lire quattrocentomila", sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinquemilioni".
3) Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9.gennaio.1927, n. 147, le
parole:
"a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con il regio decreto 6.novembre.1926, n.
1848" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
4) Il primo comma dell'art. 389 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle parole: " con
l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire
tremilioni a lire otto milioni". e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire unmilione a lire cinquemilioni";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire duemilioni".
5) Nel primo comma dell'art. 390 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, le
parole: " con l'ammenda da lire 250.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire sei
milioni".
6) Il primo comma dell'art. 391 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
500.000 a lire 2.000.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da lire 300.000 a lire
1.000.000".
7) Il primo comma dell'art. 392 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole:"con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire un
1.500.000",e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500",
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 800.000".
8) Il primo comma dell'art. 72 del D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole:"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000", sono sostituite dalle parole: "con
l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da
lire 3.000.000 a lire 8.000.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
9) Il primo comma dell'art. 78 del D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164 è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "da lire 50.000 a lire
100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire
2.000.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire
1.000.000".
10) Il primo comma dell'art.79 del D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164 è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire
1.500.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 800.000".
11) Il primo comma dell'art. 53 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 302, è
così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire
3.000.000 a lire 8.000.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: " con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
500.000 a lire 2.000.000".
12) Il primo comma dell'art. 54 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 302, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: " con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: " con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
500.000 a lire 2.000.000".
13) Il primo comma dell'art. 55 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 302, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: " con l'ammenda da lire 1.000.000 alire
1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
3.000.000 a lire 8.000.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000".
14) Il primo comma dell'art. 56 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 302, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono sostituite dalle seguenti: con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire
2.000.000";
15) Il primo comma dell'art. 57 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 302, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire
1.500.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 800.000";
16) Il primo comma dell'art. 58 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 303, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due mesi
o con l'ammenda fino a lire 2.000.000 per l'inosservanza delle norme di cui
agli artt. 26, 33, primo comma e 34".
17) Il primo comma dell'art. 59 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 303, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da uno a due mesi o con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda fino a lire 2.000.000".
18) Il primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 303, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire
1.500.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000";
19) Il primo comma dell'art. 105 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 320, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire
3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire
500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due mesi
o con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di
cui agli
artt. 12, 38, terzo comma e 67".
20) Il primo comma dell'art. 106 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 320, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
da lire
1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire
500.000 a lire 2.000.000";
21) Il primo comma dell'art. 107 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 320, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire
300.000 a lire 1.500.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000";
22) Il primo comma dell'art. 41 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 321, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire
3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire
500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due mesi
o con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di
cui agli
artt. 17 primo comma e 34".
23) Il primo comma dell'art. 42 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 321, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
da lire
1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire
500.000 a lire 2.000.000";
24) Il primo comma dell'art. 43 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 321, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire
300.000 a lire 1.500.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000";
25) Nel primo comma dell'art. 44 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 321, le
parole: "con
l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "
con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
26) Il primo comma dell'art. 23 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 322, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire
3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire
500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due mesi
o con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di
cui all'art.
21, primo e secondo comma".
27) Nell'art. 24 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda
da lire
250.000 a lire 1.500.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da
due a sei
mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 8.000.000".
28) Nell'art. 25 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda
da lire
1.000.000 a lire 1.500.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da
due a sei
mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 8.000.000".
29) Il primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 322, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 4.000.000" e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire
500.000 a lire 2.000.000";
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) con l'arresto fino un mese
o con
l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di
cui
all'art. 21, secondo comma".
30) Il primo comma dell'art. 27 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 322, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire
300.000 a lire 1.500.000" e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000".
31) Il primo comma dell'art. 22 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 323, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due mese a quattro mesi o con
l'ammenda
da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire
500.000 a lire 2.000.000".
32) Nell'art. 23 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda
da lire
25.000 a lire 50.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
due mesi
o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000".
33) Nel primo comma dell'art. 24 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 323, le
parole: "con
l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" son sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
34) Nel primo comma dell'art. 681 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, le
parole: "con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000" son sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 20.000.000".
35) Il primo comma dell'art. 682 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire
1.500.000 a lire 7.500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto
da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 30.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
2.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire
2.000.000 a lire 10.000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire
750.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 3.000.000".
36) Il primo comma dell'art. 683 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire
150.000 a lire 750.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da
due a sei
mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
250.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
da lire
1.000.000 a lire 4000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000"
sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 2.000.000".
37) Il primo comma dell'art. 684 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
150.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
3.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire
300.000 a lire 1.500.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000"
sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000".
38) Nell'art. 685 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, le parole: "con
l'ammenda da lire
25.000 a lire 250.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fina
due mesi o
con l'ammenda da lire 300.000 a lire 2.000.000".
39) Nel primo comma dell'art. 686 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, le
parole: "con
l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000" son sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto
da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 20.000.000".
40) Nel primo comma dell'art. 13 dela legge 19.luglio.1961, n. 706, le
parole: "con
l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000" son sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000".
41) Il primo comma dell'art. 12 della legge 5.marzo.1963, n. 245, è così
modificato:
a) nella lettera 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire
9.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire
8.000.000 a lire 36.000.000";
b) nella lettera 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire
9.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire
8.000.000 a lire 36.000.000";
c) nella lettera a) del numero 3) le parole: "con l'ammenda da lire 900.000
a lire
1.800.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro
mesi o con
l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000".
d) nella lettera b) del numero 3) le parole: "con l'ammenda da lire 900.000
a lire
2.500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o
con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000".
42) Il primo comma dell'art. 133 del D.P.R. 13.marzo.1964, n. 185, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire
15.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da
lire
108.000.000 a lire 60.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire
12.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire
8.000.000 a lire 48.000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 1.800.000 a lire
6.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da
lire1.000.000 a lire 24.000.000".
43) Il primo comma dell'art. 134 del D.P.R. 13.febbraio.1964, n. 185, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire
900.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda
da lire
1.000.000 a lire 4.000.000" e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire
600.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con
l'ammenda da lire
500.000 a lire 3.000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire
300.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
300.000 a lire 2.000.000".
44) Il primo comma dell'art. 135 del D.P.R. 13.febbraio.1964, n. 185, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire
300.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da
lire
500.000 a lire 2.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire
150.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire
300.000 a lire 1.500.000";
45) I'art. 136 del D.P.R. 13.febbraio.1964, n. 185, è così modificato:
a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire
6.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire
4.000.000 a lire 24.000.000";
b) il secondo comma è abrogato.
46) L'articolo 139 del testo unico delle disposizioni dell'assicurazione
obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R.
30.giugno.1965,
n, 1124, è così modificato:
a) nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000"
sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 2.000.000";
b) nel quarto comma, le parole: "con l'ammenda da lire 24.000 a lire
120.000" sono
sostituite dalle seguenti: "la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda
da lire 1.000.000 a lire 5.000.000".
47) L'articolo 175 del testo unico delle disposizioni dell'assicurazione
obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R.
30.giugno.1965,
n. 1124, è così modificato:
a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire
3.000.000 a lire 8.000.000";
b) il secondo comma è abrogato.
48) Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con
D.P.R. 30.giugno.1965, n. 1124, le parole: "con l'ammenda da lire 10.000 a
lire
12.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda
di lire 500.000 a lire 2.000.000".
49) Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9.dicembre.1977, n. 903, è
sostituito
dal seguente: "l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è
punita con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
5.000.000".
50) Nell'art. 90 del D.P.R. 24.maggio.1979, n. 886, le parole: " con
l'arresto fino a sei
mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000" sono sostituite
dalle
seguenti: " con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
40.000.000 a lire
400.000.000".
51) Nell'art. 91 del D.P.R. 24.maggio.1979, n. 886, le parole: " con
l'arresto fino a sei
mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite
dalle
seguenti: " con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
4.000.000 a
lire 100.000.000".
52) Nell'art. 92 del D.P.R. 24.maggio.1979, n. 886, le parole: " con
l'arresto fino a tre
mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite
dalle
seguenti: " con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire
4.000.000 a lire
40.000.000".
53) Nell'art. 93 del D.P.R. 24.maggio.1979, n. 886, le parole: " con
l'arresto fino a un
mese e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: " con l'arresto fino tre a mesi o con l'ammenda da lire 800.000 a
lire
8.000.000".
54) Nell'art. 94 del D.P.R. 24.maggio.1979, n. 886, le parole: " con
l'arresto fino a
quindici giorni e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono
sostituite dalle
seguenti: " con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 400.000 a
lire
4.000.000".
- Art. 27 -
Altre sanzioni penali
1) Nell'art. 7 del D.P.R. 8.giugno.1982, n. 524, le parole: " con l'ammenda
da lire
100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino
a due mesi
o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000".
2) L'art. 13 del D.P.R. 10.settembre.1982, n. 962, è così modificato:
a) nel comma1, alla lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000
a lire
3.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi
o con
l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è
soppresso;
b) nel comma 1, alla lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000
a lire
2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro
mesi o
con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nel comma 2, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000"
sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
da lire
1.000.000 a lire 4.000.000".
d) nel comma 3) le parole: "con l'ammenda da lire1900.000 a lire 500.000"
sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da
lire 200.000 a lire 800.000".
3) Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di
stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di
tossicodipendenza, approvato con D.P.R., 9.ottobre.1990, n. 309, le parole:
"con
l'ammenda la lire 10.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: " con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire
50.000.000".
4) Il comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs., 15.agosto.1991 n. 277, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000.000 a lire
50.000.000"
sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da
lire 10.000.000 a lire 50.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 6.000.000 a lire
15.000.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda
da lire 3.000.000 a lire 15.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire
6.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
1.000.000 a lire 6.000.000".
5) Il comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs., 15.agosto.1991, n. 277, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire
10.000.000"
sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da
lire 2.000.000 a lire 10.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
3.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire
500.000 a lire 3.000.000".
6) Il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs., 15.agosto.1991, n. 277, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire
2.000.000"
sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da
lire 400.000 a lire 2.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire
600.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000".
7) Il comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs., 15.agosto.1991, n. 277, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
6.000.000"
sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due o con l'ammenda
da
lire 1.000.000 a lire 6.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 450.000 a lire
1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
lire
500.000 a lire 3.000.000".
8) Nel comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. 15.agosto.1991, n. 277, le parole:
"con l'ammenda
da lire 11.000.000 a lire 40.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da
uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 40.000.000".
9) Il comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs., 25.gennaio.1992, n. 77, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 8.000.000 a lire
21.000.000 o
con l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 21.000.000"e il
secondo
periodo è soppresso;
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire
15.000.000 o con
l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire
6.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
1.000.000 a lire 6.000.000".
10) Il comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs., 25.gennaio.1992, n. 77, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire
12.000.000 o
con l'arresto da due mesi ad otto mesi" sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto
da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 12.000.000"e
l'ultimo
periodo è soppresso;
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
3.000.000 o con
l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
fino a due
mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000".
11) Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs., 25.gennaio.1992, n. 77, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire
2.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire
400.000 a lire 2.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire
600.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000".
12) Il comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs., 25.gennaio.1992, n. 77, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
6.000.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire
600.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000".
13) Il comma 1 dell'art. 93 del D.Lgs. 19.settembre.1994, n. 626, è così
modificato:
a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con
l'arresto fino ad un mese o";
b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con
l'arresto fino a quindici giorni o".
- Art. 28 -
Rifiuto di fornire notizie
1) Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22.luglio.1961, n. 628, le
parole: "sono puniti con l'ammenda da lirte 30.000 a
lire 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono
puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad 1.000.000".
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 29 -
Entrata in vigore
1) Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presete decreto, munito del sigillo di stato, sarà inserito nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.