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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO VI SEGNALETICA DI SICUREZZA |
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TITOLO VI SEGNALETICA DI SICUREZZA Art. 66. (Campo di applicazione) 1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. Art. 67. (Definizioni) 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito denominata «segnaletica di sicurezza», una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale; b) segnale di divieto, un segnale che vieta un
comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; Art. 68. (Obblighi del datore di lavoro) 1. Quando, a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 7, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, in conformità alle prescrizioni generali di cui all’allegato X. 2. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’allegato X. Art. 69. (Informazione e formazione) 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro provvede affinché: a) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza siano
informati sulle misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza da
impiegare sul luogo di lavoro;
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Titolo V: Uso dei dispositivi di protezione individuale | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Titolo VII: Movimentazione manuale dei carichi |
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