Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO VI

SEGNALETICA DI SICUREZZA

 

TITOLO VI

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Art. 66.

(Campo di applicazione)

    1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

    2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

Art. 67.

(Definizioni)

    1. Ai fini del presente titolo si intende per:

        a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito denominata «segnaletica di sicurezza», una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

        b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
        c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
        d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
        e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
        f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
        g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
        h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
        i) colore di sicurezza, un colore al quale è assegnato un significato determinato;
        l) simbolo o pittogramma, un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
        m) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
        n) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
        o) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
        p) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Art. 68.

(Obblighi del datore di lavoro)

    1. Quando, a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 7, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, in conformità alle prescrizioni generali di cui all’allegato X.

    2. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’allegato X.

Art. 69.

(Informazione e formazione)

    1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro provvede affinché:

        a) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza siano informati sulle misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza da impiegare sul luogo di lavoro;
        b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise concernenti il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

 

 

 

 

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