Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato X

(art. 68, comma 1)

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. Considerazioni preliminari

        1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano nel presente allegato.

        1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull’intercambiabilità o complementarietà di tali segnaletiche.
        1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l’informazione precisati all’articolo 1, comma 2.

2. Modi di segnalazione

        2.1. Segnalazione permanente
        2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.

        La segnaletica destinata ad indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
        2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell’allegato III.
        2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.
        2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

        2.2. Segnalazione occasionale

        2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un’azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell’intercambiabilità e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
        2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.

3. Intercambiabilità e complementarità della segnaletica

        3.1. A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo, è ammessa libertà di scelta fra: un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello; segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale; segnali gestuali o comunicazione verbale.

        3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: segnali luminosi e segnali acustici; segnali luminosi e comunicazione verbale; segnali gestuali e comunicazione verbale.

4. Colori di sicurezza

        4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l’uso di un colore di sicurezza.


 

Colore Significato o scopo Indicazioni e precisazioni

Rosso

Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione

Giallo o Giallo-arancio

Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica

Azzurro

Segnali di prescrizione

Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale

Verde

Segnali di salvataggio o di soccorso

Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali

Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità

(cartelli vedi dettaglio)

5. L’efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
        5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l’udibilità; ciò comporta, in particolare, la necessità di:
        5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;

        5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
        5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un’altra emissione luminosa poco distinta;
        5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
        5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso;

        5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.

6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento.
7. Il numero e l’ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è in funzione dell’entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell’area da coprire
8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un’alimentazione di emergenza nell’eventualità di un’interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l’interruzione stessa.
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l’inizio di un’azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall’azione.

        I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.

10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell’efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente.
11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell’uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.
12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente alla parte C, punto 1, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

 

PRESCRIZIONI GENERALI
PER I CARTELLI SEGNALETICI

1. Caratteristiche intrinseche

        1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).

        1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.
        1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purchè il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.
        1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
        1.5. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.
        1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:

            A > L2/2000
        Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

        1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell’UNI.

2. Condizioni d’impiego

        2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell’oggetto che s’intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.

        Ferme restando le disposizioni del presente testo unico, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
        2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

3. Cartelli da utilizzare

        3.1 Cartelli di divieto

        Caratteristiche intrinseche:

            – forma rotonda;

            – pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45º) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

 


 

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Vietato fumare
o usare fiamme libere

Vietato ai pedoni

Divieto di spegnere
con acqua


 

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Divieto di accesso
alle persone non autorizzate

Vietato fumare

Acqua non potabile


 

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Vietato ai carrelli
di movimentazione

Non toccare

3.2 Cartelli di avvertimento

        Caratteristiche intrinseche

            – forma triangolare
            – pittogramma nero su fondo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

 


 

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Carichi sospesi

Materiali radioattivi

Carrelli
di movimentazione

Pericolo generico

 


 

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Rischio biologico

Sostanze velenose

Raggi LASER

Materiale
infiammabile o alta temperatura(1)

 


 

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Tensione elettrica
pericolosa

Sostanze corrosive

Campo
magnetico intenso

Materiale comburente

 


 

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Materiale esplosivo

Radiazioni
non ionizzanti

Pericolo di inciampo

Caduta con dislivello

 


 

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Bassa temperatura

Sostanze nocive o irritanti

Area in cui può formarsi un’atmosfera esplosiva

———-

        (1) In assenza di un controllo specifico per alta temperatura.

3.3 Cartelli di prescrizione

        Caratteristiche intrinseche:
            Forma rotonda

            Pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

 


 

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Protezione obbligatoria
degli occhi

Protezione obbligatoria
delle vie respiratorie

Protezione obbligatoria
del viso

 


 

 

 


 

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Guanti di protezione
obbligatoria

Calzature di sicurezza
obbligatoria

Obbligo generico
(con eventuale
cartello supplementare)

 


 

 

 


 

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Casco di protezione
obbligatoria

Protezione obbligatoria
dell’udito

Protezione obbligatoria
del corpo

 


 

 

 


 

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Protezione individuale
obbligatoria contro le cadute

Passaggio obbligatorio
per i pedoni

 

3.4 Cartelli di salvataggio

        Caratteristiche intrinseche

            – forma quadrata o rettangolare
            – pittogramma bianco su fondo verde ( il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

 


 

 

 


 

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Percorso/uscita di emergenza


 

 

 

 


 

 

 


 

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Direzione da seguire (segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)

 


 

 

 


 

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Pronto soccorso

Doccia di sicurezza

Lavaggio degli occhi

Barella

 


 

 

 

 

Telefono per salvataggio e pronto soccorso

3.5 Cartelli per le attrezzature antincendio

        Caratteristiche intrinseche:
            – forma quadrata o rettangolare

            – pittogramma bianco su fondo rosso ( il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

 


 

 

 


 

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Lancia antincendio

Scala

Estintore

Telefono per gli
Interventi antincendio

 


 

 

 


 

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Direzione da seguire (cartelli da aggiungere a quelli che precedono)

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA
DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

        1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui ai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonchè le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell’etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.

        Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata nè a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
        L’etichettatura di cui al primo comma puo’ essere:

            – sostituita da cartelli di avvertimento previsti all’allegato parte B che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;

            – completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
            – completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.

        2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:
            – sul lato visibile o sui lati visibili;

            – in forma rigida, autoadesiva o verniciata.

        3. All’etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti alla parte B, punto 1.4 e le condizioni di impiego alla parte B, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.

        4. L’etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.
        5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell’allegato II, punto 3.2 o essere identificati conformemente all’allegato III, punto 1, a meno che l’etichettattuta dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione dell’allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni.
        Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento “pericolo generico“.
        I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.

 

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA
AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L’UBICAZIONE
DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

        1. Premessa

        Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.

2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.
3. Il colore d’identificazione di queste attrezzature è il rosso.

        La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente per consentire un’agevole identificazione.

4. I cartelli descritti alla parte B devono essere utilizzati per indicare l’ubicazione delle attrezzature in questione.

 

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo

        1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell’impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.

        1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell’ostacolo o del punto pericoloso che s’intende segnalare.
        1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un’inclinazione di circa 45º e dimensioni più o meno uguali fra loro.
        1.4. Esempio:

 

2. Segnalazione delle vie di circolazione
        2.1. Qualora l’uso e l’attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.

 

        2.2. L’ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonchè tra i pedoni e i veicoli.
        2.3. Le vie permanenti situate all’esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI

1. Proprietà intrinseche

        1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d’impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente.

        1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.
        1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata all’allegato I, punto 4.
        1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest’ultimo dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all’allegato II.

2. Regole particolari d’impiego

        2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione richiesta od imposta.

        La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.
        2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà essere identico.
        2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.

 

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI

1. Proprietà intrinseche

        1.1. Un segnale acustico deve:
            a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;

            b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall’altra, dai rumori di fondo.

        1.2. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione sollecitata o prescritta.

2. Codice da usarsi

        Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
 

PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE

1. Proprietà intrinseche

        1.1. La comunicazione verbale s’instaura fra un parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in codice.

        1.2. I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari; la capacità verbale del parlante e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.
        1.3. La comunicazione verbale può essere diretta (impiego della voce umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).

2. Regole particolari d’impiego

        2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute.

        2.2. Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come:
 

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PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI

1. Proprietà

        Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.

        L’impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.
        I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purchè il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti.

2. Regole particolari d’impiego

        2.1. La persona che emette i segnali, detta “segnalatore“, impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto “operatore“.

        2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse.
        2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.
        2.4. Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari.
        2.5. Quando l’operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.
        2.6. Accessori della segnalazione gestuale.
        Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall’operatore.
        Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.
        Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.

3. Gesti convenzionali da utilizzare

        Premessa:
        La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre
 

 

Allegato IX: Schema per l’inventario dei rischi per l’impiego dei dispositivi di protezione individuale Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato XI: Carichi www.zenomoretti.com

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