Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato XIV

Allegato XIV

PARTE A

Elenco esplicativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

        1. Attività in industrie alimentari.

        2. Attività nell’agricoltura.
        3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.
        4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post-mortem.
        5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
        6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
        7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

PARTE B

Elenco degli agenti biologici classificati

        1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

        I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
        Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull’uomo.
        In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

        2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull’effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.

        Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’art. 95.

        3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell’elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

        Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l’uomo, l’elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell’uomo.
        Quando un intero genere è menzionato nell’elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

        4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
        5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell’uomo.
        6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria. Nel caso di particolari attività comportanti l’utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell’allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell’allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
        7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo dei parassiti che possono essere infettivi per l’uomo.
        8. L’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l’elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.
        Tali indicazioni sono:
            A: possibili effetti allergici;

            D: l’elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell’ultima attività comportante rischio di esposizione;
            T: produzione di tossine;
            V: vaccino efficace disponibile.

 

Allegato XIII: Elenco di sistemi, preparati e procedimenti Collegamenti

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Allegato XV: Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio www.zenomoretti.com

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