1. Osservazione generale. le prescrizioni di cui
al presente allegato si applicano allorché esiste, per l’attrezzatura di
lavoro considerata, un rischio corrispondente.
2. Prescrizioni minime generali applicabili alle attrezzature di lavoro.
2.1. I dispositivi di comando di un’attrezzatura di lavoro aventi
un’incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili,
individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta.
I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle
zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, e
disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari.
Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.
Se necessario, dal posto di comando principale, l’operatore deve
essere in grado di accertarsi dell’assenza di persone nelle zone pericolose.
Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere
preceduta automaticamente da un segnale d’avvertimento sonoro e/o visivo. La
persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad
eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto
dell’attrezzatura di lavoro.
I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo
conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili
nell’ambito dell’uso progettato.
2.2. La messa in moto di un’attrezzatura deve poter essere
effettuata soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando
concepito a tal fine.
Lo stesso vale:
– per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente
dalla sua origine,
– per il comando di una modifica rilevante delle condizioni
di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa
rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il
lavoratore esposto.
La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di
funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è
esclusa da questa disposizione.
2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un
dispositivo di comando che ne permetta l’arresto generale in condizioni di
sicurezza.
Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di
comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta
l’attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che
l’attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L’ordine di arresto
dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di
messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi
elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere
interrotta.
2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell’attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un’attrezzatura
di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.
2.5. Un’attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da
cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi
appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
Un’attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni
di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita
di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte
corrispondente a tali pericoli.
2.6. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della
salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono
essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.
2.7. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di
elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri
pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le
misure di protezione appropriate.
2.8. Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano
rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono
essere essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano
l’accesso alle zone pericolose o che arrestino le manovre pericolose prima
di accedere alle zone in questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
– devono essere di costruzione robusta,
– non devono provocare rischi supplementari,
– non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
– devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa,
– non devono limitare più del necessario l’osservazione del
ciclo di lavoro,
– devono permettere gli interventi indispensabili per
l’installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di
manutenzione, limitando però l’accesso unicamente al settore dove deve
essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario
smontare le protezioni o il sistema protettivo.
2.9. Le zone ed i punti di lavoro o di manutenzione di
un’attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in
funzione dei lavori da effettuare.
2.10. Le parti di un’attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o
molto bassa debbono, se si rivela opportuno, essere protette contro i rischi
di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.
2.11. I dispositivi di allarme dell’attrezzatura di lavoro devono
essere ben visibili e comprensibili senza possibilità di errore.
2.12. L’attrezzatura di lavoro non può essere utilizzata per
operazioni e secondo condizioni per le quali non è adatta.
2.13. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate
quando l’attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di
protezione appropriate devono poter essere prese per l’esecuzione di queste
operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone
pericolose.
Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un
libretto di manutenzione occorre prevedere l’aggiornamento di questo
libretto.
2.14. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi
chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue
fonti di energia.
La riapertura dell’alimentazione presuppone l’assenza di pericolo
per i lavoratori interessati.
2.15. L’attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le
segnalazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
2.16. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e
di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter
accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
2.17. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a
proteggere i lavoratori contro i rischi d’incendio o di surriscaldamento
dell’attrezzatura stessa, di emanazioni di gas, polveri, liquidi, vapori o
altre sostanze prodotte, usate o depositate nell’attrezzatura di lavoro.
2.18. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a
prevenire i rischi di esplosione dell’attrezzatura stessa e di sostanze
prodotte, usate o depositate nell’attrezzatura di lavoro.
2.19. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a
proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o
indiretto con la corrente elettrica.
3. Prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di
lavoro specifiche.
3.1. Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro
mobili, semoventi o no.
3.1.1. Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono
essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i
durante lo spostamento.
Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a
contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
3.1.2. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e i
suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa
attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da
impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà
essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
3.1.3. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi
strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
3.1.4. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo
devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti
da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:
– mediante una struttura di protezione che impedisca
all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
– ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo
qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
– ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate
all’attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d’uso,
oppure se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere
qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in
caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell’attrezzatura di
lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del
lavoratore o dei lavoratori trasportati.
3.1.5. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più
lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i
rischi di ribaltamento, ad esempio,
– istallando una cabina per il conducente,
– mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del
carrello elevatore,
– mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in
caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il
suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a
bordo,
– mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i
lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da
parti del carrello stesso.
3.1.6. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento
può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per
evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che
consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un’eventuale collisione in
caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su
rotaia;
c) esse devono essere dotate di un dispositivo che
consenta la frenatura e l’arresto; qualora considerazioni di sicurezza
l’impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili
o automatici deve consentire la frenatura e l’arresto in caso di guasto del
dispositivo principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è
insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di
dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto
un’uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di
illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente
sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o
a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad
una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro telecomandate devono
arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in
condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento
dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro
tali rischi, e meno che non siano installati altri dispositivi per
controllare il rischio di urto.
3.2. Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro
adibite al sollevamento di carichi.
3.2.1. Se le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di
carichi sono installate stabilmente, se ne deve assicurare la solidità e la
stabilità durante l’uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da
sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di
ancoraggio alle strutture.
3.2.2. Le macchine adibite al sollevamento di carichi devono recare
un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e,
all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni
singola configurazione della macchina.
Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da
poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un’utilizzazione sicura.
Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
3.2.3. Le attrezzature di lavoro installate stabilmente devono
essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:
a) urtino le persone,
b) in modo involontario derivino pericolosamente o
precipitino in caduta libera, ovvero
c) siano sganciati involontariamente.
3.2.4. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di
persone devono essere di natura tale:
a) da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se
esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
b) da evitare per l’utilizzatore qualsiasi rischio di
caduta fuori dell’abitacolo, se esiste;
c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in particolare i rischi
dovuti a collisione accidentale;
d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di
incidente nell’abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano
essere liberati.
Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da
superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere
evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un
cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà
essere verificato ad ogni giornata di lavoro.