Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato VIII

(art. 48, comma 2)

Disposizioni relative all’uso delle attrezzature di lavoro
messe a disposizione per l’esecuzione di lavori temporanei in quota

1. Disposizioni generali

        1.1. La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

        1.2. L’impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere limitato ai casi in cui, tenuto conto dell’articolo 48, comma 1 e del punto 1.1, l’impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del limitato livello di rischio e a motivo della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.
        1.3. L’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione del rischio, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro più sicura non è giustificato. Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi accessori.
        1.4. In funzione del tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai punti precedenti devono essere individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in questione. Se del caso, deve essere prevista l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. Tali dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
        1.5. Quando l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, devono essere adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro non può essere eseguito senza l’adozione preliminare di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
        1.6. I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2. Disposizioni specifiche relative all’impiego delle scale a pioli

        2.1. Le scale a pioli debbono avere una resistenza sufficiente ed essere correttamente sottoposte a manutenzione. Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego. Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, affinché i pioli restino in posizione orizzontale. Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione.

        2.2. Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito o con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi permettano una presa sicura. Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo che sia garantito il fermo reciproco dei vari elementi. Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima che vi si possa accedere.
        2.3. Le scale a pioli devono essere utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

3. Disposizioni specifiche relative all’impiego dei ponteggi

        3.1. Qualora la relazione di calcolo del ponteggio scelto non sia disponibile o le configurazioni strutturali previste non siano da essa contemplate, si dovrà procedere ad un calcolo di resistenza e di stabilità, tranne nel caso in cui l’assemblaggio del ponteggio rispetti gli schemi-tipo dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 50.

        3.2. In funzione della complessità del ponteggio scelto, il personale competente deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.
        3.3. Occorre evitare il rischio di scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio o tramite fissaggio su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente e le superfici portanti devono avere una capacità sufficiente. La stabilità del ponteggio deve essere garantita. Dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
        3.4. Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire, nonché adeguate ai carichi da sopportare e consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure. Gli impalcati dei ponteggi devono essere montati in modo che gli elementi componenti non possano spostarsi durante il normale uso. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve essere presente fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
        3.5. Qualora alcune parti di un ponteggio non siano pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, queste parti devono essere debitamente evidenziate ricorrendo alla segnaletica di avvertimento di pericolo generico di cui al Titolo VI e devono essere debitamente delimitate con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.
        3.6. I ponteggi devono essere montati, smontati o radicalmente modificati soltanto sotto la sorveglianza di un preposto e da lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, rivolta a rischi specifici, in particolare in materia di:

            a) comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;

            b) sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;
            c) misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
            d) misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio in questione;
            e) condizioni di carico ammissibile;
            f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

        Il preposto addetto alla sorveglianza e i lavoratori interessati devono avere a disposizione il piano di montaggio e di smontaggio di cui al punto 3.2, comprese eventuali istruzioni ivi contenute.

4. Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

        4.1. L’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi deve avvenire alle seguenti condizioni:
            a) il sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, l’uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, potrà essere ammesso l’uso di un’unica fune a condizione che siano state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

            b) i lavoratori devono essere dotati e fare uso di un’adeguata imbracatura di sostegno che li colleghi alla fune di sicurezza;
            c) la fune di lavoro dev’essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dev’essere dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
            d) gli attrezzi ed altri accessori che devono essere utilizzati dai lavoratori devono essere agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
            e) i lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità;
            f) i lavoratori interessati devono ricevere una formazione adeguata e mirata in relazione alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

        4.2. In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, l’uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, potrà essere ammesso l’uso di un’unica fune a condizione che siano state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza conformemente alle legislazioni e/o pratiche nazionali.

 

Allegato VII: Modalità di controllo e verifica per impianti e attrezzature di lavoro non regolamentati da disposizioni particolari Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato IX: Schema per l’inventario dei rischi per l’impiego dei dispositivi di protezione individuale www.zenomoretti.com

Guarda anche nel sito:

Indice Giornali

Indice Televisioni

Blog Testo Unico

per discuterne