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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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Allegato VIII (art. 48, comma 2) Disposizioni relative all’uso delle attrezzature di
lavoro |
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1. Disposizioni generali 1.1. La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 1.2. L’impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in
quota deve essere limitato ai casi in cui, tenuto conto dell’articolo 48,
comma 1 e del punto 1.1, l’impiego di altre attrezzature di lavoro più
sicure non risulti giustificato a causa del limitato livello di rischio e a
motivo della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti
dei siti che il datore di lavoro non può modificare. 2. Disposizioni specifiche relative all’impiego delle scale a pioli 2.1. Le scale a pioli debbono avere una resistenza sufficiente ed essere correttamente sottoposte a manutenzione. Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego. Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, affinché i pioli restino in posizione orizzontale. Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione. 2.2. Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,
durante il loro uso, deve essere impedito o con fissaggio della parte
superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Le scale a
pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre
il livello di accesso, a meno che altri dispositivi permettano una presa
sicura. Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo
devono essere utilizzate in modo che sia garantito il fermo reciproco dei
vari elementi. Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente
prima che vi si possa accedere. 3. Disposizioni specifiche relative all’impiego dei ponteggi 3.1. Qualora la relazione di calcolo del ponteggio scelto non sia disponibile o le configurazioni strutturali previste non siano da essa contemplate, si dovrà procedere ad un calcolo di resistenza e di stabilità, tranne nel caso in cui l’assemblaggio del ponteggio rispetti gli schemi-tipo dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 50. 3.2. In funzione della complessità del ponteggio scelto, il
personale competente deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio.
Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata
integrato da progetti particolareggiati per gli elementi speciali
costituenti il ponteggio. a) comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione; b) sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione; Il preposto addetto alla sorveglianza e i lavoratori interessati devono avere a disposizione il piano di montaggio e di smontaggio di cui al punto 3.2, comprese eventuali istruzioni ivi contenute. 4. Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi 4.1. L’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi deve avvenire alle seguenti condizioni: b) i lavoratori devono essere dotati e fare uso di
un’adeguata imbracatura di sostegno che li colleghi alla fune di sicurezza; 4.2. In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, l’uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, potrà essere ammesso l’uso di un’unica fune a condizione che siano state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza conformemente alle legislazioni e/o pratiche nazionali. |
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Allegato VII: Modalità di controllo e verifica per impianti e attrezzature di lavoro non regolamentati da disposizioni particolari | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Allegato IX: Schema per l’inventario dei rischi per l’impiego dei dispositivi di protezione individuale | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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