Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Articolo 2 Decreto Legislativo 81/08

Art. 2 c.1 lettera e)

IL PREPOSTO.

Figura già individuata con precise responsabilità dalla normativa precedente; il nuovo

Testo unico la definisce in modo dettagliato (ved. artt. 2 c. 1 lett. e), 19, 37, 56, 299),

Articolo 2 Definizioni

Articolo 19 Obblighi del preposto

Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 56 Sanzioni per il preposto

Articolo 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi

inserendola nell’organizzazione della sicurezza negli ambienti di lavoro, prevedendo una formazione specifica prima non richiesta e rafforzando l’apparato sanzionatorio.

In particolare, l'art. 37 al c. 7 disciplina la formazione specifica obbligatoria per il preposto; al riguardo si evidenzia quanto segue:

- i contenuti della formazione sono quelli elencati nell'articolo citato (una parte riguarda gli aspetti generali, una parte è relativa alla mansione e ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro);

- la formazione va somministrata in azienda (durante l'orario di lavoro);

- il preposto deve ricevere detta formazione "a cura del datore di lavoro": si deve intendere che il DL deve preoccuparsi di erogarla, eventualmente ma non necessariamente in prima persona;

- l'obbligo è già vigente dal 15.05.08.

Si sottolinea che la suddetta formazione obbligatoria ex c. 7 art. 37 (Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) deve essere realizzata ai sensi del c. 12 del medesimo articolo in collaborazione dell’Organismo paritetico, il quale si ritiene vada coinvolto per i soli compiti di pianificazione e non di attuazione dei corsi, trattandosi di formazione da realizzare in azienda.

Nella pratica delle aziende, almeno in quelle più organizzate, il preposto coincide normalmente con il caposquadra o il capofficina; il suo ruolo si configura nel momento in cui il datore di lavoro gli attribuisce potere gerarchico, indipendentemente da un eventuale conferimento formalizzato per iscritto (ved. art. 299 sull’esercizio di fatto di poteri direttivi Articolo 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi)

Si suggerisce comunque l’utilità della formalizzazione dell’incarico quale strumento di tutela anche per il preposto stesso, in particolare in caso di attività fuori azienda (es. cantieri, manutenzione presso terzi, pulizie ecc).

L’attribuzione al preposto si può anche ricavare dal modello organizzativo di cui all’art. 30 del D.Lgs 81/08 Articolo 30 Modelli di organizzazione e di gestione, con il quale il datore di lavoro ha la possibilità di evidenziare in modo esplicito la sua organizzazione aziendale.

Si sottolinea che il datore di lavoro dovrà mettere in grado le persone individuate di svolgere le competenze eventualmente affidate loro. L'Organo di controllo valuterà se il preposto è stato messo nelle condizioni di essere tale (es. con formazione adeguata ex art. 37 c.7).

Art. 2 c. 1 lettera f)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

La figura del RSPP è disciplinata dagli artt. 2 c.1 lett. f), 31, 32, 33, 34 e 299.

Articolo 2 Definizioni

Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Articolo 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Articolo 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi

La normativa prevista per il RSPP non datore di lavoro è rimasta sostanzialmente invariata.

Le principali novità si rilevano nel caso di RSPP datore di lavoro ex art. 34 (“svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”).

Il nuovo Testo unico

- conferma le soglie previste in precedenza per la possibilità di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro (cfr. Allegato II es. 30 addetti per attività industriali);

- introduce delle modifiche per quanto riguarda la sua formazione: infatti la formazione del RSPP datore di lavoro dovrà essere ridefinita mediante Accordo Stato Regioni che stabilirà contenuti e modalità dei corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, con obbligo di aggiornamento periodico. In relazione a questo rinvio ad un successivo provvedimento si fa presente che i rappresentanti delle Associazioni datoriali si sono attivati a livello centrale affinché possano essere riconosciuti dei crediti formativi-professionali ai datori di lavoro che dimostrino un’adeguata esperienza pregressa.

Il nuovo Testo unico non prevede più l’obbligo di comunicazione del nominativo del RSPP agli Organi di controllo (Asl e Ispettorato del lavoro).

Tale comunicazione costituiva di fatto un riferimento certo, probante l'assunzione di incarico. Si ritiene che venendo meno l’obbligo di tale comunicazione, possa essere utile un atto interno (ad esempio un verbale del consiglio di amministrazione ove presente), anche come elemento integrante l’eventuale modello organizzativo adottato dall'azienda, e con adeguata pubblicità dello stesso (es. l'affissione in bacheca).

Si evidenzia che comunque il nominativo del RSPP va indicato espressamente ex art. 28 c. 2 lett. e) nel documento o autocertificazione dei rischi.

 

  Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Indice Approfondimenti testo unico per la sicurezza

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