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Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
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Articolo 21 Decreto Legislativo 81/08LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI Si richiamano i contenuti dell'art. 21 che stabilisce tre obblighi a carico di questi soggetti:
e prevede due facoltà
Si evidenzia che il ricorso al medico competente e la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso gli Organismi paritetici, potrebbero rivelarsi una opportunità a beneficio dei soggetti in esame soprattutto in caso di partecipazione agli appalti. Si richiamano al riguardo l’art. 27 cc. 1 e 2 riguardanti il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, ed l’Allegato XVII sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese , che fa esplicito riferimento alla formazione e alla idoneità sanitaria quali requisiti qualificanti le imprese in caso di appalto.Allegato XVII Idoneità tecnico professionale Per quanto riguarda la definizione di impresa familiare e piccolo imprenditore (art. 230 bis e 2083 del cc) si ritiene importante distinguere i due casi in cui impresa familiare o piccolo imprenditore: - non hanno lavoratori dipendenti (si applicano solo gli artt. 21 e 26 del nuovo testo unico, vd cc. 11 e 12 art. 3);Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione - hanno lavoratori dipendenti (si applicato integralmente il testo unico)Si sottolinea che per dimostrare la sussistenza di un'impresa familiare (ad esempio in corso di indagine ispettiva) risulta probante la copia dell'atto formale di costituzione (atto notarile o atto similare equipollente).
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