Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Articolo 16 Decreto Legislativo 81/08

DELEGHE

Con l’art. 16 del nuovo Testo unico la delega di funzioni è regolamentata, diversamente da quanto previsto dalla precedente normativa nella quale era solo indirettamente individuata (art. 1 c. 4-ter del D.Lgs. 626/94).

L’art. 16 al c. 1 prevede tra i requisiti della delega la data certa. Si rimanda a quanto espresso nel paragrafo relativo alla valutazione dei rischi.

Il c. 2 del medesimo articolo prevede che la delega abbia adeguata e tempestiva pubblicità.

Si ritiene che l'adeguata e tempestiva pubblicità possa essere garantita con qualunque modalità adotti l'azienda al suo interno per dare trasparenza alle proprie decisioni, quali ad esempio l'affissione in bacheca o l'incontro assembleare o la circolare interna o un verbale del consiglio di amministrazione nel caso di aziende più articolate.

Per quanto riguarda la pubblicizzazione all’esterno delle deleghe è opportuno evidenziarle nelle visure camerali all’interno dell’atto costitutivo della società.

La delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a lui trasferite (c. 3 art. 16).

Articolo 16 Delega di funzioni

 

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