Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 96  (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)

 

1.  I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a)  adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;

b)  predispongono  l’accesso  e  la  recinzione  del  cantiere  con   modalità  chiaramente   visibili  e individuabili;

c)  curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d)  curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e)  curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f)   curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g)  redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto

2.  L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.

 

 

 

 

1. I datori di lavoro delle imprese aggiudicatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

 

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;

 

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

 

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il  crollo o il ribaltamento;

 

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

 

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

 

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

 

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

 

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

 

 

 

Articolo 95 (Misure generali di tutela) Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Indice rischi

Articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria) www.zenomoretti.com

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