Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 76 Requisiti dei DPI

 

1.    I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

2.    I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

 

a)  essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;

b)  essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c)  tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d)  poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

3.  In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

 

 

 

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

 

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro

compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

 

 

 

Articolo 75 Obbligo di uso Collegamenti

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Articolo 77 Obblighi del datore di lavoro www.zenomoretti.com

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