Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 74 Definizioni

1.    Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2.    Non costituiscono DPI:

 

a)    gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b)    le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c)    le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d)    le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e)    i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f)     i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g)    gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

 

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

 

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

 

 

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