Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 68 Sanzioni per il datore di lavoro

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a)      con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;

b)      con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;

c)      con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai
luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena
prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati.

 

 

 

1.                  Il datore di lavoro è punito:

a)      con l’arresto da sei a dodici mesi o con l’ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell’articolo 66;

b)      con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e 65, commi 1 e 2;

c)      con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.

 

 

 

Articolo 67 Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio Collegamenti

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