Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 58 Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente č punito:

a)  con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;

b)  con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);

c)  con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);

d)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i);

e)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

 

 

 

1. Il medico competente č punito:

a)                 con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. d), e) e f);

b)                con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. b), c), g);

c)                 con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. l);

d)                con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. i);

e)                con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell’articolo 40, comma 1.

 

 

 

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