Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 302 Bis Potere di disposizione

 

1.  Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme
tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi
espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo
che il fatto non costituisca reato.

2.  Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale
richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente
sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici
giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con
riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

 

 

 

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