Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 302 Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto

 

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

3.  Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

 

1. Su richiesta dell’imputato, il giudice sostituisce la pena da irrogare per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell’arresto, con il pagamento di una somma non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, previa verifica dell’eliminazione di tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non è in ogni caso consentita:

a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;

b) quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salte e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

 

 

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